Iva sulle prestazioni di osteopatia, chiropratica, chinesiologia e massoterapia
La risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è soggetto al divieto previsto dai D.L. n. 119/2018 e 135/2018; invece osteopata, chiropratico e chinesiologo devono emettere fattura elettronica, poiché le loro prestazioni non sono sanitarie né detraibili tramite Sistema Tessera Sanitaria.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, ha chiarito il regime fiscale ai fini IVA applicabile alle prestazioni svolte nell’ambito delle attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista).
Con riferimento specifico al trattamento fiscale ai fini dell'IVA, si segnala che nell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-06820 del 12 ottobre 2021 è stato chiarito che, in conformità all'art. 10, comma 1, numero 18) del D.P.R. n. 633/1972, nonché ai principi stabiliti dalla direttiva IVA e dalle sentenze della Corte di Giustizia europea, è attribuito al Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il compito di predisporre un apposito decreto attuativo per individuare le prestazioni che usufruiscono dell'esenzione dall'imposta.
Per ottenere l'esenzione ai fini IVA in Italia, non è necessario che la prestazione sia sempre regolamentata; è sufficiente che venga individuata da un decreto ministeriale specifico, volto a includere quelle prestazioni sanitarie fornite da soggetti con almeno i titoli abilitanti riconosciuti.
Premesso che il processo normativo per istituire la professione sanitaria dell'osteopata non è ancora stato completato, e quindi l'esenzione dall'IVA per i professionisti interessati potrebbe essere estesa, tale agevolazione è comunque da considerare applicabile nel rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva n. 2006/112/CE dell'Unione Europea.
Poiché lo Stato non ha stabilito criteri per identificare un livello qualitativo minimo delle prestazioni di cura, né ha previsto un piano formativo adeguato per l'importanza professionale di queste attività, e non sono garantite modalità efficaci di controllo delle qualifiche professionali, le prestazioni fornite dagli osteopati attualmente non possono essere considerate esenti dall'IVA.
Il Ministero della Salute chiarisce che, pur confermando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 3/2018 sull'identificazione della professione di chiropratico come sanitaria, al momento non è ancora stata avviata la procedura per istituire ufficialmente questa figura. Tale istituzione richiede l'attuazione di quanto previsto dalla legge tramite accordi tra Stato e Regioni.
Poiché la professione di chiropratico non è stata ancora ufficialmente istituita, i servizi forniti da chi esercita questa attività non rientrano tra le professioni sanitarie soggette a vigilanza secondo l'art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Inoltre, tali prestazioni non sono state riconosciute tramite decreto dal Ministro della Salute insieme al Ministro dell'Economia e delle Finanze, come richiesto dall’articolo 10, comma 1, n. 18) del decreto IVA. Di conseguenza, queste attività non possono usufruire dell’esenzione prevista dalla normativa citata.
Il Ministero della Salute ha chiarito che la professione di chinesiologo non è riconosciuta come sanitaria. Secondo l’articolo 41 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il chinesiologo si occupa esclusivamente di promuovere la salute e migliorare la qualità della vita. Può partecipare solo a programmi di attività fisica finalizzati al mantenimento della salute e del benessere psicofisico, senza svolgere funzioni sanitarie riservate ad altre professioni regolamentate.
Alla luce di quanto esposto, si rileva che l’attività di chinesiologo non soddisfa i requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, n. 18) del decreto IVA per poter beneficiare del regime di esenzione. Pertanto, alle prestazioni svolte in qualità di chinesiologo si applica l’IVA nella misura ordinaria.
In riferimento alle attività svolte come massaggiatore capo bagnino presso gli stabilimenti idroterapici (massoterapista), si precisa che la normativa vigente stabilisce la sottoposizione a vigilanza dell'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Tale categoria comprende le professioni di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, nonché infermiere abilitato o autorizzato; a quest'ultima categoria appartengono anche i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.
Grazie alla normativa che include i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici tra le professioni sanitarie soggette a vigilanza, si ritiene che le prestazioni offerte dai massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) possano essere esenti da IVA, a condizione che la qualifica venga certificata da un titolo idoneo all'esercizio di tale attività.
In merito alla fatturazione, si segnala che, relativamente all'attività di massaggiatore capo bagnino negli stabilimenti idroterapici, trova applicazione il divieto previsto dall'articolo 10-bis del D.L. n. 119 del 2018, nonché dall'articolo 9-bis del D.L. n. 135 del 2018.
Per quanto riguarda le attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, queste non sono riconosciute come prestazioni sanitarie e non rientrano tra le spese detraibili certificabili tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto, è obbligatorio procedere con l'emissione della fattura elettronica.