detrazione iva

La detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno

La legge delega di riforma fiscale ha tra i suoi obiettivi quello di rivedere la disciplina della detrazione dell’Iva e per questo motivo verrà accantonato il limite previsto dall’art. 1 del DPR 100/98, consentendo di detrarre l’imposta anche con riferimento alle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio (art. 7 comma 1 lett. d) n. 3 della L. 111/2023).

Come ricordato dalla Corte di Giustizia con la causa C-152/02 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, è possibile detrarre l’imposta nel momento in cui, in capo al cessionario o committente, si riscontrano la contemporanea esigibilità dell’imposta e il possesso di una fattura redatta in conformità delle disposizioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72. L’art. 1 del DPR 100/98 inoltre, consente di detrarre l’imposta relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, entro il termine per la liquidazione dell’imposta, “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Attualmente quindi un contribuente che riceve una fattura nei primi giorni di novembre relativa ad un acquisto effettuato il 31.10, ha la possibilità di detrarre l’imposta già con riferimento al mese di ottobre, se la fattura viene registrata entro la metà del mese di novembre. Se invece la fattura viene ricevuta nei primi giorni di gennaio 2024 con riferimento ad una prestazione effettuata il 27.12.2023, anche se registrata entro il 15 del mese, il soggetto (anche se liquida l’imposta trimestralmente) non può detrarre l’imposta nel mese di dicembre.

Considerando i termini concessi per emettere la fattura e i tempi di recapito della stessa, il legislatore, evitando che “il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione” ricada sul cessionario o committente (Relazione illustrativa sull’art. 14 del DL 119/2018), ammette la possibilità della “retro imputazione”. Con non poche perplessità, questa previsione non trovava applicazione per le cosiddette fatture a cavallo d’anno.

La L. 111/2023 risolve questa problematica stabilendo, all’art. 7, che “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”. Non sembra inoltre necessario registrare il documento entro il 15 gennaio, a condizione che lo stesso sia ricevuto entro il medesimo termine: ricadrà dunque sul soggetto la scelta su quando esercitare il diritto alla detrazione.

Per fare un esempio, con una fattura relativa a dicembre 2023 ma ricevuta entro il 15.01.2024, il contribuente può:

  1. Detrarre l’imposta facendola confluire nel mese di dicembre 2023; 
  2. Registrare la fattura entro il 30.04.2024, in un sezionale dedicato, optando per la detrazione nel modello Iva 2024; 
  3. Detrarre l’imposta con riferimento al mese di ricezione, vale a dire gennaio 2024. 

Nel caso in cui questa interpretazione fosse corretta, è possibile ipotizzare che il legislatore abbia l’obiettivo di modificare anche l’art. 25 del DPR 633/72, rendendo quindi definitiva la possibile istituzione del registro sezionale richiamato dalla circolare n. 1/2018.

Categoria
imposte

Articoli correlati

20 febbraio 2024

La competenza dei bonifici e detrazione IVA per i forfetari

Chiarezza in merito alla competenza dei costi relativi ai bonifici bancari effettuati dai professionisti e le modalità di rettifica della detrazione IVA nel caso in cui il contribuente forfetario uscisse dal regime agevolato