
È possibile escludere i titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale 2 aprile 2025 n. 75, che approva il nuovo modello della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per calcolare l’ISEE, insieme alle istruzioni di compilazione. Con questo decreto, diventa operativa l’esclusione dei titoli di Stato dall’ISEE prevista dai commi 183 e 184 dell’art. 1 della L. 213/2023, applicabile dopo l'aggiornamento tardivo del DPCM 159/2013 effettuato con il DPCM 13/2025, che aggiunge il comma 4-bis all’art. 5.
Per rendere operativa la misura, era necessario aggiornare il modello tipo della DSU e le istruzioni, poiché quelli in vigore da gennaio 2024 – approvati con il DM 407/2023 – non permettevano ancora l'esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE. Il Ministero ha annunciato che l'aggiornamento è avvenuto ad aprile.
L’art. 5, comma 4-bis del DPCM 159/2013 esclude dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell’ISEE, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare:
- i titoli di Stato di cui all’art. 3 del DPR 398/2003 (Bot, Btp e CCTeu);
- i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato;
- i libretti di risparmio postale.
Come indicato dalle istruzioni, i rapporti finanziari esclusi sono:
- “Codice 02” - Rapporti di conto deposito titoli e/o obbligazioni;
- “Codice 03” - Conti deposito a risparmio libero/vincolato detenuti presso Poste Italiane;
- “Codice 06” - Gestione patrimoniale;
- “Codice 07” - Certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti presso Poste Italiane.
Il dichiarante nella compilazione della DSU deve indicare i dati contabili al netto dei “Titoli di Stato” nel patrimonio mobiliare del nucleo familiare. Il nucleo può scegliere fra due modalità di fruizione alternative, che influiscono allo stesso modo sull’ISEE. Ad esempio, in un nucleo composto da due coniugi:
- uno ha un rapporto di tipo 06 con valore di 70.000 euro, inclusi 30.000 euro di titoli di Stato;
- l'altro ha un rapporto di tipo 02 del valore di 60.000 euro (cointestato al 50% con un soggetto esterno), inclusi 25.000 euro di titoli di Stato.
Dal patrimonio mobiliare dei due coniugi potrà essere sottratto un importo complessivo di 42.500 euro, derivante dalla somma di 30.000 euro e il 50% di 25.000 euro. Tale importo può essere ridotto secondo due modalità.
Nella prima modalità, il primo coniuge indicherà nel quadro FC2 il rapporto di tipo 06 con il valore di 40.000 euro (calcolato come differenza tra 70.000 euro e 30.000 euro), mentre l’altro coniuge indicherà nel quadro FC2 il rapporto di tipo 02 con il valore di 17.500 euro (pari al 50% della differenza tra 60.000 euro e 25.000 euro). Di conseguenza, l’importo del patrimonio mobiliare dichiarato per il nucleo familiare sarà di 57.500 euro (risultante dalla somma di 40.000 euro e 17.500 euro).
È possibile sottrarre l'intero importo di 42.500 euro dal valore complessivo dei rapporti del primo coniuge. Dal valore di 70.000 euro si sottrae 42.500 euro, ottenendo 27.500 euro. L'altro coniuge dichiarerà il valore del 50%, ovvero 30.000 euro (50% di 60.000). Il patrimonio mobiliare dichiarato per il nucleo familiare sarà di 57.500 euro (somma di 27.500 e 30.000).
L'eccezione riguarda il genitore non coniugato e non convivente nel nucleo del figlio minorenne o studente universitario. In questi casi, escludere:
- i Titoli di Stato del nucleo ordinario;
- i Titoli di Stato del genitore non coniugato e non convivente, fino al limite massimo di 50.000 euro per nucleo.
Le attestazioni ISEE già rilasciate restano valide per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla loro scadenza. È comunque possibile richiedere una nuova attestazione ISEE con le esclusioni dei titoli di Stato.