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Rottamazione-quinquies: quando si applica davvero la tolleranza dei 5 giorni

Il rispetto puntuale delle scadenze del piano di versamento resta la condizione essenziale per non perdere i benefici della definizione agevolata. Il D.L. 38/2026 ha rimesso in gioco la tolleranza dei 5 giorni per i pagamenti tardivi, ma si tratta di una misura selettiva, non generalizzata. Ecco come orientarsi tra le diverse casistiche, alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

Una tolleranza che non è più "per tutti" 

Chi ha seguito le vicende della rottamazione-quater ricorderà una regola semplice: qualunque rata, se versata con un ritardo massimo di 5 giorni, restava valida ai fini del mantenimento della definizione agevolata. Con la rottamazione-quinquies, disciplinata dall'art. 1, commi 82-101, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore aveva inizialmente scelto una linea assai più rigida, eliminando qualsiasi margine di tolleranza sulle singole scadenze. 

Restava comunque una valvola di sicurezza, distinta dalla tolleranza sui giorni: il debitore poteva permettersi di saltare o pagare in ritardo una rata intermedia senza perdere i benefici, perché la decadenza scattava solo in tre ipotesi tassative — mancato versamento dell'unica rata, mancato versamento dell'ultima rata del piano, oppure mancato versamento di due rate intermedie, anche non consecutive. 

L'intervento correttivo del D.L. 38/2026 

A modificare il quadro è intervenuto l'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 38/2026, che ha riscritto l'alinea del comma 95 dell'art. 1 della L. 199/2025. La nuova formulazione prevede che la decadenza si verifichi in caso di versamento omesso o insufficiente oppure, limitatamente alle ipotesi delle lettere a) e c), anche in caso di versamento tardivo oltre i 5 giorni. 

La tolleranza, dunque, è tornata — ma con un perimetro applicativo preciso e non esteso a tutte le rate del piano. Si applica soltanto: 

  • all'ipotesi della lettera a), cioè al versamento in un'unica soluzione; 
  • all'ipotesi della lettera c), cioè al pagamento dell'ultima rata del piano di dilazione. 

Restano invece escluse dalla franchigia tutte le rate riconducibili alla lettera b) — ossia l'intero piano di dilazione, dalla prima fino alla penultima rata. 

Le tre casistiche a confronto 

1. Versamento in unica soluzione 

Per chi ha optato per il pagamento in un'unica soluzione, con scadenza fissata al 31 luglio 2026, si applica la tolleranza piena. Come confermato dalla FAQ n. 11 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il versamento dell'intero importo è considerato tempestivo se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza, quindi entro mercoledì 5 agosto 2026. Superato questo termine, la definizione agevolata decade. 

2. Le rate del piano di dilazione (dalla prima alla penultima) 

Per questa categoria di versamenti — che comprende anche la prima rata — la tolleranza dei 5 giorni non opera: qualunque ritardo, anche di un solo giorno, rende il versamento formalmente fuori termine. Un pagamento della prima rata effettuato, per esempio, il 6 agosto 2026 risulterebbe quindi tardivo rispetto alla scadenza nominale. 

Ciò non significa però decadenza automatica: resta valida la regola generale secondo cui l'inefficacia della definizione scatta solo al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Il contribuente può quindi restare "in arretrato" con una singola rata del piano senza perdere i benefici, anche se quella rata è stata versata oltre la scadenza. 

3. L'ultima rata del piano 

Anche per l'ultima rata torna applicabile la tolleranza dei 5 giorni rispetto alla scadenza nominale. È questo, tuttavia, il caso più delicato, per via delle regole di imputazione dei pagamenti chiarite dalla FAQ n. 12. 

Se il contribuente ha omesso una rata intermedia, i versamenti successivi vengono automaticamente imputati a copertura della rata rimasta scoperta, e non alla rata per cui sono stati materialmente versati. Facciamo un esempio con un piano articolato in tre rate: il debitore versa regolarmente la prima, omette la seconda e versa la terza (coincidente con l'ultima rata in scadenza). Il sistema imputerà quest'ultimo pagamento a copertura della seconda rata, lasciata scoperta. Il risultato, dal punto di vista sostanziale, è che l'ultima rata risulta non versata, con conseguente decadenza automatica dal beneficio — anche se il contribuente, in buona fede, riteneva di aver versato tutto quanto dovuto. 

Il consiglio operativo 

Per i contribuenti con piano dilazionato, il vero elemento di attenzione non è tanto la singola scadenza, quanto il meccanismo di imputazione dei pagamenti in caso di rate saltate. Chi ha omesso una rata intermedia dovrebbe verificare con attenzione, prima del versamento dell'ultima rata, come tale importo verrà effettivamente allocato dal sistema, per evitare di scoprire — a decadenza già avvenuta — che il pagamento finale è stato "assorbito" da un arretrato precedente.

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rottamazione

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