È ora disponibile l’applicazione per inviare la domanda di rottamazione dei ruoli
Dal 20 gennaio 2026 è online l’applicativo telematico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per richiedere la rottamazione dei ruoli; la scadenza è fissata al 30 aprile. La rottamazione-quinquies, prevista dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 82 e seguenti, L. 199/2025), riguarda i carichi affidati agli Agenti della riscossione tra il 2000 e il 31 dicembre 2023, considerando la data di consegna del ruolo. Il vantaggio consiste nell’annullamento di tutte le sanzioni amministrative, degli interessi sui carichi e sugli interessi di mora (art. 30 DPR 602/73), e dei compensi di riscossione se dovuti.
La rottamazione-quinquies si applica esclusivamente ai debiti derivanti da:
- liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione (artt. 36-bis, 54-bis, 36-ter);
- contributi INPS non versati, eccetto quelli accertati;
- sanzioni del Codice della strada imposte da Amministrazioni statali (in questo caso, vengono eliminati solo interessi e maggiorazioni; le multe della polizia locale sono escluse come specificato nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Possono accedere alla rottamazione anche i debitori precedentemente decaduti dalle precedenti procedure di rottamazione e dal cosiddetto saldo e stralcio, a condizione che i carichi siano inclusi nella rottamazione-quinquies. È necessario, tuttavia, che tali debitori non risultino in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; in caso contrario, si dovrà continuare a corrispondere le rate secondo il piano originario stabilito.
- In alternativa, anche attraverso l’area pubblica del sito, si può richiedere il prospetto dei carichi definibili e delle relative somme dovute; tale prospetto sarà successivamente inviato via email al debitore (per ulteriori dettagli, si rimanda al comunicato stampa diffuso ieri e alle FAQ associate).
- Se si entra nell’area riservata (ad esempio tramite SPID) e si utilizza la funzione dedicata alla definizione, il sistema mostra automaticamente l’elenco dei carichi “rottamabili”, consentendo di selezionare quelli desiderati per la domanda.
L’Agente della riscossione fornisce ai debitori informazioni preventive sui debiti rottamabili. La domanda si presenta online tramite l’apposito applicativo sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Nell’area privata vengono mostrati automaticamente i carichi ammessi alla rottamazione.
- Nell’area pubblica è possibile inserire solo documenti con almeno un debito ammissibile alla Rottamazione-quinquies (secondo le FAQ dell’Agenzia).
Sono disponibili campi dedicati alla domiciliazione, dove è possibile specificare dettagli come la PEC o il numero di telefono del professionista che assiste il contribuente; tali recapiti verranno utilizzati per inviare la comunicazione relativa alla liquidazione degli importi. Gli intermediari abilitati possono inoltrare la richiesta tramite l’area riservata “EquiPro” utilizzando le credenziali Entratel.
Le istruzioni riportate sul sito indicano che il debitore ha la facoltà di rottamare esclusivamente alcuni carichi inclusi nella medesima cartella di pagamento. Le FAQ chiariscono inoltre che, nel caso in cui siano rottamati solo determinate posizioni oggetto di una dilazione dei ruoli, dopo la presentazione della domanda sarà possibile contattare gli uffici competenti per richiedere la rimodulazione del piano, al fine di proseguire la dilazione relativamente ai debiti non rottamati, sia per scelta che per esclusione.
Dopo il pagamento della prima rata, si estinguono le procedure esecutive, a partire dai pignoramenti presso terzi, salvo assegni già attribuiti.
- Non c’è più divieto di compensazione per ruoli scaduti (Agenzia Entrate, interpello 28 febbraio 2024 n. 54).
- Il DURC può essere rilasciato.
- I pagamenti delle pubbliche amministrazioni non sono bloccati dall’art. 48-bis del DPR 602/73.
- Non si possono attivare nuove misure cautelari, ma quelle già presenti restano valide.
- Nuovi pignoramenti sono vietati e quelli in corso vengono sospesi.
Dopo aver presentato la domanda di rottamazione, il debitore non è più considerato moroso.