rottamazione-quater

Proroga rottamazione-quater

La legge 23.02.2024 n. 18 di conversione del DL “Milleproroghe” (DL 215/2023), dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, concede più tempo per pagare le rate della rottamazione-quater.

Si ricorda che tramite l’ultima versione della rottamazione era possibile definire i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1.01.2000-30.06.2022, versando l’imposta al netto delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione. La domanda andava presentata entro lo scorso 30 giugno. Con il mancato, insufficiente oppure tardivo pagamento degli importi si decade dalla rottamazione e quanto versato fino a quel momento viene considerato acconto sul residuo dovuto. 

L’art. 4-bis del DL 145/2023 (convertito in legge n. 191/2023) consentiva, in luogo dell’originaria scadenza del 31 ottobre (prima rata) e del 30 novembre (seconda rata), di versare quanto dovuto entro il 18.12.2023. 

In sede di conversione del decreto “Milleproroghe”, la Camera ha proposto un emendamento che consentiva al 15.03.2024 di versare la “maxirata” scaduta lo scorso 18.12.2023 e la terza rata in scadenza il 28.02.2024. Per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, invece, con riguardo alla prima (31.01) e seconda rata (28.02), la legge n. 18/2024, di conversione del DL 215/2023, consente di versare entrambe le rate al 15.03.2024.

Come precisato dal comunicato del 14.12.2023 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i tardivi pagamenti delle rate scadute il 31 ottobre e il 30 novembre pagabili entro il 18.12.2023, non operava la tolleranza di cinque giorni di ritardo. Con la nuova riapertura, invece, i cinque giorni saranno consentiti e per questo motivo anche i pagamenti effettuati il 20.03.2024 saranno ritenuti corretti.

Con la riapertura dei termini, inoltre, dovrebbe essere bloccata qualsiasi tipo di azione esecutiva e non potranno nemmeno essere disposti fermi amministrativi e ipoteche ai sensi degli artt. 77 e 86 del DPR 602/73. Infine, considerando che gli importi dovuti potevano essere versati in massimo 18 rate, il calendario risulta essere così modificato: la prima o unica rata, la seconda e la terza vanno versati entro il 15 marzo 2024 mentre le restanti rate rimangono invariate e vanno quindi versate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2024.

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rottamazione

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