Rottamazione-quinquies enti territoriali: istruzioni per l’uso
Si è aperta il 16 ottobre la finestra per presentare la domanda di rottamazione-quinquies dedicata ai carichi degli enti territoriali, disciplinata dall'art. 1, commi 82-100, della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Il termine ultimo è fissato al 15 dicembre 2026. Contestualmente all'apertura del canale, Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha reso disponibili sul proprio sito le modalità operative e un primo set di FAQ.
Il perimetro: quali enti e quali carichi
L'ambito della misura è stato ampliato dal DL 38/2026, che ha consentito a tutti gli enti territoriali di aprire alla definizione agevolata i carichi affidati ad AdER nel periodo 2000-2023. L'adesione, tuttavia, non era automatica: ciascun ente doveva scegliere di partecipare. Alla chiusura della fase di adesione hanno aderito poco meno di 1.500 enti, tra Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni montane.
Il primo passaggio operativo, quindi, è verificare che l'ente creditore figuri nell'elenco pubblicato da AdER (comunicato stampa del 25 settembre 2026). In caso contrario, i relativi carichi non sono definibili con questa procedura.
Restano fuori dal perimetro i tributi locali che l'ente riscuote direttamente o tramite concessionari privati: per questi la legge di bilancio 2026 ha previsto una distinta definizione agevolata, gestita dai singoli enti.
Debiti ammessi ed esclusi
La definizione abbraccia sia le entrate tributarie (ad esempio IMU e TARI) sia quelle di natura non tributaria, come le sanzioni per violazioni del Codice della strada, le rette scolastiche e altre tariffe. L'unica categoria esclusa per natura è quella dei debiti derivanti da condanne della Corte dei conti.
Sono inoltre esclusi i carichi che, pur rientrando nell'ambito applicativo, risultano già inseriti in piani di pagamento della rottamazione-quater (o della riammissione alla rottamazione-quater) per i quali, al 30 settembre 2025, tutte le rate scadute risultavano regolarmente versate. Chi è in regola con la quater, in altre parole, prosegue con quel piano.
Cosa si paga e cosa si risparmia
Aderendo, il contribuente versa soltanto:
- il debito residuo a titolo di capitale;
- il rimborso delle spese per le procedure esecutive;
- i diritti di notifica.
Sono invece stralciati gli interessi e le sanzioni compresi nei carichi, gli interessi di mora e l'aggio.
Per le multe stradali la regola è parzialmente diversa: la sanzione, che costituisce il debito principale, resta dovuta, mentre vengono meno gli interessi comunque denominati (incluse le cosiddette "maggiorazioni") e l'aggio.
Come si presenta la domanda
Il percorso si articola in due fasi: richiesta del prospetto informativo con i carichi definibili e presentazione dell'istanza vera e propria. Entrambe possono essere svolte sia nell'area riservata sia nell'area pubblica del sito AdER.
Area riservata. Si accede con SPID, CIE, CNS o con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)". Il prospetto viene recapitato tramite un link inviato via e-mail entro 12 ore dalla richiesta; il link resta attivo per 5 giorni.
Area pubblica. Occorre compilare il form disponibile nella stessa sezione e allegare un documento di riconoscimento. Dopo la convalida della richiesta e la verifica dei documenti da parte degli uffici, il contribuente riceve un'e-mail con il link al prospetto, anch'esso utilizzabile per 5 giorni.
Nella domanda vanno indicati:
- un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC), al quale sarà inviata la ricevuta;
- i soli carichi che si intendono definire, potendo selezionare quelli di interesse;
- l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi alle cartelle incluse.
Effetti della domanda sulle procedure di riscossione
La presentazione dell'istanza produce effetti protettivi, limitatamente ai debiti definibili. AdER:
- non può avviare nuove azioni cautelari o esecutive;
- non può proseguire le procedure esecutive già avviate, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Restano invece in piedi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
Per tutta la durata della definizione, inoltre, il contribuente non subisce compensazioni sui rimborsi fiscali né blocchi dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione in ragione dei debiti oggetto di rottamazione (artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/73).
Rateizzazioni "miste": il chiarimento delle FAQ
Un caso frequente nella pratica è quello del piano di dilazione che contiene sia carichi degli enti territoriali definibili, sia debiti esclusi dalla rottamazione. Le FAQ chiariscono che la domanda sospende fino al 31 marzo 2027 il pagamento delle rate solo per la quota riferita ai carichi definibili. Le rate relative ai debiti non rottamabili devono continuare a essere versate regolarmente.
Fino a quella data, il pagamento della parte non rottamabile si effettua tramite il servizio "Paga online" (sul sito o con l'App Equiclick) oppure agli sportelli di AdER. Una volta revocata la rateizzazione per i debiti rottamati, l'Agente della riscossione invierà i bollettini aggiornati con i soli importi residui non definibili.
Indicazioni operative per lo studio
Alla luce delle regole descritte, per gestire le pratiche dei clienti è utile procedere con un controllo in quattro passaggi:
- Verifica dell'ente: controllare che l'ente creditore sia tra quelli aderenti, consultando l'elenco pubblicato da AdER.
- Analisi della posizione: richiedere il prospetto dei carichi definibili e incrociarlo con eventuali piani di rottamazione-quater o rateizzazioni in corso.
- Valutazione del contenzioso: considerare che l'adesione richiede la rinuncia ai giudizi pendenti sulle cartelle selezionate, e valutare quindi caso per caso la convenienza.
- Pianificazione finanziaria: scegliere tra versamento unico e rateazione, tenendo conto dell'importo minimo di 100 euro per rata e degli interessi al 3%.
Il termine del 15 dicembre è perentorio; considerati i tempi di rilascio del prospetto (fino a 12 ore in area riservata, più lunghi in area pubblica per la verifica documentale), è opportuno non ridursi agli ultimi giorni utili.
Riferimenti normativi: art. 1, commi 82-100, L. 199/2025; DL 38/2026; artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73; FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione.