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IMU, la dichiarazione diventa unica e solo telematica

Il DLgs. 147/2026 introduce un modello dichiarativo unitario in sostituzione di IMU/IMPi e IMU ENC, riscrive le sanzioni per le violazioni dichiarative e amplia i termini di accertamento in caso di rendita catastale rettificata 

 Il DLgs. 147/2026, il decreto legislativo di riforma dei tributi locali e del federalismo fiscale, introduce alcune novità significative in materia di IMU. Il fronte più rilevante per la prassi quotidiana degli studi è quello degli obblighi dichiarativi, che vengono profondamente semplificati sul piano formale, ma affiancati da un inasprimento (temperato solo a partire dal 2027) del regime sanzionatorio e da un ampliamento dei termini di accertamento nei casi di rettifica della rendita catastale. 

Un modello unico, solo telematico 

L'art. 26 del decreto introduce il nuovo comma 768-bis nell'art. 1 della L. 160/2019 e prevede l'adozione di un modello dichiarativo IMU “unitario”, da trasmettere esclusivamente in via telematica. Il nuovo modello sostituirà gli attuali modelli IMU/IMPi e IMU ENC, accorpandoli in un unico schema valido per tutti i soggetti passivi, compresi gli enti non commerciali che beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019. Coerentemente, lo stesso art. 26 abroga i commi 769 e 770 della L. 160/2019, che oggi distinguono la dichiarazione IMU “ordinaria” da quella riservata agli enti non commerciali. 

Il nuovo modello dovrà essere approvato con un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze: fino alla sua adozione restano in vigore i modelli dichiarativi attualmente utilizzati. Resta invariato il termine di presentazione, fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. Viene inoltre confermato l'obbligo di attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti richiesti per l'esenzione degli immobili merce e per l'assimilazione all'abitazione principale relativa agli alloggi sociali e agli immobili di appartenenti a forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco e carriera prefettizia. 

Efficacia pluriennale e obblighi degli enti non commerciali 

Per la generalità dei contribuenti, esclusi gli enti non commerciali, la dichiarazione IMU conserva l'efficacia pluriennale già prevista dalla disciplina previgente: una volta presentata, vale anche per gli anni successivi, salvo che intervengano modifiche che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli enti non commerciali che fruiscono dell'esenzione ex comma 759 lett. g), invece, resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno, anche in assenza di variazioni. Le circostanze specifiche in cui scatterà l'obbligo dichiarativo saranno comunque definite in dettaglio dal futuro decreto ministeriale. 

Più tempo per l'accertamento in caso di rendita rettificata 

L'art. 32 del DLgs. 147/2026 amplia i termini di accertamento dell'IMU quando la rendita catastale di un fabbricato, attribuita tramite procedura DOCFA, viene successivamente rettificata dall'Agenzia delle Entrate-Territorio. In deroga ai termini ordinari dell'art. 1 comma 161 della L. 296/2006, il Comune potrà accertare la maggiore imposta — calcolata sulla differenza tra rendita rettificata e rendita originariamente proposta — entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia catastale, con applicazione dei soli interessi legali. Speculare la tutela per il contribuente: se il ricorso catastale viene accolto, entro lo stesso termine potrà chiedere il rimborso della maggiore IMU versata sulla base della rendita poi annullata, che il Comune dovrà erogare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. 

Sanzioni dichiarative più leggere dal 2027 

L'art. 12 del DLgs. 147/2026 rivede infine il sistema sanzionatorio dei tributi locali e, per l'IMU, riduce le sanzioni previste dall'art. 1 comma 775 della L. 160/2019 per le violazioni dichiarative. La nuova misura, disposta dal comma 5 dello stesso art. 12, si applica però solo alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027. 

In sintesi, il legislatore muove su un doppio binario: da un lato semplifica l'adempimento dichiarativo, unificandolo in un unico modello telematico; dall'altro amplia gli strumenti di controllo a disposizione dei Comuni sulle rendite catastali rettificate, temperando però l'impianto sanzionatorio a regime. Per professionisti e contribuenti resta ora da attendere il decreto del MEF che definirà il nuovo modello e le relative istruzioni applicative.

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imposte

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