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L’omessa dichiarazione IMU è possibile ravvederla entro il 28 settembre

È scaduto lo scorso 30 giugno il termine per presentare, ove previsto, le dichiarazioni IMU “ordinarie” di cui all’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 relative agli anni 2021 e 2022. Entro tale termine, inoltre, gli enti non commerciali possessori di almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 dovevano presentare le dichiarazioni IMU ENC sia per il 2021 che per il 2022, indipendentemente dal verificarsi di variazioni che abbiano influito sulla determinazione dell’imposta dovuta per tali anni.

Il contribuente che ha omesso di trasmettere entro il termine citato la dichiarazione IMU o IMU ENC per gli anni 2021 o 2022, può assolvere l’adempimento presentando la dichiarazione entro il 28 settembre 2023 avvalendosi del ravvedimento operoso applicabile anche per l’IMU (ex art. 16 del DLgs. 473/97), in forza del quale la dichiarazione omessa può essere presentata entro 90 giorni dal termine ordinario previsto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 fermo restando, per i tributi locali, l’impossibilità di ravvedersi in caso di avvio di un controllo fiscale.

Una volta decorsi 90 giorni da detto termine, non sembra più possibile avvalersi del ravvedimento, salvo previsioni specifiche nel regolamento comunale. Inoltre, secondo la posizione accolta dalla giurisprudenza di legittimità (tra queste, Cass. 17 giugno 2021 n. 17298), configura un’ipotesi di omessa dichiarazione anche la mancata indicazione di un singolo immobile nella dichiarazione IMU comunque presentata: pure in tale ipotesi vale dunque il termine per ravvedersi del 28 settembre.

Per il ravvedimento operoso è necessario, entro il termine sopra citato, non solo presentare la dichiarazione IMU non trasmessa, ma versare anche la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo, unitamente all’eventuale imposta dovuta e ai correlati interessi.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU, l’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 prevede l’irrogazione di una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro.

In aggiunta, anche per l’IMU si applica l’art. 7 comma 4- bis del DLgs. 472/97: dunque, se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dal termine, la sanzione è ridotta della metà, ossia va dal 50% al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di 25 euro.

Nello specifico, se il soggetto passivo, pur avendo omesso la dichiarazione, ha provveduto al versamento dell’IMU, la sanzione ex art. 1 comma 775 della L. 160/2019 è applicata nel minimo di 50 euro. Ai fini del ravvedimento deve pertanto essere versata una sanzione pari a 5 euro (1/10 di 50 euro), ridotta a 3 euro arrotondamento di 2,50 euro ex art. 1 comma 166 della L. 296/2006) se la dichiarazione è trasmessa entro 30 giorni dal termine ordinario.

Nel caso in cui, oltre alla mancata presentazione della dichiarazione IMU, non è stata versata l’imposta dovuta, la sanzione per il ravvedimento è pari al 10% (1/10 del 100%) dell’IMU non versata; se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dal termine, la sanzione è pari al 5% dell’IMU non versata. Per perfezionare il ravvedimento è necessario, in questo caso, versare anche l’IMU dovuta e i relativi interessi calcolati al tasso legale, operando l’arrotondamento all’unità di euro ex art. 1 comma 166 della L. 296/2006).

Infine, si precisa, che se non sono state presentate sia la dichiarazione IMU ENC per il 2021, sia quella per il 2022, occorre ravvedere entrambe le dichiarazioni: l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU ENC vige infatti per ogni anno.

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dichiarazioni

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