cessione credito

Condizioni della deroga per il blocco di cessione del credito e sconto in fattura

Con le Risposte n. 103, n. 104 e n. 105 del 15 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti le deroghe previste per il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura in relazione ai bonus edilizi.

In primo luogo, si osserva che la cessione del credito è un accordo che consente di trasferire il diritto su un credito di diversa natura a un terzo, autorizzandolo alla riscossione nei confronti del debitore. Nel corso del tempo, la normativa sui bonus edilizi ha subito numerose modifiche. In particolare, l'art. 121 del DL 34/2020 consentiva, salvo successive limitazioni, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Con alcune modifiche, il Legislatore ha limitato l'opzione (sconto/cessione). Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile usufruire delle detrazioni fiscali tramite cessione del credito o sconto in fattura, a meno che non si applichino le deroghe previste dall'art. 1 DL 39/2024. Per beneficiare di tali deroghe nei bonus edilizi, i lavori devono essere iniziati prima del 17 febbraio 2023 e le spese sostenute entro il 30 marzo 2024, documentate da fattura.

In altre parole, anche se la CILA o altro titolo abilitativo è stato presentato prima del 17 febbraio 2023, senza spese documentate per lavori entro il 30 marzo 2024, la deroga non si applica.

La logica dietro queste modifiche è impedire ai soggetti di esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito se non hanno sostenuto spese documentate entro il 30 marzo 2024 per lavori avviati prima del 17 febbraio 2023.

Pertanto, dal tenore letterale del comma 5 (art. 1 DL 39/2024), si deduce che l'applicabilità della deroga prevista è subordinata al contestuale verificarsi, entro il 30 marzo 2024, delle seguenti condizioni:

  • l'avvenuta esecuzione di lavori edili ("lavori già effettuati"),
  • il sostenimento dei relativi costi ("sostenuta alcuna spesa"),
  • la documentazione degli stessi mediante fattura ("documentata da fattura").

Il Fisco ha fornito chiarimenti su alcune spese relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito. Con le risposte n. 103, 104 e 105 del 15 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate specifica che "lavori già effettuati" si riferisce strettamente a lavori edili. La deroga del c. 5 opera solo se, al 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi per l'esecuzione degli interventi edilizi. In presenza di lavori eseguiti entro tale data, le condizioni richieste dal art. 1 c. 5 DL 39/2024, riguardanti il pagamento e la documentazione delle spese tramite fattura, possono essere verificate nei rapporti tra committente, appaltatore e subappaltatori.

Alla luce dei dubbi sollevati dai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le seguenti spese non possono essere considerate tra le "spese rilevanti" ai fini del comma 5, poiché non riguardano la concreta esecuzione di interventi edilizi:

a) la tassa per l'occupazione di suolo pubblico (interpello n. 103);

b) i costi del computo metrico propedeutico all'inizio dei lavori (interpello n. 104);

c) gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione e i diritti di segreteria (interpello n. 105).

In conclusione, in queste ipotesi, non essendo presenti i presupposti previsti dalla legge, non si applica la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Categoria
fisco

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