
Omessa e infedele dichiarazione IMU più vantaggiose
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 9.05.2025 lo schema di decreto legislativo in tema di tributi locali e regionali.
Tra le modifiche più significative vediamo quelle relative alle violazioni in tema di dichiarazione IMU.
L’omessa dichiarazione viene sanzionata in misura fissa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Attualmente la sanzione varia dal 100% al 200% del tributo non versato (art. 1 comma 775 della L. 160/2019). L’infedele dichiarazione invece viene ad essere sanzionata in misura “fissa”, pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, dove invece attualmente la sanzione va dal 50% al 100% del tributo non versato (art. 1 comma 775 della L. 160/2019).
Gli esperti del settore speravano che l’esclusione dal favor rei operata dal DLgs. 87/2024 fosse solo una svista da parte del legislatore, anche se così non è. La Cassazione, con sentenza n. 1274 del 19.01.2025 ha affermato che non si creano problemi sotto il profilo dell’illegittimità costituzionale viste le esigenze di gettito erariale, nonostante la mancanza del favor rei.
La questione relativa all’omessa dichiarazione reiterata su più anni, che secondo i giudici è artefice di tante violazioni quanti sono gli anni in cui è presente l’obbligo dichiarativo (per tutte, Cass. 30 giugno 2021 n.18447), non è stata affrontata. È anche vero che non si è proposto di modificare il successivo periodo del comma 775 secondo cui “Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi”. Non è chiaro se il contribuente abbia l’onere di definire completamente l’accertamento o se abbia invece la possibilità di pagare solo le sanzioni ridotte al terzo e fare ricorso poi per l’imposta.
Per i tributi regionali e locali trovano applicazione le sanzioni dell’art. 13 del D.lgs. 471/97 (per l’omesso o tardivo versamento di tributi) e dell’art. 15 (per l’incompletezza dei documenti di versamento). Dal 2016, per i medesimi tributi, è applicabile anche l’art. 13 comma 1-ter del D.lgs. 472/97. Per questo motivo, il ravvedimento operoso per IMU, TARI, bollo auto etc… non sarebbe più impedito dall’inizio del controllo fiscale, ma solamente dalla notifica dell’avviso di accertamento o dell’atto di contestazione della sanzione. È possibile ricorrere al ravvedimento anche con un questionario o di un verbale di constatazione, beneficiando delle riduzioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 472/97.
L’art. 3 dello schema di decreto, al fine di incentivare la collaborazione tra contribuenti ed enti impositori, consente agli enti locali di ricorrere alle lettere di compliance al fine di regolarizzare spontaneamente gli errori commessi dai contribuenti. Per gli omessi versamenti, si prevede una sorta di definizione dell’avviso bonario dove il contribuente può entro il termine di sessanta giorni le proprie osservazioni.
Infine, Regioni e Comuni avranno la possibilità di introdurre gli stessi strumenti deflativi del contenzioso previsti per i tributi erariali.