Una cartella dell’Agenzia non basta a dimostrare l’inadempimento del professionista
Con l’ordinanza n. 28018 del 28 ottobre 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità professionale del commercialista. Il caso riguardava un avvocato che aveva chiesto in giudizio il risarcimento dei danni derivanti, a suo dire, dall’inadempimento del professionista a cui, dal 2017 al 2019, aveva affidato un incarico di “consulenza fiscale continuativa”.
Secondo il cliente, il commercialista avrebbe violato gli obblighi del mandato per tre ragioni:
- non aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del DL 119/2018 per alcune cartelle esattoriali che l’avvocato gli aveva chiesto di “rottamare”;
- aveva commesso errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente applicazione di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- non aveva verificato la regolarità contributiva dei dipendenti dello studio legale.
I giudici di merito hanno respinto tutte le domande. L’avvocato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, che però ha dichiarato i motivi inammissibili, in gran parte per ragioni di natura processuale.
L’ordinanza contiene tuttavia alcuni principi di interesse, soprattutto sul tema della mancata rottamazione.
La rottamazione e il ruolo del professionista
La Suprema Corte ha osservato che le cartelle indicate dall’avvocato non erano rottamabili: erano state consegnate all’Agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2017 e, di conseguenza, restavano fuori dall’ambito della definizione agevolata prevista dal DL 119/2018. Come già rilevato dalla Corte d’Appello, per la rottamazione non conta l’anno d’imposta, bensì la data di affidamento del carico alla Riscossione. Poiché la legge escludeva queste cartelle, nel comportamento del commercialista non poteva ravvisarsi alcun inadempimento.
La Corte ha aggiunto che il professionista non può nemmeno incidere sulla platea delle cartelle ammesse alla definizione, perché “è il concessionario della riscossione a fornire l’elenco dei debiti rottamabili”.
Il dovere di informare il cliente
L’avvocato sosteneva inoltre che il commercialista avrebbe comunque dovuto illustrargli tutte le soluzioni, sia quelle percorribili sia quelle non percorribili. Sul punto la Cassazione, richiamando la diligenza richiesta al professionista, ha ribadito che il commercialista ha l’obbligo di fornire “tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente” e di prospettargli, “quale che sia l’oggetto specifico della prestazione, tanto le soluzioni praticabili, tanto le soluzioni che non sono suscettibili di essere percorse”.
Nel caso concreto, però, il cliente non aveva subìto alcun danno, perché era stato accertato che le cartelle in questione non erano rottamabili ai sensi del DL 119/2018.
La prova dell’inadempimento
Quanto alla prova necessaria per sostenere una domanda di risarcimento per inadempimento del mandato professionale, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito: le contestazioni mosse al commercialista “non possono ritenersi provate per il solo fatto” che il cliente abbia ricevuto una cartella di pagamento.
Il cliente “qualificato”
Infine, sulla presunta omessa verifica della regolarità contributiva dei dipendenti dello studio, la Cassazione ha dato peso al fatto che il cliente fosse un avvocato, e quindi un “cliente qualificato”. Per questa ragione, “non era certamente onere del consulente fiscale tenerlo indenne dalle azioni di recupero dell’Amministrazione finanziaria, se fondate su una effettiva insolvenza contributiva”.