Redditi, IRAP e CNM 2026: invio entro il 2 novembre
I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono trasmettere i modelli Redditi 2026, IRAP 2026 e CNM 2026 entro lunedì 2 novembre 2026. Il termine ordinario del 31 ottobre cade infatti di sabato e il giorno successivo è festivo, con conseguente slittamento al primo giorno lavorativo utile.
La stessa data assume rilievo anche sul piano correttivo: entro il 2 novembre è possibile presentare dichiarazioni integrative relative a periodi d'imposta precedenti, beneficiando del ravvedimento operoso. Il contributo ripercorre platea dei soggetti obbligati, termini, canali di trasmissione e regole specifiche per le persone fisiche.
Il termine di presentazione
Per i modelli Redditi, IRAP e CNM la regola generale fissa la scadenza all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Per l'esercizio solare 2025 il termine coincide quindi con il 31 ottobre 2026, differito al 2 novembre per festività.
Per le società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, il modello Redditi SP va presentato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo (art. 2, comma 1, D.P.R. n. 322/1998); per il 2026 vale lo stesso differimento al 2 novembre.
I soggetti con esercizio a cavallo d'anno applicano la regola del decimo mese al proprio periodo. Una società con esercizio 1° settembre 2025 – 31 agosto 2026, ad esempio, trasmetterà il modello Redditi 2026 entro il 30 giugno 2027.
Restano fermi i termini speciali degli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 per le ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione totale.
I soggetti obbligati
Il modello CNM consente alla consolidante di determinare un reddito complessivo globale del gruppo (consolidato nazionale) oppure un'unica base imponibile comprensiva delle controllate non residenti (consolidato mondiale).
Sul piano dei riferimenti normativi va segnalato che, dal 1° gennaio 2027, la disciplina del consolidato sarà collocata negli artt. 126 e seguenti del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117). La rinumerazione non incide sugli adempimenti in scadenza.
Modalità di trasmissione
La dichiarazione può essere trasmessa per via telematica secondo tre canali, oltre alla residuale consegna cartacea presso gli uffici postali nei pochi casi ancora ammessi:
- Invio diretto tramite Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti di abilitazione. I soggetti diversi dalle persone fisiche operano per il tramite dei propri incaricati.
- Intermediario abilitato (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998), obbligato a trasmettere sia le dichiarazioni da lui predisposte sia quelle redatte dal contribuente per cui abbia assunto l'impegno all'invio. Possono operare anche le società partecipate da consigli nazionali, ordini e collegi professionali, dai loro iscritti, dalle associazioni rappresentative e dalle casse di previdenza.
- Società del gruppo (art. 3, comma 2-bis), esclusivamente tramite Entratel, quando almeno un soggetto del gruppo è obbligato all'invio telematico. Rilevano la controllante, anche ente non commerciale o società di persone, e le SpA, SAPA e Srl partecipate per oltre il 50% del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.
La trasmissione telematica è obbligatoria, tra gli altri, per i soggetti tenuti alla dichiarazione IVA, al modello 770, al modello IRAP e alla comunicazione dei dati ISA, nonché per i soggetti IRES dell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, le società di persone e le associazioni dell'art. 6, D.P.R. n. 600/1973, gli intermediari, i curatori e i commissari liquidatori.
La dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate completa la ricezione dei dati. La prova è costituita dalla ricevuta telematica di avvenuto ricevimento: è opportuno non ridurre l'invio agli ultimi giorni, per gestire eventuali scarti.
Persone fisiche
Scaduto il 30 settembre 2026 il termine per il 730, le persone fisiche che non se ne sono avvalse, e i non residenti, presentano il modello Redditi PF. L'Agenzia mette a disposizione:
- il software RedditiOnLine PF 2026, per compilazione, generazione del file telematico e del modello F24;
- il modello Redditi PF precompilato, accessibile con SPID, CIE o CNS, che riporta tra l'altro spese sanitarie e universitarie, premi assicurativi, contributi previdenziali e bonifici per interventi edilizi ed energetici.
In caso di invio diretto della precompilata il contribuente deve verificare completezza e correttezza dei dati, compilare comunque la scheda per la scelta dell'8, 5 e 2 per mille e versare gli importi in caso di esito a debito. La dichiarazione inviata resta consultabile, con il relativo protocollo, nell'area riservata.
Residenti all'estero
I non residenti che si trovano all'estero e non possono trasmettere telematicamente possono spedire il modello Redditi PF con raccomandata o mezzo equivalente all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE). La busta, che non deve richiedere la piegatura del modello, riporta cognome, nome e codice fiscale del contribuente e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello Redditi 2026 Persone Fisiche”.
Dichiarazione tardiva e integrativa
Il mancato rispetto del termine del 2 novembre non comporta automaticamente l'omissione. Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza è valida, ferma l'applicazione delle sanzioni previste. Oltre tale finestra la dichiarazione si considera omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte che ne risultano.
Il 2 novembre rappresenta inoltre il riferimento temporale per le integrative relative ad annualità precedenti: presentarle entro la stessa data consente di regolarizzare errori e omissioni attraverso il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni commisurata alla tempestività della correzione.