Nelle situazioni complesse, il consulente è tenuto a rispondere esclusivamente in caso di colpa grave
L’ordinanza n. 5635/2026 della Corte di Cassazione ha generato discussioni tra i professionisti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali per conto dei propri clienti. Tale ordinanza chiarisce che la responsabilità sanzionatoria del dottore commercialista per concorso esterno nella violazione, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97, si configura qualora egli compia azioni o omissioni che consentono o facilitano la realizzazione di illeciti tributari.
Questa responsabilità non viene meno nemmeno se la dichiarazione non è stata redatta dalla stessa persona. Infatti, svolgendo il ruolo di consulente tributario, anche quando si è incaricati della tenuta della contabilità, resta l'obbligo di verificare che le dichiarazioni inviate corrispondano ai dati delle scritture contabili della società cliente e siano conformi alla legge.
È fondamentale contestualizzare accuratamente il principio espresso, così da evitare inutili allarmismi, mentre si attende che la Corte di Cassazione possa eventualmente chiarirlo ulteriormente.
Secondo le regole generali, il professionista può dover pagare sanzioni amministrative sia quando è responsabile in modo diretto della violazione, sia quando condivide la responsabilità con il contribuente.
In base a quanto detto, la sanzione prevista per il professionista che abbia agito insieme al contribuente secondo l'art. 9 del DLgs. 472/97 richiede che il professionista abbia fornito un contributo concreto, sia di tipo materiale che psicologico, nella commissione dell’illecito.
In riferimento alle società, l’articolo 7 del Decreto Legge n. 269/2003 dispone che “le sanzioni amministrative connesse al rapporto fiscale proprio di società o enti dotati di personalità giuridica sono imputabili esclusivamente alla persona giuridica”.
In questa circostanza, la giurisprudenza di legittimità ha negato la responsabilità del professionista o della persona fisica concorrente, eccezion fatta per i casi in cui la società sia stata costituita in modo artificioso quale mero schermo (Cass. 6 maggio 2022 n. 14364).
È stato inoltre chiarito che la responsabilità della persona fisica non sussiste nei casi in cui questa rivesta la posizione di soggetto terzo rispetto all’ente, a meno che non venga comprovato il proprio interesse nella violazione, concretizzatosi in un vantaggio personale (Cass. 13 novembre 2020 n. 25757). Altre pronunce, tuttavia, hanno stabilito che non sia necessario dimostrare il perseguimento di un beneficio ulteriore rispetto al compenso, il quale può eventualmente assumere rilevanza solo come elemento indiziario (Cass. 25 luglio 2024 n. 20697 e 25 marzo 2025 n. 7948).
A parte i casi di frode già menzionati, l’articolo 5 del DLgs. 472/97, riguardante la colpevolezza, stabilisce al comma 1 che “Le violazioni commesse durante l’attività di consulenza tributaria che richiedono la soluzione di problemi particolarmente complessi sono punibili solo se vi è dolo o colpa grave”.
La colpa grave si verifica quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono così evidenti da non lasciare alcun dubbio sul significato e sulla portata della norma violata. Di conseguenza, risulta chiara una palese inosservanza di obblighi tributari fondamentali. Tuttavia, secondo l'articolo 5 comma 3 del DLgs. 472/97, un mancato versamento occasionale del tributo non è considerato colpa grave.
Questa normativa è utile per collocare correttamente il principio espresso dall’ordinanza n. 5635 del 12 marzo 2026. La sanzione è stata applicata congiuntamente perché, anche se la dichiarazione era stata solo inviata dal professionista che gestiva la contabilità, sono stati dedotti tutti i costi relativi agli acquisti di carburante senza rispettare le percentuali stabilite dalla legge.
Inoltre, si è evidenziata una ripetizione sistematica, protratta per diversi anni, di violazioni tributarie simili commesse da clienti del (...) professionista; questo rappresenta un elemento che fa presumere la consapevolezza del professionista rispetto alle infrazioni compiute. Questi fatti dimostrano che si tratta di una situazione ben diversa dalla responsabilità che può sorgere nello svolgimento della normale consulenza tributaria, compresa la compilazione delle dichiarazioni, per semplice mancanza di diligenza.
Non si può affermare che il professionista sia automaticamente soggetto a sanzioni per ogni errore nella trasmissione di dichiarazioni dei redditi o IVA. Quando si tratta di questioni complesse, situazione frequente nel sistema fiscale, la responsabilità del professionista emerge solo se sono presenti i presupposti per il concorso di persone oppure in caso di colpa grave.
Anche quando non si tratta di questioni particolarmente complesse, è comunque necessario che l’ente creditore dimostri i requisiti per il concorso di persone. Tali requisiti, secondo il nostro parere, non possono essere considerati automaticamente presenti solo perché è stata trasmessa la dichiarazione.