DL Fiscale: dalla tassazione IVA sulle permute alle nuove disposizioni su iperammortamento e PEX
Il 27 marzo 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL Fiscale (DL 38/2026, GU n. 72) con novità su IVA permutativa, iperammortamento, Participation Exemption (PEX), crediti d'imposta per investimenti, lavoratori impatriati, tassa sui pacchi e ritenuta sulle provvigioni.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DL Fiscale il 27 marzo 2026, introducendo importanti cambiamenti e proroghe strategiche per il sistema economico italiano. Il decreto (DL 38/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 la sera stessa), contiene tra le principali misure:
- revisione del regime IVA sulle operazioni permutative;
- rimozione del vincolo europeo sull’iperammortamento;
- reintroduzione della Participation Exemption (PEX);
- concessione di un credito d’imposta al 35% per gli investimenti nelle imprese;
- nuove norme dedicate ai lavoratori impatriati;
- rinvio dell’applicazione della tassa sui pacchi e della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio.
Un rilevante aggiornamento tecnico riguarda le operazioni permutative. Il Decreto Legge Fiscale modifica la data di decorrenza del nuovo regime IVA, prevedendo che le relative disposizioni troveranno applicazione esclusivamente per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
La clausola di salvaguardia garantisce certezza giuridica: i comportamenti adottati prima della data fissata restano validi, senza rimborsi d'imposta o rettifiche sulle liquidazioni già fatte. Questo rinvio consente agli operatori economici di adattare i contratti senza effetti immediati dalla nuova normativa.
Il DL Fiscale porta un cambiamento significativo per gli acquisti aziendali globali: viene eliminata la restrizione che riconosceva la maggiorazione dell'ammortamento solo per beni provenienti dall'UE o dallo Spazio Economico Europeo. Dal 1° gennaio 2026, le imprese potranno accedere alle agevolazioni senza limiti relativi al Paese di produzione dei beni strumentali, riducendo così lo svantaggio competitivo per chi acquista tecnologie da paesi extra-europei come USA o Asia.
A seguito di un prolungato confronto tecnico, il Decreto Legge Fiscale ha reintrodotto la disciplina dell'esclusione dei dividendi e della Partecipation Exemption (PEX). A partire dal 1° gennaio 2026, gli utili distribuiti da società ed enti non saranno inclusi nel reddito dell'esercizio di percezione, in quanto esclusi per il 95% del loro importo.
Allo stesso tempo, viene ripristinata l'esenzione sulle plusvalenze di partecipazioni che rispettano specifici requisiti, togliendo alcune limitazioni introdotte dalla normativa precedente (come previsto dal comma 1.1 dell'art. 87 TUIR, ora abrogato). Questo intervento punta chiaramente a incentivare la movimentazione dei capitali e a rendere il sistema fiscale italiano più interessante per holding e grandi investitori.
La misura principale per il settore produttivo è rappresentata dal nuovo credito d'imposta dedicato alle imprese. Il Decreto Legge Fiscale introduce un contributo straordinario pari al 35% dell'importo del credito richiesto, destinato alle aziende che hanno inoltrato comunicazioni di accesso al bonus 5.0, in relazione a investimenti conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Questa agevolazione non viene considerata nel calcolo del reddito né della base imponibile IRAP ed è valida solo se utilizzata tramite compensazione con il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Il Governo ha già avviato un tavolo di discussione con le categorie produttive, valutando l'aggiunta di ulteriori risorse nella fase di conversione parlamentare; ciò mostra attenzione verso le necessità di aggiornamento dei beni strumentali riportati negli Allegati A e B.
Sono state introdotte novità significative sul rientro dei cervelli. Il Decreto modifica la normativa fiscale per i lavoratori impatriati, coordinando le disposizioni del D.Lgs. 147/2015 con quelle del D.Lgs. 209/2023. Per agevolare il passaggio, le nuove regole saranno valide solo per chi trasferirà la propria residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2027.
Il DL Fiscale introduce alcuni rinvii importanti:
- Contributo sulle spedizioni: il pagamento sui beni importati di valore inferiore a 150 euro è posticipato al 1° luglio 2026, consentendo all'Agenzia delle Dogane di aggiornare i propri sistemi informatici.
- Ritenuta sulle provvigioni: il termine per applicare la ritenuta alle provvigioni percepite da agenzie di viaggio e turismo, agenti raccomandatari, mediatori marittimi e aerei, e agenti e commissionari delle imprese petrolifere viene rimandato dal 1° marzo al 1° maggio 2026.
Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, è previsto che, in caso di cessione d'azienda, l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto e il valore dei beni venga inclusa nella determinazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti, ripartite sull'esercizio corrente e sui quattro successivi. Tale disposizione trova applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Gli interessi generati dai titoli obbligazionari pagati ai sistemi di garanzia dei depositanti saranno esenti dall'imposta sostitutiva fino al 31 dicembre 2028.
Sono stati introdotti nuovi termini per presentare la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, riguardanti specifiche casistiche.
Per coprire i costi delle agevolazioni, che sono stimati in centinaia di milioni di euro nei prossimi anni, il Decreto introduce diversi aumenti. Il più rilevante è quello dell'imposta di bollo sui conti correnti per imprese e professionisti societari, che sale da 100 a 118 euro. Questo nuovo importo sarà applicato agli estratti conto e ai rendiconti emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto.
Il Decreto presta attenzione anche al settore sociale e sportivo. È stato stanziato un importo di 1,6 milioni di euro per garantire la continuità della Carta europea della disabilità fino al 2026. Nel campo sportivo, si stabilisce una soglia di esenzione per i premi destinati agli atleti dilettanti: se l'importo non supera i 300 euro, non saranno applicate ritenute alla fonte. Questa misura semplifica la gestione finanziaria delle piccole associazioni sportive fino al 31 dicembre 2026.