Anomalie IVA 2023: nuove comunicazioni di compliance
Il provvedimento n. 369141/2025 dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di invio delle comunicazioni riguardanti le anomalie Iva 2023, basate sul confronto tra dati trasmessi e dichiarati.
L'Agenzia delle Entrate, dando attuazione all'articolo 1 della Legge 190/2014, con il provvedimento direttoriale del 9 ottobre 2025 ha definito come inviare le comunicazioni volte a favorire l'adempimento spontaneo da parte dei soggetti passivi Iva. Questa iniziativa si concentra sulle possibili anomalie nella dichiarazione relative al periodo d'imposta 2023, identificate attraverso l'incrocio dei dati disponibili per l'Amministrazione Finanziaria. L'obiettivo è consentire ai contribuenti di verificare la correttezza delle informazioni in possesso del Fisco e, allo stesso tempo, offrire loro la possibilità di giustificare eventuali presunte anomalie o regolarizzare la propria posizione usufruendo di sanzioni ridotte. Il sistema di controllo si basa su un confronto sistematico tra i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e verso le Pubbliche Amministrazioni, i corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e le informazioni riportate nella dichiarazione annuale Iva.
La discrepanza tra il volume d'affari ricostruito dalle operazioni IVA inviate telematicamente e quello dichiarato dal contribuente rappresenta il motivo principale per l'invio della comunicazione di anomalia. In dettaglio, il sistema verifica se esiste coerenza tra le operazioni imponibili attive e quelle passive soggette al regime dell'inversione contabile. Per quanto riguarda le operazioni attive imponibili, il controllo si basa sulla somma degli importi riportati nei righi VE24 colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta da esigere negli anni successivi), VE38 (Operazioni verso soggetti di cui all'art. 17-ter) e VE39 (Operazioni di anni precedenti con imposta esigibile nell'anno corrente) nella dichiarazione IVA. Per le operazioni passive in reverse charge, dove il contribuente è debitore d'imposta, l'analisi prende in considerazione la somma degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17.
La comunicazione viene inviata dall’Agenzia delle Entrate direttamente al domicilio digitale del contribuente. Tuttavia, la PEC non contiene tutti i dettagli sull’anomalia riscontrata: queste informazioni sono disponibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia, tramite il "Cassetto fiscale" e l’interfaccia "Fatture e Corrispettivi". Grazie a questi dati dettagliati, il contribuente può verificare il protocollo identificativo della dichiarazione IVA sottoposta a controllo, l’importo totale delle operazioni che risultano non dichiarate, i dati identificativi dei clienti e fornitori per le operazioni attive imponibili e passive in reverse charge, e l’ammontare dei corrispettivi giornalieri delle operazioni imponibili, suddivisi per matricola del dispositivo RT o altri canali di trasmissione.
A seguito della ricezione della comunicazione, il contribuente dispone di diverse opzioni. In primo luogo, può richiedere informazioni supplementari o segnalare all'Agenzia elementi, fatti e circostanze non noti all'Amministrazione che possano motivare la discrepanza riscontrata. Tale attività può essere svolta direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. In alternativa, qualora riconosca la fondatezza dell’anomalia riscontrata, è possibile procedere alla regolarizzazione di errori o omissioni mediante il ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
È importante ricordare che si può ricorrere al ravvedimento anche se la violazione è già stata rilevata o se sono iniziate attività di controllo (come accessi, ispezioni o verifiche), a condizione che al contribuente non sia stato ancora notificato un atto di liquidazione, una sanzione o un avviso di accertamento.