Il versamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve
L’articolo 14 del D.lgs. 192/2024, dopo anche gli ultimi chiarimenti forniti dal DM 27.06.2025, dispone che l’imposta sostitutiva del 10% per l’affrancamento delle riserve venga versata in 4 rate di pari importo, la prima da versare insieme al saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024. Le altre andranno versate entro il termine del versamento a saldo delle imposte dovute per i prossimi periodi d’imposta, senza applicazione di interessi.
La formulazione dell’art. 1 comma 472 della L. 266/2005 dove “l’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali (...)”, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2006 (§ 3.3) aveva precisato che “si ritiene possibile effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo di rivalutazione anche anticipatamente in unica soluzione. Con il termine obbligatoriamente si è voluto precisare che ordinariamente non è possibile effettuare il versamento in date successive a quelle previste”. Da queste parole si potrebbe pensare di poter versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, mentre la Relazione illustrativa al DM attuativo ha chiarito che non è possibile né procedere con un unico versamento né versare gli importi in un numero di rate diverse.
Lo stesso dettaglio emerge dalle specifiche tecniche al quadro RQ dei modelli REDDITI 2025 SP e REDDITI 2025 SC, dove nel caso non sia indicato nel rigo RQ29, colonna 3, l’importo della prima rata pari a 1/4 del totale, compare un errore bloccante. Nel quadro RX, invece, l’importo dell’imposta va indicato per il 100% del dovuto.
La Risoluzione n. 35/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate, ha istituito il codice tributo “1867” per versare l’imposta sostitutiva del 10%.
La Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025, richiamando quanto previsto dall’art. 7 del DM medesimo secondo cui per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso trovino applicazione le disposizioni previste per le imposte sui redditi, precisa che è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97, i crediti del contribuente. È inoltre consentito versare quanto dovuto anche oltre le scadenze di legge, tramite il ravvedimento operoso applicando una maggiorazione dello 0,4%. Questo è possibile in quanto il versamento in ritardo dell’imposta non influenza l’efficacia dell’affrancamento, la quale si consolida invece compilando il quadro RQ del modello REDDITI 2025.
Le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che non rientrano nella proroga accordata dall’art. 13 del DL 84/2025 e che dovevano versare l’IRES entro il 30.06.2025, possono versare l’imposta sostitutiva entro il 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,4%. Scaduto questo termine, il versamento si considera tardivo ed è necessario ricorrere all’istituto del ravvedimento. Diversamente, per le società che rientrano nella proroga, il versamento si considera eseguito nei termini se effettuato entro il 21.07.2025 o con la maggiorazione dello 0,4% se effettuato entro il 20.08.2025.