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Iva 2025: entro il 29 luglio l’ultima chance per la dichiarazione tardiva

Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2025 era fissato al 30 aprile 2026. Chi non vi ha provveduto non deve però considerare la partita chiusa: la normativa concede un ulteriore margine di 90 giorni, che per l'annualità in corso scade il 29 luglio 2026, entro cui l'adempimento può ancora essere perfezionato con pieno valore giuridico. Il riferimento normativo è l'art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, richiamato in materia IVA dal successivo art. 8, comma 6.

Dichiarazione presentata entro 90 giorni: si applica il ravvedimento

Se il modello viene trasmesso entro questa finestra di 90 giorni, la dichiarazione non è considerata omessa. Si configura invece una violazione formale, punita con una sanzione fissa di 250 euro, che tuttavia può essere abbattuta ricorrendo al ravvedimento operoso. In base all'art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 472/1997, la sanzione si riduce a un decimo, quindi a soli 25 euro, da versare tramite modello F24 con il codice tributo 8911, indicando come anno di riferimento il 2025, ossia l'anno in cui è stata commessa la violazione.

Il quadro si complica leggermente quando la dichiarazione tardiva chiude a debito e il contribuente non ha nemmeno effettuato il relativo versamento. In tal caso si aggiunge una seconda sanzione, autonoma e distinta dalla prima, prevista per l'omesso versamento dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. La misura ordinaria del 25% viene dimezzata al 12,5% per i ritardi contenuti entro i 90 giorni, percentuale sulla quale si può poi applicare l'ulteriore riduzione derivante dal ravvedimento operoso, calcolata in base al momento in cui avviene la regolarizzazione.

Oltre i 90 giorni: la dichiarazione diventa omessa

Il regime cambia radicalmente una volta superata la soglia dei 90 giorni. La dichiarazione, a quel punto, si considera omessa a tutti gli effetti di legge, sempre ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, e le sanzioni salgono in maniera significativa: la misura ordinaria è pari al 120% del tributo dovuto, con un minimo di 250 euro.

Esiste comunque un correttivo importante. Se il contribuente, pur tardivamente, presenta ugualmente la dichiarazione prima di ricevere una formale comunicazione di accessi o accertamenti, e comunque entro i termini previsti dall'art. 57 del D.P.R. 633/1972, la sanzione scende al 75% — un valore comunque pari al triplo di quella prevista per il semplice omesso versamento.

Nel caso in cui non risulti imposta dovuta, la sanzione è fissa e varia da 250 a 1.000 euro, importo che raddoppia per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Situazione diversa riguarda i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni per le quali l'imposta non è dovuta — tipicamente chi opera prevalentemente con l'estero o rientra in regimi di non imponibilità: per questi soggetti l'art. 5, comma 3, prevede una sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro, che scende a un intervallo tra 150 e 1.000 euro se la regolarizzazione avviene prima dell'avvio di un controllo.

Un aspetto che genera spesso equivoci nella prassi operativa: per l'omessa dichiarazione il ravvedimento operoso non è ammesso. Lo esclude espressamente l'art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 472/1997, principio confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2016. Resta invece ravvedibile l'eventuale omesso versamento collegato alla dichiarazione stessa.

Chi supera i 90 giorni perde quindi la possibilità di ridurre tramite ravvedimento la sanzione relativa alla dichiarazione tardiva/omessa, ma non quella sul tributo, che resta autonomamente regolarizzabile.

L'Agenzia delle Entrate ha già avviato le comunicazioni di compliance

Con il provvedimento del 9 giugno 2026, n. 172588, l'Agenzia delle Entrate ha attivato l'invio di comunicazioni di compliance nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2025, oppure l'hanno trasmessa senza compilare il quadro VE o il quadro VJ. Lo scopo è invitare questi soggetti a una regolarizzazione spontanea prima che scattino eventuali controlli automatizzati.

Dichiarazione integrativa: una disciplina distinta

Va tenuta nettamente separata dalla dichiarazione tardiva la dichiarazione integrativa, istituto con cui spesso si genera confusione pur trattandosi di una fattispecie diversa. Disciplinata dall'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998, consente di correggere errori commessi in dichiarazione entro i termini di accertamento fissati dall'art. 57 del D.P.R. 633/1972.

Un punto merita particolare attenzione: il termine decorre dal quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non a quello di riferimento del periodo d'imposta. Per la dichiarazione relativa al 2025, presentata nel corso del 2026, il termine ultimo per l'integrativa cade quindi il 31 dicembre 2031.

Se dall'integrativa emerge un credito, le modalità di utilizzo dipendono dai tempi di presentazione:

  • se l'integrativa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, il credito può essere utilizzato in detrazione, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, oppure richiesto a rimborso secondo l'art. 8, comma 6-ter;
  • se presentata oltre tale termine, restano percorribili solo il rimborso, ove ne sussistano i requisiti, oppure la compensazione con debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo.

In ogni caso, il credito va sempre indicato in dichiarazione secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6-quater.

Una precisazione operativa utile: le integrative a sfavore del contribuente presentate entro gli stessi 90 giorni dalla scadenza ordinaria scontano lo stesso trattamento sanzionatorio riservato alla dichiarazione tardiva. Si tratta di una scelta logica: diversamente, chi corregge spontaneamente un proprio errore finirebbe per essere punito più severamente di chi si è limitato a ritardare l'invio.

Uno sguardo al futuro: il Testo Unico degli adempimenti

L'intera disciplina qui descritta è destinata a confluire nel nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell'accertamento, la cui applicazione non è comunque prevista prima del 1° gennaio 2027. Il testo, al momento, è ancora all'esame del Parlamento e non produce, allo stato attuale, alcuna modifica alle regole vigenti.

Categoria
imposte

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