Compensi a cavallo d’anno: disallineamento tra IVA e imposte dirette
La riforma IRPEF-IRES introduce una deroga al principio di cassa: per i compensi incassati a inizio 2026, conta la data in cui il cliente ha disposto il bonifico. Se il pagamento avviene a fine 2025 ma il denaro arriva nel 2026, il compenso va dichiarato nel 2025, purché il cliente sia sostituto d’imposta e abbia applicato la ritenuta. La regola vale solo per le imposte sui redditi.
Con il D.Lgs. n. 192/2024, cambiano i criteri per calcolare i redditi di lavoro autonomo ed è introdotta una nuova deroga al principio di cassa.
Per le operazioni a cavallo dell’anno, se il professionista riceve i compensi all’inizio del 2026 ma il bonifico è stato disposto dal cliente alla fine del 2025, il compenso va dichiarato per il periodo d’imposta 2025, purché il cliente sia sostituto d’imposta e abbia applicato la ritenuta.
La presente disposizione si applica unicamente per quanto concerne le imposte sui redditi.
Il nuovo art. 54, comma 1 del TUIR, modificato dal D.Lgs. n. 192/2024, prevede quanto segue:
“Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta”.
Per questo motivo, il cliente deve essere sostituto d’imposta e avere l’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto.
La disposizione non si applica ai professionisti che aderiscono al regime forfetario (legge n. 190/2014). Di conseguenza, qualora il cliente effettui il pagamento del compenso alla fine dell’anno 2025 e il professionista in regime forfetario riceva l’accredito il 2 gennaio 2026, permane il disallineamento temporale. In tale circostanza, il cliente porterà in deduzione il costo nell’anno 2025, mentre il professionista dichiarerà l’importo percepito nel periodo d’imposta 2026 (dichiarazione Redditi 2027).
Il disallineamento temporale tra IVA e imposte sui redditi rimane un elemento costante. In particolare, il D.Lgs. n. 192/2024 ha apportato modifiche esclusivamente al testo dell’articolo 54 del TUIR. Per quanto concerne l’IVA, è necessario considerare, ai fini della fatturazione, il momento di effettuazione dell’operazione, come stabilito dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Ai sensi della disposizione menzionata, in particolare del comma 3, le prestazioni di servizi si considerano eseguite al momento del pagamento del corrispettivo. L’emissione della fattura deve avvenire contestualmente all’effettuazione dell’operazione e la trasmissione al Sistema di Interscambio deve essere effettuata entro il termine di 12 giorni successivi.
Il momento in cui l’operazione si considera effettuata deve essere individuato secondo quanto previsto dall’art. 6 del decreto IVA. Ad esempio, qualora la prestazione di servizi venga eseguita dal professionista senza che il relativo corrispettivo sia stato ancora incassato, ai fini fiscali l’operazione non risulta conclusa. Pertanto, il documento elettronico dovrà essere emesso entro e non oltre la data di ricezione dell’importo dovuto.
Il punto 4.1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 stabilisce che “la data di emissione della fattura elettronica corrisponde a quella riportata nel campo ‘Data’ della sezione ‘DatiGenerali’ del file della fattura elettronica”, informazione obbligatoria ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del DPR 2 ottobre 1972, n. 633.
Supponiamo che un professionista effettui una prestazione il 28 dicembre 2025 e, nello stesso giorno, invii al cliente una fattura pro forma senza valore fiscale per comunicare l'importo dovuto. Il cliente, agendo come sostituto d’imposta, esegue il pagamento e applica la relativa ritenuta d’acconto il 31 dicembre 2025; tuttavia, il professionista riceve l'accredito del denaro solamente il 2 gennaio 2026.
In questo caso:
- Per le imposte sui redditi, il professionista deve dichiarare il compenso ricevuto nell’anno 2025, anche se l’accredito avviene il 2 gennaio 2026. Questa somma sarà inclusa nel calcolo del reddito di quell’anno fiscale;
- La fattura può essere emessa correttamente il 2 gennaio 2026, trasmettendo il documento elettronico al SdI entro i successivi 12 giorni. Salvo che il professionista abbia scelto di emettere la fattura prima dell’incasso, si verificherà uno sfasamento temporale tra il trattamento delle imposte sui redditi e dell’IVA.