concordato preventivo biennale 2026

Concordato preventivo biennale: cambia il volto delle cause di decadenza

Il DLgs. 148/2026 (il cosiddetto decreto “Omnibus”) interviene in modo organico sul sistema delle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale (CPB), riportando in vita alcune misure che erano già state proposte in sede di conversione del DL 38/2026 e che, in quella sede, non avevano trovato approvazione definitiva. La novità di maggior rilievo riguarda il trattamento delle dichiarazioni integrative e il loro impatto sulla tenuta del concordato. 

Il nodo delle dichiarazioni integrative 

Fino all'entrata in vigore del decreto “Omnibus”, il reddito e il valore della produzione netta concordati con l'adesione al CPB erano considerati un dato acquisito e non modificabile, anche qualora la dichiarazione dei redditi posta a base della proposta di concordato risultasse viziata da errori od omissioni. La lett. b) dell'art. 22, comma 1, del DLgs. 13/2024, nella sua formulazione originaria, ricollegava tuttavia a questa situazione una possibile causa di decadenza: se il contribuente presentava una dichiarazione integrativa per correggere l'errore o l'omissione, e la correzione comportava una riduzione del reddito o del valore della produzione netta concordati superiore al 30%, il concordato decadeva. 

Sul punto era intervenuta una precisazione interpretativa: il ricalcolo dei valori concordati sulla base dei dati corretti, derivanti dalla dichiarazione integrativa, serviva esclusivamente a verificare se la soglia del 30% fosse stata superata. Se il superamento non si verificava, la decadenza restava esclusa e i valori di riferimento per il biennio concordato continuavano a essere quelli originariamente accettati, senza alcuna rideterminazione sostanziale. 

La riforma: decadenza solo in caso di accertamento 

Il decreto “Omnibus” sostituisce integralmente la lett. b) dell'art. 22, comma 1, del DLgs. 13/2024. Con la nuova formulazione, applicabile a partire dal CPB 2026-2027, la decadenza dal concordato scatta soltanto quando errori od omissioni nei dati comunicati per la definizione della proposta — riferiti al periodo d'imposta precedente al biennio concordato — emergono a seguito di accertamento, e quando il reddito o il valore netto della produzione ricalcolati sulla base dei dati corretti risultano superiori di almeno il 30% rispetto ai valori concordati. 

Il cuore della riforma sta proprio qui: la mera presentazione di una dichiarazione integrativa da parte del contribuente, di per sé, non è più sufficiente a far decadere il concordato. Perché la decadenza operi, l'irregolarità deve essere accertata dall'Amministrazione finanziaria e superare la soglia del 30%. 

Il raccordo con il ravvedimento operoso 

La nuova causa di decadenza va letta insieme a un'altra novità introdotta dal medesimo decreto: l'art. 19, comma 3-bis, del DLgs. 13/2024, che consente ora di modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati rilevanti ai fini della proposta di concordato, senza che ciò comprometta la permanenza nel CPB. 

Il combinato disposto delle due norme delinea due percorsi distinti. Se il contribuente si accorge spontaneamente dell'errore, lo corregge e definisce le relative sanzioni tramite ravvedimento operoso, dovrà ricalcolare e comunicare i valori concordati sulla base dei dati corretti: il concordato prosegue, ma con i valori rideterminati. Se invece l'errore o l'omissione emergono soltanto in sede di accertamento, e lo scostamento supera il 30%, la decadenza si produce comunque, per effetto della nuova causa prevista dalla lett. b). 

In sostanza, la riforma premia la correzione spontanea e tempestiva delle irregolarità dichiarative, riservando l'effetto sanzionatorio più severo della decadenza ai soli casi in cui l'errore, superata una soglia di rilevanza significativa, sia stato individuato dal Fisco. 

Decorrenza differenziata tra i vari bienni 

Le nuove regole si applicano “a partire dai concordati relativi al biennio d'imposta 2026-2027”. Per i concordati già in corso — CPB 2024-2025 e CPB 2025-2026 — resta invece in vigore la disciplina previgente: i valori accettati restano immodificabili e qualunque successiva modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi mantiene rilevanza ai fini della decadenza, secondo le regole (e la soglia del 30%) già vigenti prima della riforma. 

I professionisti che assistono contribuenti con concordati aperti su più bienni dovranno quindi tenere distinte le due discipline, applicando la nuova regola solo al biennio 2026-2027 e successivi. 

Le altre modifiche all'art. 22 del DLgs. 13/2024 

Il decreto “Omnibus” interviene anche sulle altre fattispecie di decadenza previste dall'art. 22, comma 1: 

  • Violazioni di non lieve entità. La relativa causa di decadenza cambia collocazione, passando dalla lett. a) alla lett. c) dell'art. 22, comma 1; resta invece confermato, senza modifiche, l'elenco delle fattispecie che integrano violazioni di non lieve entità previsto dal comma 2. 
  • Dati non corrispondenti. Viene soppressa la causa di decadenza che scattava quando i dati indicati nella dichiarazione dei redditi non corrispondevano a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. 
  • Requisiti di accesso e cause di esclusione. Viene abrogata l'ipotesi di decadenza legata al venir meno, o alla successiva insussistenza, delle condizioni necessarie per accedere al concordato (la previgente lett. d)). Al suo posto, a partire dal CPB 2026-2027, l'adesione al concordato perfezionata in assenza dei requisiti d'accesso previsti dall'art. 10, oppure in presenza di una delle cause di esclusione elencate dall'art. 11, non produce più effetti fin dall'origine, anziché essere trattata come causa di decadenza sopravvenuta. 

In sintesi 

Nel complesso, il DLgs. 148/2026 attenua l'automatismo tra correzione dichiarativa e decadenza dal concordato preventivo biennale, valorizzando la correzione spontanea sostenuta dal ravvedimento operoso e riservando la sanzione più grave ai soli errori rilevanti scoperti in accertamento. Resta però fermo, in ogni caso, l'onere di ricalcolare tempestivamente i valori concordati ogni volta che la dichiarazione dei redditi su cui si fonda la proposta di CPB venga rettificata. Per i concordati in corso relativi ai bienni 2024-2025 e 2025-2026 continua invece ad applicarsi la disciplina previgente, con tutte le relative cautele operative.

Categoria
fisco

Articoli correlati

23 giugno 2026

CPB: soci STP ammessi anche se la società è esclusa

L’esclusione della società dagli ISA non incide sui singoli professionisti, che possono scegliere liberamente se aderire, senza necessità di una decisione unanime tra i componenti della struttura

20 maggio 2026

Adesione al CPB 2026-2027: nuove regole e proroga al 31 ottobre

Il Senato ha approvato ieri, con voto di fiducia al Governo, il disegno di legge di conversione del DL 38/2026 (c.d. decreto fiscale). Il provvedimento passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva

20 maggio 2025

Le modifiche a compagine sociale e cessazione nel CPB

L'AdE, con la risposta a interpello n. 102 del 15.04.2025, ha chiarito alcuni aspetti in merito alle cause di cessazione del concordato preventivo biennale in caso di modifiche della compagine sociale di una s.r.l.

4 marzo 2025

Fine del CPB con continuazione dell’attività da parte degli eredi

L’AdE ha fornito diversi chiarimenti in merito al concordato preventivo biennale, focalizzandosi, analogamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni, su fattispecie che potrebbero dar luogo a cessazione

11 febbraio 2025

Concordato preventivo biennale e cause di decadenza

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato alcune fattispecie che possono determinare la decadenza o la cessione dal CPB: successione o donazione d’azienda, conferimento di partecipazioni