CPB: soci STP ammessi anche se la società è esclusa
I soci di una STP possono aderire autonomamente al CPB per il biennio 2026-2027. L’esclusione della società dagli ISA non incide sui singoli professionisti, che possono scegliere liberamente se aderire, senza necessità di una decisione unanime tra i componenti della struttura (FAQ AE 3 giugno 2026).
Con le FAQ AE del 3 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su:
- l'adesione individuale dei soci professionisti di una STP al CPB per il biennio 2026-2027;
- il calcolo dell'acconto 2026, le plusvalenze e le regole applicabili ai contribuenti che aderiscono al CPB;
- il rinnovo del CPB 2026-2027 e l'esclusione delle maggiorazioni sugli acconti calcolati con il metodo storico.
Il dubbio nasceva dalla natura delle Società tra Professionisti (STP), alle quali non si applicano gli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Occorreva quindi chiarire se tale mancanza, riferita alla società, potesse escludere automaticamente i singoli soci dall'accesso al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 e se fosse richiesta l'adesione congiunta di tutti i componenti.
L'Amministrazione finanziaria ha adottato un orientamento favorevole, riconoscendo la piena autonomia decisionale dei singoli professionisti e tutelando il loro accesso alla misura di compliance fiscale.
Nel chiarire il quesito, il Fisco ha richiamato gli orientamenti già espressi nei mesi precedenti, confermando che l'impossibilità della società di applicare gli ISA non impedisce ai singoli soci professionisti di accedere al CPB.
Dal chiarimento emergono due profili principali:
- assenza del presupposto soggettivo per la società: la STP non può aderire direttamente al concordato, ma tale limite resta riferito solo all'ente;
- irrilevanza delle cause di esclusione per i soci: in questo caso non operano le cause che, di norma, collegano la posizione del socio a quella della società.
Diversamente da altre forme associative o societarie, il socio professionista di una STP può aderire al CPB senza essere vincolato alla scelta degli altri soci.
Ciascun professionista potrà quindi valutare autonomamente la propria convenienza fiscale e scegliere se aderire per il biennio 2026-2027, senza il consenso né l'adesione contestuale dell'intera compagine sociale.
L'articolo 1, comma 43, della Legge di Bilancio 2026 prevede l'applicazione delle nuove regole sulla tassazione delle plusvalenze dal periodo d'imposta 2026. Per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, l'imposta dell'anno precedente va quindi rideterminata come se la nuova disciplina fosse già applicabile.
La regola vale anche per i contribuenti in CPB. Poiché le plusvalenze restano fuori dal reddito concordato (art. 16 D.Lgs. 13/2024) e devono essere aggiunte separatamente, la novità incide sulla base di calcolo dell'acconto 2026:
- prima della modifica: al reddito CPB 2025 si aggiungeva solo la quota annuale della plusvalenza rateizzata (ad esempio, 1/5);
- dopo la modifica: per l'acconto 2026, l'imposta 2025 deve essere rideterminata considerando la plusvalenza realizzata nel 2025 per intero.
Esempio di rideterminazione:
- reddito CPB 2025: 1.200;
- plusvalenza 2025: 500;
- base per l'acconto 2026: 1.700 (1.200 + 500 per intero), invece di 1.300 (1.200 + 100 secondo la precedente rateizzazione).
Un ulteriore chiarimento riguarda le maggiorazioni degli acconti IRPEF/IRES e IRAP, previste dall'art. 20, comma 2, lett. a e b, del Decreto CPB, quando il calcolo avviene con il metodo storico.
Le modalità di versamento variano in base alla continuità dell'adesione:
- rinnovo lineare (biennio 2026/2027): i contribuenti già aderenti al CPB per il biennio 2024/2025 che rinnovano senza interruzioni per il biennio successivo non versano le maggiorazioni sull'acconto, previste solo per il primo anno di adesione;
adesione dopo interruzione (biennio 2027/2028): chi, dopo l'adesione 2024/2025, salta un anno (ad esempio il 2026) e aderisce nuovamente perde la continuità. Il nuovo biennio è quindi considerato un primo accesso, con maggiorazioni sull'acconto nuovamente dovute.