Iscrizione al Rentri
La legge di Bilancio 2026 riduce gli obblighi Rentri per la gestione dei rifiuti pericolosi, introducendo alcune esenzioni anche per le piccole imprese indipendentemente dai dipendenti. Il registro di carico e scarico viene sostituito dalla conservazione, per tre anni, del formulario o del documento di conferimento rilasciato dal raccoglitore nel circuito organizzato di raccolta.
Lettere di compliance per redditi 2024
L'Agenzia delle Entrate sta contattando chi non ha inviato la dichiarazione dei redditi 2024 entro il 31/10/2025. Si puo' presentare la dichiarazione tardiva entro il 29/01/2026; oltre questa data, è considerata omessa. Le sanzioni partono dal 25% e salgono al 75% se si presenta dopo il termine.
Estromissione immobile impresa individuale
Dal 2026 è possibile estromettere beni dall'impresa individuale pagando un'imposta sostitutiva dell'8%. L'operazione va registrata entro il 31 maggio 2026 e l'immobile è considerato in ambito privato dal 1° gennaio 2026. La misura riguarda gli immobili strumentali iscritti nei registri contabili, mentre sono esclusi quelli merce, patrimoniali e in leasing; sono ammessi invece i beni riscattati dal leasing. Per usufruire dell’agevolazione, i beni devono essere posseduti al 30 settembre 2025 e l’imposta va versata per il 60% entro novembre 2026 e il restante 40% entro giugno 2027. La normativa ricalca quella delle precedenti edizioni, applicando l’8% sulla differenza tra valore normale (o catastale) e valore fiscale.
Privilegio dei crediti fiscali
Il privilegio dei crediti fiscali include gli interessi moratori anche dopo l'anno del fallimento, fino al primo riparto, secondo varie norme. Se l'importo totale degli interessi non è contestato, l'agente della riscossione non deve indicare il tasso applicato, che è stabilito dalla legge, purché il calcolo sia possibile con le disposizioni vigenti (Cass., ord. n. 32924/2025).
Fiscalità dei dividendi e delle partecipazioni e legge di Bilancio 2026
Si attendono chiarimenti ufficiali sui nuovi limiti per l’esclusione dei dividendi e l’esenzione delle plusvalenze da partecipazioni in impresa (art. 1, commi 51 e seguenti L. 199/2025). Le condizioni introdotte richiedono una partecipazione pari almeno al 5% o valore fiscale minimo di 500.000 euro, anche per strumenti finanziari e contratti d’associazione con apporto diverso da opere e servizi. Il “valore fiscale” corrisponde generalmente al costo d’acquisto, considerando rivalutazioni e affrancamenti previsti dalla normativa. Per beneficiare dell’agevolazione, sarà necessario documentare il costo fiscale delle partecipazioni, che dipende dal criterio adottato (Lifo, Fifo, costo medio), ricordando che il metodo Lifo a scatti annuali è il default salvo diversa valutazione in bilancio. È importante inoltre che nella nota integrativa sia illustrato il criterio realmente utilizzato.
Cessioni o assegnazioni agevolate di beni ai soci
La L. 199/2025 permette cessioni o assegnazioni agevolate di beni ai soci entro il 30.09.2026, a patto che questi siano soci già al 30.09.2025. È possibile trasformare società commerciali in società semplici se gestiscono immobili. Il beneficio fiscale prevede la valorizzazione degli immobili a valore catastale e una tassazione dell’8% sugli eventuali plusvalori. Le circolari 26/E e 37/E del 2016 trattano i risvolti fiscali, mentre lo Studio 46/T del Notariato (03.05.2023) fornisce indicazioni sulla rappresentazione contabile, sottolineando che l’assegnazione comporta la riduzione dell’attivo e del patrimonio netto disponibile. La dottrina propone tre modalità di contabilizzazione: valori di mercato, valore contabile residuo e rivalutazione volontaria, quest’ultima non condivisa dal Notariato. La verifica della capienza del patrimonio netto è richiesta per le società di capitali solo in specifiche operazioni di assegnazione in natura.
Responsabilità del commercialista per errori nei bonus edilizi
La responsabilità del commercialista nell’apposizione del visto di conformità e nell’invio delle comunicazioni per cessione del credito e sconto in fattura sussiste solo se l’errore modifica davvero gli elementi essenziali della detrazione. L’opzione risulta invalida solo se la svista comporta un vizio effettivo nel diritto alla detrazione e una sua errata applicazione da parte dei contribuenti.