scioglimento società di persone

Scioglimento della società di persone e accesso al forfetario per il socio superstite

Quando in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e questa non viene ricostituita, la società si scioglie e l'attività può proseguire, in forma individuale, ad opera del socio rimasto. Su questo passaggio si innesta una domanda ricorrente: il socio superstite può accedere al regime forfetario, pur continuando di fatto la medesima attività, con gli stessi beni, la stessa clientela e la stessa organizzazione della società estinta? 

Il presupposto civilistico 

L'art. 2272, n. 4, c.c. prevede che la società di persone si sciolga quando la pluralità dei soci viene meno e non è ricostituita entro sei mesi. Per le società in accomandita semplice, occorre inoltre considerare l'art. 2323 c.c., dedicato al caso in cui non vengano ricostituite le due categorie di soci (accomandanti e accomandatari). 

È importante sottolineare che il venir meno della pluralità dei soci non trasforma automaticamente la società in un'impresa individuale: la società deve essere formalmente sciolta e liquidata, dopo di che il patrimonio residuo - azienda compresa - può essere assegnato al socio che resta, il quale prosegue l'attività in proprio. 

Una successione tra soggetti distinti 

Su questo punto l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione in modo chiaro, qualificando il passaggio dalla società al socio superstite come una vera e propria successione tra soggetti giuridici differenti, e non come una trasformazione societaria in senso tecnico. La società cessa di esistere, mentre l'impresa individuale rappresenta un soggetto fiscale nuovo, con propria partita IVA. Questo orientamento, già affermato con la risoluzione n. 47/E del 3 aprile 2006, è stato poi esteso al regime forfetario dalla risposta a interpello n. 215 del 28 giugno 2019, secondo cui il socio superstite può applicare il forfetario sin dall'inizio della nuova impresa individuale, anche se l'attività svolta è materialmente la stessa portata avanti in precedenza dalla società. 

Perché la soglia dei ricavi si "azzera" 

Questa conclusione discende dalla natura stessa del regime forfetario, riservato alle persone fisiche che svolgono attività d'impresa, artistica o professionale in forma individuale, ai sensi dell'art. 1, commi 54 e seguenti, della L. 190/2014. Poiché società ed ex socio sono due contribuenti distinti, la verifica della soglia dei ricavi riguarda solo la nuova impresa individuale, senza alcun cumulo con i ricavi prodotti in precedenza dalla società. 

La deroga alla causa ostativa 

Un aspetto delicato riguarda la causa ostativa legata alla partecipazione contemporanea in società di persone, disciplinata dall'art. 1, comma 57, lett. a), della L. 190/2014. La regola generale impone di dismettere la partecipazione entro il periodo d'imposta precedente a quello di accesso al forfetario. Il caso del socio superstite rappresenta però un'eccezione riconosciuta dalla prassi: proprio perché lo scioglimento della società genera una successione tra soggetti distinti - e non una semplice cessione di quota nello stesso anno - l'estinzione della società e l'apertura della nuova partita IVA individuale possono avvenire nel medesimo periodo d'imposta, senza pregiudicare l'accesso al regime agevolato. 

Niente aliquota ridotta al 5% 

Diverso è il discorso sull'imposta sostitutiva ridotta al 5%, riservata a chi non ha svolto, nei tre anni precedenti, un'attività d'impresa, artistica o professionale (anche in forma associata o familiare) e la cui nuova attività non sia mera prosecuzione di quella già svolta. Nel caso del socio superstite, entrambe le condizioni mancano tipicamente: l'attività era già esercitata tramite la società e l'azienda prosegue sostanzialmente invariata. Ne consegue che, di norma, l'imposta sostitutiva dovuta è quella ordinaria del 15%, e non quella agevolata. 

Le altre verifiche necessarie 

Riconosciuta la possibilità di accesso, restano da controllare tutti gli altri requisiti ordinari del forfetario: le soglie di ricavi e di spese per personale, eventuali ulteriori partecipazioni detenute, eventuali redditi da lavoro dipendente e l'assenza di regimi IVA speciali incompatibili. 

Sul piano pratico, occorre che l'intera sequenza degli atti risulti coerente e ben documentata: causa di scioglimento, liquidazione, assegnazione dell'azienda, cancellazione della società e contestuale apertura della posizione individuale. L'apertura di una nuova partita IVA è condizione necessaria ma non sufficiente: l'accesso al forfetario è ammesso solo se la separazione, giuridica e temporale, rispetto alla società estinta è reale e adeguatamente provata.

Categoria
fisco

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