Quadro RR: è qui che si decide la sorte dei contributi INPS a credito
Con la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche non si quantifica soltanto il credito contributivo maturato, ma si stabilisce anche il suo destino: compensazione tramite F24 o richiesta di rimborso.
Il Quadro RR del modello Redditi PF non è un semplice adempimento formale: è lo strumento attraverso cui si determina l'entità del credito contributivo verso l'Inps e, soprattutto, se ne definisce l'impiego. La Circolare Inps del 27 maggio 2026, n. 62 — nella sua sezione 5 — ha fornito indicazioni operative su come compilare il quadro e su come utilizzare il credito, distinguendo in modo netto tra i crediti generati nel 2025 e quelli relativi ad annualità precedenti, per i quali il recupero segue ormai percorsi Inps dedicati e non più la dichiarazione dei redditi. L'obiettivo dichiarato è avvicinare le regole della contribuzione a quelle già in vigore in ambito fiscale.
Artigiani e commercianti: le nuove regole del rigo RR4
Per chi esercita attività d'impresa in forma artigiana o commerciale, il credito già portato in compensazione prima di presentare la dichiarazione va indicato nella colonna 21 (titolare) o nella colonna 35 (coadiuvante/coadiutore).
Diverso il trattamento riservato all'eccedenza 2024 che emerge dalla dichiarazione dei redditi 2025 (riferita, quindi, al periodo d'imposta 2024): questo importo trova posto nelle colonne 22 e 36 del rigo RR4, ma non gode più della possibilità di essere riportato liberamente negli esercizi successivi. Il contribuente deve necessariamente scegliere tra due strade alternative:
- chiedere il rimborso, oppure
- utilizzarlo in compensazione contributiva (il cosiddetto autoconguaglio), attivando le procedure telematiche predisposte dall'Inps.
La circolare è netta anche su un altro punto: i crediti maturati in annualità precedenti a quella corrente non compaiono più nella dichiarazione dei redditi. Il loro recupero passa esclusivamente dai canali telematici dedicati messi a disposizione dall'Istituto.
Resta invece percorribile la compensazione mediante modello F24 per il credito che risulta dalla sezione I, colonna 19 (titolare) o colonna 33 (coadiuvante/coadiutore), così come per quello generato nel 2025: in entrambi i casi, però, come periodo di riferimento nel modello F24 va indicato esclusivamente l'anno 2025.
Gestione Separata: il rigo RR12 e il divieto di compensazione verticale
Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, il riferimento è il rigo RR12, che espone gli importi a credito da destinare a compensazione (via F24) oppure a rimborso.
Anche in questo caso vale un principio ormai consolidato: la compensazione può avvenire soltanto tramite modello F24, anche quando il saldo finale è pari a zero. Non è quindi ammessa la cosiddetta "compensazione verticale interna", cioè l'esposizione del solo importo netto risultante dalla differenza tra debiti e crediti.
Se la contribuzione non viene assorbita in compensazione, il professionista deve presentare un'istanza di rimborso esclusivamente per via telematica, attraverso il portale dell'Inps. Anche per questa categoria di contribuenti, i crediti relativi ad anni d'imposta antecedenti al 2024 sono ormai fuori dalla dichiarazione dei redditi: possono essere recuperati soltanto tramite richiesta di rimborso, che verrà liquidata — in assenza di ulteriori debiti — secondo le modalità previste dall'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Nessun rimborso automatico: serve l'istanza
Un punto che la circolare ribadisce con forza riguarda tutte le categorie interessate — artigiani, commercianti e professionisti della Gestione Separata: il rimborso non viene erogato d'ufficio. È sempre necessaria un'istanza specifica presentata all'Inps dal contribuente interessato. In sua assenza, le somme a credito semplicemente non vengono erogate.
Un ultimo aspetto da non trascurare riguarda il trattamento fiscale delle somme rimborsate: una volta incassate, dovranno essere indicate come componenti positivi di reddito nel quadro RM della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state percepite.