Differenza tra scioglimento di società personali e di capitali
Nel caso di scioglimento di società, il professionista deve aver cura di focalizzale la sostanziale differenza fra le società di persone e le società di capitali.
Infatti, nel caso di società di persone le cause di scioglimento hanno la peculiarità che la sua efficacia opera di diritto dal momento in cui si sono verificate, senza bisogno che vi siano formalizzazioni da parte dei soci/amministratori. È una specie di automatismo che opera nell’esatto momento in cui se ne verifica una causa di scioglimento. Non è obbligatorio transitare per la fase della liquidazione. Dall’agglomerato normativo delle società di persone non si rinvengono disposizioni che subordinano l'efficacia delle cause di scioglimento a particolari adempimenti, come, invece, accade nel caso delle società di capitali (articolo 2484, comma 3, C.c.).
In particolare, per quanto attiene alle società di persone, occorre rilevare che, se non vi è nulla da liquidare, le stesse possono essere cancellate dal Registro delle Imprese senza passare dalla fase liquidatoria. Merita evidenziare, però, che secondo lo studio 203-2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato, occorre che si proceda alla predisposizione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata dai quali risulti la causa di scioglimento della società e la volontà di tutti i soci di non dar luogo alla nomina dei liquidatori. In tal caso, si può procedere direttamente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Lo studio del Consiglio notarile conferma che, mentre nelle società di capitali è obbligatorio transitare dalla fase della liquidazione, nelle società di persone vi sarebbe la possibilità di evitarla in considerazione del fatto che, nelle norme che disciplinano la liquidazione delle società di persone, mancherebbe una disposizione simile a quella di cui all'articolo 2484, comma 3 del Codice civile che fa discendere gli effetti dello scioglimento della società dall'iscrizione al Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori che accertano la causa di scioglimento. Sempre secondo il Consiglio notarile, l'articolo 2275 C.c., in tema di liquidazione delle società di persone, sembra prevedere la possibilità di derogare alla fase liquidatoria.
Diversa è la previsione normativa delle società di capitali. La riforma del 2003 prevede che le cause di scioglimento non producono effetti automatici, ma occorre che vi sia la comunicazione all'ufficio del Registro delle Imprese da parte degli amministratori. In particolare, l'articolo 2485 del Codice civile individua gli obblighi in capo agli amministratori dal momento in cui si verificano cause di scioglimento. Infatti, questi devono procedere con l'iscrizione, presso il Registro delle Imprese, della dichiarazione con cui viene dato atto della causa di scioglimento. Inoltre, l'iscrizione all'ufficio del Registro delle Imprese rappresenta un momento di notevole importanza in quanto determina gli effetti dello scioglimento. Nei confronti della società lo scioglimento produce i propri effetti sin dal momento in cui si realizza la causa stessa.
A seconda della tipologia di organo amministrativo, la comunicazione all'ufficio del Registro delle Imprese:
- se la società è amministrata da un Amministratore unico si tratta sostanzialmente di una mera comunicazione;
- in presenza di un Consiglio di amministrazione si dovrà depositare al Registro delle Imprese anche il verbale del consiglio stesso.
È importante poi individuare il momento di efficacia dello scioglimento. Infatti, la riforma del 2003 richiede una formalità che fa da spartiacque: lo scioglimento produce i suoi effetti verso i terzi a partire dalla data di iscrizione nell'ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano l'esistenza della causa di scioglimento. Quanto detto fa sorgere due momenti di efficacia diversi:
- uno interno alla società, dove è immediato l’effetto dello scioglimento;
- uno esterno, cioè verso i terzi, in quanto è richiesta la iscrizione da parte degli amministratori della notizia dello scioglimento, presso l'ufficio del Registro delle Imprese.
Possiamo quindi affermare che l’iscrizione al Registro delle Imprese dello scioglimento della società ha efficacia costitutiva e porta a conoscenza dei terzi del fatto aziendale.
Va comunque evidenziato che la società non è ancora nello stato di liquidazione poiché lo sarà solo nel momento in cui verrà effettuata, e iscritta al Registro delle Imprese, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri da parte dell'assemblea societaria.
Dal confronto operato si notano chiaramente le divergenze non solo formali ma anche sostanziali dello scioglimento di società di persone rispetto alle società di capitali.
La diversità sta anche nella diversa responsabilità patrimoniale fra le società personali e le società di capitali, che il Legislatore della riforma ho voluto ben incidere anche in questi adempimenti.