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La sospensione degli ammortamenti: proroga anche per il 2023

La possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nel corso del 2023 è stata prorogata dal DL. 198/2022 “Milleproroghe”.

Questa possibilità era stata introdotta la prima volta nel 2020 per poi essere prorogata al 2021 e al 2022, al fine di sostenere la imprese e rilanciare l’economia a seguito dell’impatto devastante del COVID-19.

La norma si rivolge ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC, comprese le micro imprese, anche se esonerate dalla redazione della Nota integrativa ai sensi dell’art. 2435-ter comma 2 c.c. Le istruzioni al modello REDDITI SP e PF di recente pubblicazione, consentono di applicare la deroga anche alle società di persone e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria. Inoltre, come precisato nel documento interpretativo OIC 9, la società capogruppo adotta la sospensione nel proprio bilancio in quanto recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle società consolidate che decidono di sospendere gli ammortamenti nei propri bilanci.

Analizzando ora l’aspetto oggettivo, la disposizione normativa consente di sospendere gli ammortamenti con riguardo alle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Mentre l’avviamento può sicuramente rientrare nella normativa in oggetto, come tra l’altro chiarito dalla circolare Assonime n. 2/2021, maggiori dubbi sorgono in merito agli oneri pluriennali. Se da un punto di vista contabile gli oneri pluriennali potrebbero rientrare tra i beni per i quali è possibile non imputare a bilancio la quota di ammortamento, da un punto di vista fiscale invece le quote non possono essere dedotte se non rilevate in bilancio, in quanto l’art. 60 comma 7-quinquies del DL n. 104/2020 non fa riferimenti all’art. 108 del TUIR.

Risultano inoltre esclusi dalla normativa anche i beni in leasing mentre possono rientrarci i beni gratuitamente devolvibili e le immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio in cui vengono sospesi gli ammortamenti.

Come precisato dal documento interpretativo OIC 9, è possibile applicare la deroga ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure anche all’intera voce di bilancio, con la possibilità di optare anche per la sospensione parziale, ossia imputando a Conto economico una quota di ammortamento inferiore al 100% del valore.

In ogni caso è necessario indicare i motivi che hanno spinto la società a non effettuare l’ammortamento nella Nota Integrativa.

Negli esercizi successivi a quello nel quale si è sospeso l’ammortamento, l’OIC consiglia innanzitutto di ricalcolare la vita utile del bene per poi suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata. È possibile avere negli anni successivi una quota di ammortamento minore, uguale o superiore a quella precedentemente imputata, in base al tipo di sospensione effettuata (totale o parziale) e alle modifiche di previsione della vita utile del bene.

Potrebbe infine non essere possibile sospendere l’ammortamento di un bene in relazione alla sua vita utile residua in quanto, per effetto delle previsioni normative degli ultimi anni, da ultimo il DL. 198/2022, le imprese potrebbero sospendere gli ammortamenti per quattro esercizi consecutivi (2020-2023).

Categoria
contabilità

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