Antiriciclaggio e titolare effettivo
L’art. 74 della direttiva 2024/1640 ha modificato l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, adeguandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Il D.Lgs. 210/2025 attua questa direttiva. Attualmente, accesso e consultazione dei dati sono sospesi in attesa delle decisioni della Corte UE. L’accesso è ora possibile solo ai privati con interesse giuridico concreto, diretto e attuale, quando è necessario per tutelare una situazione giuridica e si hanno prove documentate di discrepanze tra titolarità legale ed effettiva. Per gli enti portatori di interessi diffusi, l’interesse non deve coincidere con quello di singoli appartenenti alla categoria.
Conto Termico
Per le imprese, solo i costi legati direttamente al miglioramento energetico o ambientale sono ammessi al Conto Termico 3.0. Per i privati, anche le spese accessorie funzionali all’intervento sono incentivate, secondo il nuovo decreto (D.M. 7.08.2025) e la relativa Relazione illustrativa, che distinguono chiaramente tra regole per privati e aziende.
Aliquote Irpef con effetto immediato
Dal 2026 l'aliquota Irpef del secondo scaglione passa dal 35% al 33%, con effetto immediato sugli acconti dovuti a giugno e novembre. Dipendenti e pensionati vedranno il cambiamento direttamente su buste paga e cedolini da inizio anno. La legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 3 e 4) applica anche un limite ai benefici per chi ha redditi superiori a 200.000 euro. Diversamente dalle precedenti riforme, questa modifica consente di applicare subito la nuova aliquota nel calcolo degli acconti, usando il metodo previsionale già per il periodo d’imposta 2025.
Controlli fiscali e giurisprudenza CEDU
Analisi del rischio sui dati finanziari in archivio da aggiornare dopo la sentenza CEDU. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che la normativa italiana non è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, poiché permette l'accesso ai rapporti finanziari senza adeguata motivazione né controllo giurisdizionale (sentenza 8.01.2026).
Forfetari e rimborsi spese analitici
Dal 2025, la L. 111/2024 introduce la non imponibilità dei rimborsi spese analiticamente addebitati dai lavoratori autonomi ai clienti, modificando l'art. 54 Tuir, ma senza chiarire esplicitamente gli effetti sui forfettari. Il problema principale riguarda chi è vicino alla soglia degli 85.000 euro: se i rimborsi restassero imponibili, rischierebbero di perdere il regime agevolato. In passato, nei regimi ordinari vi era una neutralizzazione fiscale tramite deduzione delle spese; per i forfettari tale meccanismo mancava, poiché i costi sono già conteggiati nei coefficienti di redditività. Dal 2025, con il nuovo art. 54 Tuir e il 54-ter, la rilevanza fiscale di rimborsi e spese viene annullata: né concorrono al reddito né sono deducibili. Nonostante permanga incertezza normativa specifica per i forfettari, la prassi e vari documenti dell'Agenzia delle Entrate suggeriscono che anche per loro i rimborsi analitici non vadano più dichiarati tra i compensi. Tuttavia, resta il rischio interpretativo su questa applicazione, specie per i forfettari trasfertisti che potrebbero superare la soglia annua a causa dei rimborsi.
Accesso al regime Pex e legge di Bilancio 2026
L’introduzione di soglie (>5% o >500.000 euro) e il passaggio dal criterio LIFO a FIFO per il regime PEX solleva dubbi sulle modalità applicative delle nuove regole dal 1.01.2026. Sebbene cambino condizioni d’accesso e ordine di imputazione dei titoli ceduti, la struttura del regime non viene modificata. Nessuna norma impone la vendita in un unico atto per mantenere l’esenzione; la legge fa riferimento alla partecipazione detenuta complessivamente. Un obbligo interpretativo di unicità della cessione introdurrebbe restrizioni non previste, con effetti negativi sulla gestione degli investimenti, mentre il criterio FIFO riguarda solo l’ordine di imputazione e non comporta una frammentazione sostanziale delle partecipazioni. Una lettura atomistica sarebbe incoerente rispetto alla ratio della PEX e alla prassi europea, dove vale la neutralità fiscale a prescindere dalla modalità di cessione. L’estensione ai non residenti UE/SEE risponde ai principi europei; subordinare il beneficio alla vendita in blocco renderebbe il sistema rigido e contrario al principio di parità di trattamento. Sul piano dell’abuso del diritto, la normativa è sufficiente: la vendita frazionata non è elusiva se sopra soglia e trasparente nel disinvestimento. È quindi necessario consentire accesso al PEX anche con dismissioni progressive, per garantire certezza operativa e allineamento agli standard europei.
Ravvedimento operoso del reddito della dichiarazione relativa all’opzione per il CPB
Secondo l’art. 22, comma 1, lett. b) D.Lgs. 13/2024, il concordato decade se, dopo una modifica della dichiarazione dei redditi, i dati differiscono rispetto a quelli su cui si basava l’accettazione. Questa variazione può riferirsi sia ai redditi risultanti dai quadri dichiarativi sia ai valori concordati e accettati. Anche piccole differenze possono causare la decadenza, ma solo se il nuovo reddito o valore netto della produzione è inferiore di oltre il 30% rispetto a quello concordato, come precisato dalla circolare n. 18/E/2024 e dalla Faq del 7.01.2026. Errori nei dati Isa che causano una differenza superiore al 30% portano alla decadenza, salvo che riguardino solo aspetti strutturali, in tal caso possono essere corretti spontaneamente prima di controlli. Inoltre, il punteggio Isa rettificato va utilizzato per calcolare l’aliquota dell’imposta sostitutiva. Modifiche che non influiscono sul reddito d’impresa o autonomo, o su altri redditi dell’anno di riferimento, non incidono sulle cause di decadenza del concordato.