Iperammortamento e ubicazione degli investimenti
Ogni progetto deve riferirsi a una struttura produttiva già identificata: un sito (una o più unità locali/stabilimenti) sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, con autonomia tecnico-funzionale e organizzativa, destinato a produzione di beni o erogazione di servizi. Per ciascuna struttura l’impresa invia una o più comunicazioni preventive, indicando: dati degli investimenti (coerenti con i beni agevolabili degli allegati IV e V), data prevista di interconnessione, tipologia e importo degli investimenti per autoproduzione/autoconsumo da FER e data prevista di entrata in funzione, nonché i dati relativi alla maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Va distinta l’ultimazione degli investimenti: per i macchinari coincide con la data di effettuazione ex art. 109 Tuir; per gli impianti FER rileva la “fine lavori”, intesa come installazione di macchine/dispositivi elettromeccanici e completamento delle opere civili necessarie, secondo il progetto autorizzato.
Iperammortamento e Transizione 5.0
Con l’iperammortamento l’acconto del 20% va versato per ciascun bene (prima differenza rispetto a Transizione 5.0), anche in caso di progetto combinato. I beni indicati non sono sostituibili, mentre gli importi possono già ridursi, con conseguente diminuzione del 20% dovuto e adeguamento del valore dell’investimento. Ogni progetto deve riferirsi a una specifica unità produttiva e, in domanda, vanno indicate date presunte di ultimazione e interconnessione; per il fotovoltaico la “fine lavori” non coincide con l’ultimazione dell’investimento prevista per i macchinari. Nel nuovo impianto la comunicazione di conferma è centrale: deve riportare data e importo dell’ultima quota di acconto necessaria a raggiungere il 20% per ciascun bene e i dati identificativi delle fatture. In Transizione 5.0, invece, bastava provare un acconto ≥20% sul valore complessivo della domanda, distinguendo tra beni agevolabili e beni per autoconsumo.
Tensostrutture nel Conto Termico 3.0
Nella Faq n. KB0017834 (7.05.2026) il GSE chiarisce che, ai fini del D.M. 7.08.2025, le tensostrutture possono accedere al Conto Termico 3.0 perché considerate “edifici”, se realizzate con struttura portante fissa in acciaio e fondazione a platea. Restano fermi gli altri requisiti (tra cui impianto di riscaldamento funzionante e accatastamento) e, in domanda, l’invio di elaborati grafici e documentazione tecnica idonea.
Gli adeguati assetti di giocano sulla qualità dell’informazione
Il testo propone a consulenti tecnici e autorità giudiziaria una griglia per valutare adeguati assetti e modelli 231. La funzione informativa si articola in rilevazione, tracciabilità e capacità di orientare le decisioni dell’organo amministrativo; l’adeguatezza organizzativa assume ulteriore rilievo nella transizione digitale.
Nei bilanci la corsa a ostacoli del principio di derivazione
Assonime (position paper n. 7/2026) ribadisce il principio di derivazione: il reddito imponibile discende dal bilancio, salvo variazioni fiscali. Ricorda che il principio si è rafforzato per soggetti IAS/IFRS e OIC per superare il “doppio binario” bilancio-fisco (obiettivo confermato dalla delega 2023), ma segnala che norme recenti hanno reintrodotto scostamenti e complessità (es. ricavi, penali, svalutazioni, correzioni contabili, deducibilità di alcuni oneri finanziari). Perciò auspica maggiore coerenza, limitando le deroghe ai soli casi davvero giustificati.
Spese detraibili su più anni
Il nuovo art. 16-ter Tuir richiede di valutare, per ciascun contribuente, il totale degli oneri detraibili per definire il perimetro della detrazione, considerando la spesa potenzialmente detraibile (non il totale delle detrazioni). Le spese pluriennali vanno comunque indicate in dichiarazione anche in assenza di capienza.
Erogazioni liberali a enti del Terzo settore nel modello precompilato
Nei modelli precompilati (anche 730) per le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore l’Agenzia delle Entrate propone l’opzione più conveniente tra deduzione e detrazione. Le donazioni comunicate dagli ETS sono riportate nel foglio informativo e inserite tra gli oneri deducibili, con la possibilità di scegliere la detrazione del 26%, 30% o 35% spostando la spesa tra gli oneri detraibili.