Azione di responsabilità nelle procedure concorsuali
Con il D.Lgs. 47/2026, l’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali è soggetta a decadenza se non proposta entro 2 anni dall’apertura della liquidazione giudiziale. In precedenza, nella prassi, si faceva spesso riferimento a termini più ampi, in particolare ai 5 anni dalla cessazione dell’amministratore previsti dall’art. 2393 c.c. per l’azione sociale di responsabilità.
Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario è obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria; il codice civile ne indica il contenuto, senza imporre criteri rigidi di redazione. Lo standard OIC 10 disciplina forma e contenuti, prevedendo i metodi di costruzione diretto e indiretto e schemi che favoriscono la comparabilità; nella prassi prevale il metodo indiretto (rettifica dell’utile/perdita per componenti non monetarie). Se vi sono disponibilità liquide significative non liberamente utilizzabili, occorre darne adeguata informativa in calce (es. vincoli legali, conti correnti vincolati a garanzie infragruppo). • OIC 10 vieta la compensazione di flussi di segno opposto, sia tra categorie diverse sia all’interno della stessa categoria.
Obbligo di perizia tecnica per iperammortamento
Il decreto attuativo di Transizione 5.0 (iperammortamento), firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e in attesa della controfirma MEF, non conferma la semplificazione dell’autodichiarazione per i beni sotto 300.000 euro: resta quindi obbligatoria la perizia tecnica asseverata anche per i beni di minor valore. Tra le novità negative figura l’eliminazione del riferimento ai software in cloud (applicazioni via Internet in abbonamento), con esclusione di tali soluzioni rispetto alle bozze precedenti. Ulteriore restrizione: gli investimenti in sistemi di accumulo (BESS) sono agevolabili solo se abbinati all’acquisto di nuovi sistemi di generazione e ad essi proporzionati. Sugli scaglioni, il decreto chiarisce che l’iperammortamento si calcola sulle spese agevolabili considerando la soglia massima degli investimenti completati in ciascuna annualità, e non sull’intero triennio 2026 2028.
Spese di trasferta tracciabili
Dal 1.01.2025 i rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (autoservizi pubblici non di linea) per trasferte/missioni non sono imponibili per il dipendente e sono deducibili per l’impresa (anche IRAP) solo se pagati con strumenti tracciabili (art. 23 D.Lgs. 241/1997). In Redditi 2026 mancano righi dedicati: le spese non tracciate andrebbero indicate con codice residuale “99” nel rigo RF31; analogo criterio nel modello IRAP (codice “99” nel rigo corrispondente).
Beni strumentali, la plusvalenza porta al ricalcolo dell’acconto
La L. 199/2025 (Bilancio 2026), art. 1, cc. 42-43, modifica il regime delle plusvalenze d’impresa: dal 2026 è abolita (salve eccezioni) la rateizzazione della tassazione fino a 5 quote per le plusvalenze con requisito minimo di possesso. Restano invece invariati i criteri per plusvalenze da cessione d’azienda/rami e per i diritti di utilizzazione delle prestazioni dell’atleta (società sportive professionistiche). L’opzione per la rateizzazione, quando ammessa, deve risultare dalla dichiarazione; in mancanza, la plusvalenza è tassata integralmente nell’anno di realizzo e non è possibile optare successivamente con integrativa oltre i 90 giorni (circ. 8/E/2010; ris. 325/E/2002). Ai fini dell’acconto 2026 va ricalcolata l’imposta “storica” come se le nuove regole fossero già vigenti nel 2025; quindi, chi nel 2025 ha rateizzato plusvalenze ora interessate deve rideterminare l’acconto 2026 già dalla prima rata di giugno/luglio.
Invio tardivo della dichiarazione Iva
Dopo la scadenza del 30.04.2026 (IVA 2026, periodo 2025) è possibile inviare la dichiarazione entro il 29.07.2026 (90 giorni) evitando che sia considerata omessa. Entro la stessa data si può presentare una dichiarazione integrativa, con le sanzioni per dichiarazione inesatta (art. 8 D.Lgs. 471/1997) se non vi sono violazioni di versamento, e con riduzione a 1/9 del minimo. Per opzioni/revoche non indicate nel quadro VO vale il principio del comportamento concludente (DPR 442/1997): se il regime è stato correttamente applicato, la dichiarazione è solo inesatta (sanzione fissa). L’integrativa può anche sanare vizi di visto di conformità/sottoscrizione e, a certe condizioni, modificare l’utilizzo del credito.
Fiscalità del Terzo Settore
Per gli enti del Terzo settore il quadro fiscale segna un cambio di paradigma rispetto al Tuir: l’art. 79 D.Lgs. 117/2017 è la norma cardine, perché disciplina l’accesso ai regimi impositivi e orienta l’inquadramento nelle sezioni del Registro. Il sistema, costruito sulle caratteristiche degli ETS, richiama il principio di sussidiarietà orizzontale (Corte cost., sent. n. 131/2020): la priorità è l’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo un modello non di mercato, fondato su meccanismi di sostenibilità che vanno oltre il classico schema costi/ricavi.