Pagamenti della pubblica amministrazione ai professionisti
Il decreto legge fiscale, approvato dal Senato il 14.05.2026 e ora all’esame della Camera per il via libera definitivo entro il 26.05.2026, stabilisce che la compensazione con debiti iscritti a ruolo non saldati scatterà per i professionisti solo se l’inadempienza riguarda cartelle per almeno 5.000 euro, e non per qualsiasi importo. La misura, riferita alle attività svolte anche per soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, si allinea così all’art. 48-bis, c. 1, Dpr 602/1973: prima di pagamenti superiori a 5.000 euro, la P.A. deve verificare l’eventuale inadempienza del beneficiario e, se riscontrata, sospendere il pagamento e segnalarla all’agente della riscossione.
Interoperabilità banche dati Siget e Cassazione
È partita in via sperimentale per 60 giorni, tramite la Piattaforma digitale nazionale dati, l’interoperabilità tra la banca dati della Cassazione e il Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit). Quando viene impugnata in Cassazione una sentenza tributaria, il fascicolo del giudizio di merito si apre automaticamente sulla scrivania digitale dei giudici di legittimità; depositata la pronuncia, questa compare subito nel fascicolo originario, visibile ai giudici tributari che avevano emesso la decisione impugnata. Da dicembre, inoltre, sull’App IO è attivo il servizio “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, che invia ai difensori le notifiche degli avvisi di trattazione.
Bilanci delle assicurazioni più comparabili con i conti delle banche
L’Ivass ha posto in consultazione fino all’8.06.2026 l’aggiornamento dei bilanci delle imprese di assicurazione, in linea, per quanto possibile, con le regole della Banca d’Italia sui bilanci bancari e finanziari, per favorire la comparabilità tra i due settori. Le nuove disposizioni entreranno in vigore gradualmente dal 2026 al 2028. L’aggiornamento recepisce modifiche ai principi contabili internazionali, in particolare IAS 9, IFRS 7 e il nuovo IFRS 18, che sostituisce lo IAS 1, con effetti soprattutto sui bilanci consolidati ma anche su quelli d’esercizio.
Iperammortamento con fruizione vincolata all’interconnessione
Nella nuova disciplina dell’iperammortamento, a differenza del precedente credito d’imposta per beni 4.0, l’agevolazione si fruisce solo con l’interconnessione del bene e l’invio della comunicazione di ultimazione dell’investimento, da trasmettere al completamento dell’investimento e comunque entro il 15.11.2028. Dalla comunicazione preventiva fino al termine di fruizione dell’incentivo, l’impresa deve inoltre inviare due comunicazioni annuali: una entro il 20.01 sullo stato dell’investimento e una integrativa entro il 30.06 sulla distribuzione dell’incentivo nel tempo. Dopo il completamento, la prima può restare invariata, mentre la seconda prosegue fino alla fine del piano di ammortamento.
Rimborso delle spese mediche, puzzle di regole in dichiarazione
Le spese sanitarie rimborsate richiedono di verificare se restano detraibili, se vadano escluse per la parte rimborsata o se il rimborso debba essere tassato. In generale, spese e oneri sono detraibili o deducibili solo se restano effettivamente a carico del contribuente: se il rimborso arriva nello stesso anno, il beneficio si perde, in tutto o in parte; se arriva negli anni successivi, la detrazione resta ma il rimborso va tassato nell’anno di incasso. Le principali coperture si distinguono così: le polizze sanitarie, indetraibili, danno luogo a rimborsi esenti; le polizze per invalidità permanente o non autosufficienza sono invece detraibili; per enti e casse assistenziali, fondi integrativi del Ssn e società di mutuo soccorso, i contributi sono agevolati entro specifici limiti e i rimborsi sono imponibili. Operativamente, i rimborsi vanno controllati con attenzione nella precompilata. Se nel 2026 sono stati rimborsati oneri sostenuti nel 2025, conviene escluderli dalla dichiarazione: con una detrazione del 19%, la successiva tassazione del rimborso, almeno al 23%, sarebbe meno conveniente.
Dal 14.05.2026 al via le modifiche dei dati e gli invii del mod. 730
Dal pomeriggio del 14.05.2026 sarà possibile modificare e inviare il modello 730 all’Agenzia delle Entrate. In caso di errori o omissioni, dal 19.05 al 22.06.2026 il contribuente potrà annullarlo e trasmetterne uno nuovo in autonomia, dopo 24/48 ore dall’annullamento. Scaduto tale termine, resteranno due opzioni: presentare il modello Redditi correttivo entro il 2.11.2026 oppure il 730 integrativo entro il 26.10.2026, tramite Caf o professionista abilitato.
Possibile proroga versamento imposte per soggetti ISA
Il Viceministro dell’Economia, intervenendo a un webinar della Fondazione centro studi commercialisti, ha annunciato una possibile proroga dei versamenti per i soggetti Isa a causa del ritardo nel rilascio del software di calcolo. Il termine potrebbe slittare al 20.07.2026, con pagamento entro il 20.08.2026 con maggiorazione dello 0,4%.