18 maggio 2026

Deposito del bilancio

Ai sensi dell’art. 2435 c.c., entro 30 giorni dall’approvazione gli amministratori devono depositare al Registro delle Imprese, o inviarne copia con raccomandata, il bilancio, la relazione sulla gestione (se presente), la relazione del collegio sindacale o del revisore legale (se esistenti) e il verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza. Le società non quotate devono inoltre depositare l’elenco dei soci alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione delle annotazioni nel libro soci intervenute dall’approvazione del bilancio precedente. La giurisprudenza ritiene che il mancato deposito del bilancio evidenzi una causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea, ravvisabile in caso di mancata approvazione per due esercizi, o anche per uno solo secondo alcuni precedenti. Per il deposito telematico va usata la tassonomia “2018-1104”, già adottata per i bilanci 2018-2024; se il bilancio in Xbrl differisce in modo sostanziale da quello approvato, i prospetti contabili e/o la nota integrativa possono essere allegati anche in pdf/A, fermo restando che il file Xbrl resta obbligatorio salvo i casi di esonero previsti dalla legge.

18 maggio 2026

Principio di derivazione

Nel position paper diffuso il 7.05.2026, Assonime ha rilevato che gli ultimi interventi legislativi stanno allontanando la determinazione del reddito d’impresa dal principio di derivazione. Ciò emerge, tra l’altro, nelle commesse ultrannuali, nelle maggiorazioni di prezzo, nelle poste in valuta con limiti alla svalutazione fiscale e nella disciplina degli errori contabili, ancora gravata da condizioni che ne riducono la portata semplificatoria. Emblematico anche il caso dell’Oic 34 sui ricavi: mentre il principio contabile impone di stimare il corrispettivo considerando sconti, premi, penalità e resi, il Fisco ne riconosce solo alcuni. Analoga incoerenza riguarda gli oneri di smantellamento e bonifica: è coerente il riconoscimento fiscale del costo capitalizzato, meno quello di suddividere il fondo in quote fiscalmente riconosciute e non, o di imporre un’attualizzazione forfetaria non effettuata in bilancio.

18 maggio 2026

Flat Tax pensionati esteri al Mezzogiorno

Dal 7.04.2026 la flat tax del 7% (art. 24-ter Tuir) si applica ai pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Comuni del Sud e delle aree terremotate del Centro Italia fino a 30.000 abitanti, rispetto al precedente limite di 20.000. L’innalzamento, previsto dall’art. 26, c. 1, L. 34/2026, estende l’agevolazione a circa 81 Comuni in più rispetto ai 2.392 già inclusi; rileva la popolazione Istat al 1° gennaio dell’anno precedente. Il regime spetta a chi è stato fiscalmente residente all’estero per almeno cinque periodi d’imposta e consente, per un massimo di dieci anni, l’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri, oltre all’esonero dal quadro RW e da Ivie e Ivafe. Non lo esclude l’eventuale cumulo con una pensione Inps, se vi sono anche redditi pensionistici esteri; secondo la risposta n. 292/2025, l’imposizione forfettaria si estende anche all’avanzo da liquidazione volontaria di società di capitali esteri.

18 maggio 2026

Esenzione Imu attività sportive

Ai sensi dell’art. 6-bis D.L. 84/2025, prima dell’acconto Imu del 16.06.2026 i Comuni devono individuare e pubblicare sul proprio sito le tariffe di mercato per le attività sportive, per evitare un’esenzione generalizzata anche a chi opera in forma commerciale. L’indagine va svolta se nel Comune vi sono soggetti passivi Imu che esercitano attività sportiva e, in assenza di strutture analoghe sul territorio comunale, può estendersi fino all’ambito regionale. Se le tariffe non vengono individuate, l’esenzione spetta con la sola iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive (art. 4 D.Lgs. 39/2021), con effetto retroattivo dall’anno di iscrizione.

18 maggio 2026

Obblighi dichiarativi ai fini di esenzioni e agevolazioni Imu

In vista della scadenza dichiarativa del 30.06.2026, la Cassazione conferma un orientamento non univoco sull’obbligo di dichiarazione Imu, in generale e per le agevolazioni. Se il Comune conosce i requisiti di legge, secondo un filone giurisprudenziale l’agevolazione spetta anche senza denuncia (Cass. nn. 26921/2025 e 19665/2023, quest’ultima sulla riduzione del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili). La denuncia resta invece necessaria per l’esenzione degli immobili degli enti non commerciali (Cass. n. 24200/2024) e, ogni anno, per i fabbricati merce non locati delle imprese costruttrici (Cass. n. 8357/2025). Per le aree edificabili, infine, la dichiarazione non è dovuta né in caso di semplice variazione di valore né alla prima attribuzione della qualifica edificatoria (Cass. nn. 13662/2026 e 26921/2025, in linea con l’ord. n. 11443/2023).

18 maggio 2026

Rottamazione-quinquies tributi locali

L’emendamento al disegno di legge di conversione del decreto fiscale apre alla rottamazione-quinquies delle entrate comunali per tutti i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2023. La delibera consiliare deve essere approvata e pubblicata sul sito dell’ente entro il 30.06.2026 e trasmessa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo modalità da definire entro il 15.06, nonché al Mef a fini statistici. Restano criticità per i circa 980 Comuni al voto il 24-25.05.2026, che dovrebbero riunire il vecchio consiglio comunale dopo lo scioglimento.

18 maggio 2026

Termini di presentazione del modello Redditi e versamenti d’imposta

Per l’invio del modello Redditi, il termine ordinario è l’ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, sia per i soggetti “solari” sia per quelli con esercizio “a cavallo”. In caso di chiusura anticipata per fusione, scissione, liquidazione o trasformazione, il termine scende all’ultimo giorno del 9° mese. Da quest’anno è inoltre previsto un termine iniziale di trasmissione: il 15.04. Per i versamenti, la scadenza ordinaria è l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, con possibilità di differimento di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%. Per i soggetti che, per legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine è l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione.

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