16 maggio 2026

Regime Iva variabile per gli affitti brevi

Chi gestisce locazioni brevi o turistiche in forma imprenditoriale deve prestare attenzione al regime Iva dei canoni, tra esenzione, imponibilità alberghiera al 10% e, se ne ricorrono i presupposti, regime forfettario. L’esenzione riguarda le locazioni di immobili abitativi ex art. 10, c. 1, n. 8-bis), Dpr 633/1972, con possibilità di optare per l’imponibilità al 10% solo se il locatore è il costruttore o il soggetto che ha ristrutturato l’immobile. L’esenzione comporta inoltre indetraibilità dell’Iva sugli acquisti, totale se si svolge solo attività esente, oppure parziale (pro rata) in presenza di attività soggette a regimi Iva diversi. La normativa non prevede regole specifiche per gli affitti brevi, ma applica l’aliquota del 10% alle prestazioni rese agli ospiti delle strutture ricettive (n. 120, Tabella A, parte III, Dpr 633/1972). Sul punto il Fisco ha chiarito che il regime Iva alberghiero si applica solo agli immobili destinati, secondo la normativa regionale, ad attività turistico-alberghiere.

16 maggio 2026

Ritenuta sulle provvigioni alle agenzia di viaggio

Prevista la non applicazione della ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio limitatamente alle attività di biglietteria, cioè alle somme percepite per vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio. La ritenuta, obbligatoria dal 1.05.2026, resta invece dovuta sugli altri corrispettivi, come pacchetti turistici, prenotazioni alberghiere, servizi accessori ed escursioni. La ritenuta d’acconto è del 23%, ma si applica su una base imponibile diversa a seconda della struttura dell’agenzia: sul 50% delle provvigioni in assenza di dipendenti o collaboratori (11,5% effettivo) e sul 20% se l’agenzia dichiara di avvalersene in via continuativa (4,6% effettivo). L’aliquota effettiva ridotta al 4,6% richiede apposita dichiarazione, redatta secondo il modello del D.M. 16.04.1983 e trasmessa via Pec o raccomandata A/R. La comunicazione va inviata entro il 31.12 dell’anno precedente, oppure entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni se sopravvenute in corso d’anno. In prima applicazione, la ritenuta si applica alle provvigioni pagate dal 1.05.2026, anche se maturate prima. Se le provvigioni sono trattenute direttamente sulle somme riscosse, il percipiente deve riversare al committente l’importo corrispondente alla ritenuta, che si considera operata nel mese successivo a quello della trattenuta; da ciò deriva, in prima applicazione, l’obbligo di riversamento dal 1.06.2026 anche per somme incassate prima di maggio ma riversate da quel mese. Le ritenute vanno versate con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo “1040”.

16 maggio 2026

Ets, iscrizione al Runts per le imprese commerciali

La natura imprenditoriale non coincide con la qualifica fiscale di ente commerciale nel Terzo settore: è questo il chiarimento principale della nota n. 7741 del 15.05.2026 del Ministero del Lavoro sull’art. 11, c. 2, D.Lgs. 117/2017. La nota risponde ai quesiti degli uffici del Runts sulle conseguenze dell’esercizio in forma d’impresa delle attività di interesse generale degli Ets, a partire dall’eventuale obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese. Il documento distingue tra imprese sociali, iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese e solo “per proiezione” al Runts, e altri Ets che operano in forma d’impresa, tenuti invece alla doppia iscrizione. Chiarisce inoltre che va distinta la nozione civilistica di impresa da quella fiscale: un Ets può svolgere attività di interesse generale con metodo imprenditoriale senza che ciò coincida con attività “diverse” secondarie e strumentali. Se un Ets imprenditoriale è anche fiscalmente commerciale, non vale sempre il contrario: la qualifica fiscale di ente commerciale dipende infatti dal criterio quantitativo di prevalenza dei proventi commerciali previsto dall’art. 79 CTS, anche senza i requisiti civilistici dell’impresa. Ne consegue che l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese riguarda non tutti gli Ets fiscalmente commerciali, ma solo quelli che assumono la qualifica civilistica di impresa. La nota esclude infine da questo modello organizzazioni di volontariato ed enti filantropici, mentre gli altri Ets possono operare in forma d’impresa nel rispetto dei vincoli normativi e delle finalità non lucrative del Codice.

16 maggio 2026

Ulteriori modifiche al CPB 2026-2027

Il cantiere del concordato preventivo biennale non è ancora chiuso. Finora la riscrittura si è limitata alla revisione dei termini per software e adesione, all’introduzione di soglie anche per le partite Iva meno affidabili e alla deducibilità dell’iperammortamento. Restano invece fuori i correttivi pensati per le 460.000 partite Iva che, dopo aver aderito due anni fa, devono decidere se rinnovare. Le misure ipotizzate includevano il dimezzamento delle soglie di incremento del reddito per chi ha almeno 8 di Isa e vari incentivi di semplificazione: esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 100.000 euro Iva e 70.000 euro per imposte dirette e Irap, nonché per rimborsi Iva fino a 100.000 euro, riduzione di due anni dei termini di accertamento e stop agli interessi sulle rate da dichiarazione. Lo stop è dipeso soprattutto dai costi delle misure, ma il dossier non è chiuso e potrebbe riaprirsi in forma rivista. Resta infine il nodo del veicolo normativo per eventuali incentivi ai rinnovi: il correttivo dei decreti attuativi della delega fiscale sarebbe il più coerente, ma i tempi potrebbero non conciliarsi con le scelte da compiere entro il 31.10.2026.

15 maggio 2026

Piattaforma Send per notifiche telematiche

Con la delibera n. 46/2026/G, la Corte dei Conti ha rilevato che la funzione della piattaforma unica Send per le notifiche telematiche è incompleta, poiché non vi aderiscono i principali notificatori: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

15 maggio 2026

Nuovi incentivi all’occupazione

Nelle circolari nn. 55, 56 e 57/2026, l’Inps illustra i nuovi incentivi all’occupazione (bonus giovani, bonus Zes e bonus donne), che riprendono in forma rivista quelli del decreto Coesione, mai entrati in vigore per mancanza dell’autorizzazione Ue. I datori di lavoro che hanno già assunto in base alla disciplina poi abrogata possono accedere ai nuovi bonus se rispettano i requisiti del D.L. 62/2026. Gli incentivi sono già operativi e non richiedono decreti attuativi, ma per presentare domanda occorrerà attendere un successivo messaggio dell’Inps.

15 maggio 2026

Leasing e iperammortamento

Nell’iperammortamento, il leasing può offrire un vantaggio finanziario nella distribuzione temporale della deduzione: i canoni sono deducibili in un periodo non inferiore alla metà di quello di ammortamento previsto dai coefficienti tabellari. Con l’acquisto diretto, invece, la deduzione segue l’intero ammortamento ordinario e la quota del primo esercizio è dimezzata, con conseguente allungamento di un anno.

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