Contenuti della delibera per rottamazione Enti locali
Un emendamento al D.D.L. di conversione del D.L. 63/2026 differisce al 31.07.2026 il termine entro cui i Comuni possono deliberare l’adesione alla rottamazione-quinquies, modificando l’art. 10-quinquies D.L. 38/2026. Entro la stessa data la delibera va pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione con il modulo “Comunicazione provvedimento di applicazione della definizione agevolata enti territoriali”. Ader potrà rendere disponibili ai debitori le informazioni sui carichi definibili entro il 15.10 anziché il 15.09; la dichiarazione di adesione slitta dal 31.10 al 15.12.2026 e il pagamento dal 31.01 al 31.03.2027, in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali. La delibera, pur senza previsione espressa, dovrà indicare crediti comunali definibili ed effetti economico-finanziari sull’ente, dati da riportare anche nel parere dell’organo di revisione secondo lo schema Ancrel. Le informazioni sono ricavabili tramite “Monitor Enti”, che consente di verificare i residui dei ruoli 2000-2023 e stimare, per codice tributo, gli importi teoricamente abbuonabili.
Disoccupazione agricola
La disoccupazione agricola fino a 5.000 euro non è soggetta all’obbligo di verifica Inps sulle eventuali inadempienze del percettore verso l’agente della riscossione, oggi previsto per pagamenti oltre 2.500 euro. Lo chiarisce l’Inps con il messaggio n. 1740/2026.
Nuovo Tuir
L’inserimento dei regimi speciali nel nuovo Tuir punta a creare uno strumento organico di lavoro e diritto: nello schema attuale conta 377 articoli, 7 allegati e 351 pagine. • Negli ultimi 15 anni si sono affermati regimi sostitutivi Irpef come la cedolare secca, introdotta nel 2011 e dal 2017 estesa alle locazioni brevi, e il regime forfettario del 2015, oggi adottato da oltre metà delle imprese individuali. • Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4.06.2026 il nuovo Tuir, sostituendo quello del 1986, modificato oltre 1.200 volte da 127 atti legislativi. L’inclusione dei regimi agevolati semplifica il lavoro di operatori e contribuenti e riconosce la stabilità di regimi fiscali ormai non più residuali. • Il Capo II (artt. 203-206) disciplina la cedolare secca abitativa: l’art. 203 fissa le aliquote del 21% e 10%, mentre gli articoli successivi regolano esclusioni e canoni concordati. Resta poco chiara, ed è all’esame della Cassazione, la formulazione dell’art. 204 sull’esclusione delle locazioni abitative svolte nell’esercizio di impresa, arte o professione. • Il Capo III (artt. 207-208) riordina le locazioni brevi, già modificate 8 volte in 9 anni. L’art. 208 disciplina gli obblighi degli intermediari, compresa la comunicazione del 30.06 per co-host professionali e property manager che non incassano i canoni; resta da valutare il loro inquadramento nella riforma della professione di agente immobiliare prevista dal Ddl AS 1894 del 3.06.2026. • Il Capo XXI (artt. 232-243) ricompone nel Tuir la disciplina del regime forfettario al 15%. L’art. 234 recepisce la norma speciale sul reverse charge introdotta dall’art. 6 D.Lgs. 81/2025: dal 1.10.2025 i forfettari versano l’Iva sugli acquisti in inversione contabile, anche intracomunitari, entro il 16 del 2° mese successivo a ciascun trimestre, e non più mensilmente. • In vista della revisione dei coefficienti di redditività, l’art. 235, c. 6 stabilisce che, fino ai nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, l’imponibile resti determinato secondo lo storico allegato D, ora nel Testo Unico, fondato sui codici ATECO 2007 vigenti fino al 31.12.2024.
Scadenze modello 730
Per il 730, Caf e professionisti devono trasmettere entro il 15.06 le dichiarazioni con documenti consegnati entro il 31.05.2026. Il 22.06 è il termine per annullare i 730 precompilati già inviati e procedere a nuovi invii; la stessa data dovrebbe consentire, per i modelli trasmessi nei termini, i conguagli già nella busta paga di luglio. Il 29.06 scade la seconda finestra per i documenti consegnati dal 1 al 20.06, mentre il 30.06 è il termine per versare le imposte pagabili solo con F24 e per i 730 senza sostituto. Il calendario, ridefinito dall’art. 16-bis D.L. 124/2019, prevede 5 finestre legate alla consegna dei documenti: 15.06 per quelli presentati entro il 31.05; 29.06 per quelli dal 1 al 20.06; 23.07 per quelli dal 21.06 al 15.07; 15.09 per quelli dal 16.07 al 31.08; 30.09 per quelli dal 1 al 30.09. La guida dell’Agenzia delle Entrate conferma il 22.06 per l’annullamento via web del 730 inviato; considerando i 10 giorni per trasmettere gli esiti ai sostituti d’imposta, tale termine dovrebbe permettere rimborsi o trattenute da luglio. Entro il 26.06 è annullabile online anche il modello Redditi con F24 predisposto. Dal 730/2024, l’art. 2 D.Lgs. 1/2024 consente il 730 senza sostituto anche con datore di lavoro o ente pensionistico: in tal caso il contribuente versa autonomamente saldo e primo acconto entro il 30.06, anche online. Entro la stessa data vanno pagati anche i debiti da 730 con o senza sostituto versabili solo con F24, inclusi quelli per cripto-attività, IVIE, IVAFE, redditi di capitale esteri e mance del settore turistico-alberghiero.
Esclusive e riserve per i commercialisti
Esclusive e riserve restano il presidio delle professioni ordinistiche, con la Cassazione a tutela del sistema anche rispetto a società di servizi collegate agli studi. L’ordinanza n. 18764/2026 afferma che una Srl che svolge contabilità aziendale e dichiarazioni fiscali esercita attività tipica dei commercialisti: se l’attività è continuativa, organizzata, retribuita e svolta da soggetti non iscritti all’Albo, integra esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p., con nullità del contratto e inesigibilità del compenso. Il principio si fonda sul D.Lgs. 139/2005 e sull’interpretazione estensiva delle Sezioni Unite penali n. 11545/2012, secondo cui la riserva riguarda non solo singoli atti esclusivi, ma anche attività tipiche della professione svolte con apparenza di legittimo esercizio, tradendo l’affidamento dei terzi. Nel mercato professionale, già segnato dall’intelligenza artificiale, l’ordinanza solleva quindi dubbi sull’estensione della chiusura ordinistica anche alle forme organizzative ed esternalizzate.
Accesso ai dati delle fatture elettroniche
L’art. 25 della bozza del quarto decreto correttivo fiscale amplia le finalità che consentono all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di accedere ai dati delle fatture elettroniche: oltre alla vigilanza e al controllo sulle accise ex art. 18 D.Lgs. 504/1995 (Tua), si aggiungono analisi dei rischi e controlli fiscali e doganali nelle materie di competenza. La modifica interviene sull’art. 1, c. 5-bis D.Lgs. 127/2015 e, dal 1.01.2027, sull’art. 77 del Testo unico Iva, permettendo l’uso dei file, conservati fino al 31.12 dell’8° anno successivo alla dichiarazione o alla definizione dei giudizi, anche per il rischio doganale. Oggi tali analisi spettano a Entrate e Guardia di Finanza, mentre le Dogane possono usare i dati solo per accise e relative sanzioni. La legge di Bilancio 2026 ha inoltre reso disponibili i dati all’agente della Riscossione, secondo il provvedimento 22.05.2026 n. 153611, per accelerare i pignoramenti presso terzi e il recupero dei crediti erariali. La fatturazione elettronica si conferma così un’infrastruttura informativa condivisa tra amministrazioni. Il decreto Omnibus modifica anche il Tua: per il gas naturale, le strutture assistenziali per disabili, anziani, orfani e indigenti tornano tra gli usi non domestici; i piccoli impianti rinnovabili fino a 100 kW potranno pagare l’accisa con canone annuo semplificato; si estende l’obbligo di soggetto obbligato ai servizi ausiliari delle officine collegate alla rete. Per i prodotti da inalazione scattano vigilanza doganale, presunzioni sui prodotti mancanti e sanzioni più severe.
Diritto alla detrazione IVA
Il decreto Omnibus ripristina, per la detrazione Iva, il termine della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, come prima del D.L. 50/2017, estendendolo anche all’annotazione di fatture e bollette doganali su acquisti e importazioni d’impresa, arte o professione. Restano però dubbi operativi: il Dpr 100/1998 consente di includere nella liquidazione periodica i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo, riferendoli al mese dell’operazione, salvo quelli dell’anno precedente, norma che la L. 111/2023 indicava come da modificare ma rimasta invariata. Ulteriori incertezze derivano dalla sentenza del Tribunale Ue 11.02.2026, causa T-689/24, che ammette la detrazione dell’Iva sugli acquisti del periodo anche se la fattura arriva nell’anno successivo, purché prima della dichiarazione annuale. Negarla violerebbe neutralità, proporzionalità ed effettività dell’Iva, poiché al momento della dichiarazione risultano soddisfatte le condizioni formali e sostanziali; resta quindi il nodo dell’eventuale dichiarazione integrativa.