Global Minimum Tax
Il D.M. 7.11.2025 introduce le regole attuative della Global Minimum Tax per società con fatturato oltre 750 milioni di euro, seguendo le GloBe Rules OCSE e la direttiva UE. La responsabilità parte dalla capogruppo, passando a madri intermedie o controllate in assenza di imposizione equivalente. Un unico modello dichiarativo riporta tre componenti: la IIR (imposta minima integrativa), la UTPR (imposta suppletiva) e la QDMTT (imposta minima nazionale), che permette all’Italia di applicare la top-up tax sui profitti tassati sotto il 15%.
Presentazione dichiarazione IMU per cambio valore mercato terreno
La giurisprudenza stabilisce che non serve presentare la dichiarazione Imu se un terreno agricolo diventa edificabile o cambia valore, poiché il Comune dispone già delle informazioni necessarie.
Modello integrativo per recuperare sui crediti d’imposta
Dopo il 31/10/2025, si rischia l’omesso invio della dichiarazione. Se si presenta la dichiarazione entro 90 giorni (entro il 29/01/2026), è valida ma si applica una sanzione ridotta secondo il ravvedimento operoso. Il quadro RU riguarda i crediti d’imposta e richiede attenzione per eventuali correzioni. Secondo l’art. 13 del D.Lgs. 1/2024, la mancata indicazione di alcuni crediti non fa perdere il beneficio, ma restano valide le regole sugli aiuti di Stato. È possibile correggere errori o omissioni con una dichiarazione integrativa, soprattutto se legata a compensazioni nel quadro RU.
Correzione nel riporto delle perdite pregresse nelle dichiarazioni 2025
Il termine per l’invio delle dichiarazioni 2025 è scaduto il 31.10.2025; per correggere errori o omissioni, si può calcolare la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Dal 1.09.2024, le violazioni sono soggette alle nuove sanzioni del D.Lgs. 87/2024: la dichiarazione infedele comporta una sanzione pari al 70% delle imposte dovute (minimo 150 euro), riducibile al 50% se la dichiarazione integrativa viene presentata prima di accertamenti formali. Un'altra violazione comune riguarda il riporto errato di perdite pregresse, specialmente sui contributi Covid. In questo caso, occorre decidere se rischiare il contenzioso o scegliere il ravvedimento operoso, anche considerando la posizione dell'Agenzia delle Entrate.
Bonus elettrodomestici
Il venditore di elettrodomestici deve caricare sulla piattaforma la fattura per il bonus del 30%, dichiarare il ritiro e lo smaltimento del vecchio prodotto e trasmettere una nota di credito in caso di reso. L'acquirente deve usare il voucher entro 15 giorni dall'emissione, altrimenti scade e potrà chiedere un nuovo voucher solo se i fondi sono ancora disponibili. Queste regole si applicano al bonus elettrodomestici a partire dal 18 novembre 2025, come indicato nel decreto direttoriale Mimit del 22 ottobre 2025 e nelle Faq del 14 novembre 2025.
Rottamazione-quater e riamissione
La scadenza per il pagamento della prossima rata della rottamazione-quater e della riammissione è il 30 novembre 2025, con tolleranza di 5 giorni (fino al 9 dicembre). Il mancato pagamento comporta la perdita dei benefici e l'esclusione dalla successiva rottamazione quinquies. In caso di decadenza, si può comunque chiedere una dilazione ordinaria, a meno che non sia già decaduta una precedente istanza presentata dopo il 16 luglio 2022. La definizione agevolata decade solo per omesso o insufficiente versamento oltre i 5 giorni. Solo chi decade entro il 30 settembre 2025 può accedere alla nuova definizione agevolata, mentre chi è in regola non può trasferire il debito residuo nella quinquies. L'accesso a questa nuova misura riguarda solo imposte e contributi dichiarati e non pagati, oltre alle multe stradali.
Cedolare secca sugli affitti
Il secondo acconto per la cedolare secca sugli affitti scade il 1 dicembre 2025. La procedura di pagamento segue le stesse regole dell’Irpef. L’acconto non è dovuto se l’imposta 2024 è sotto i 52 euro o se il 2025 è il primo anno di locazione. Se l’importo è inferiore a 257,52 euro si paga in unica soluzione entro il 1 dicembre; se superiore si paga in due rate: giugno (40%) e novembre (60%) per persone fisiche, oppure due rate uguali (50%) per chi svolge attività soggette agli Isa. È possibile versare acconti ridotti in caso di previsione di minore imposta. I codici tributo da usare nel modello F24 sono: «1841» per secondo acconto o unica soluzione, «1842» per saldo e «1840» per la prima rata. La compensazione segue le regole ordinarie, sia verticale che orizzontale.