Scioglimento d’ufficio delle società cooperative
Lo scioglimento d'ufficio (o per atto dell'autorità) delle società cooperative non è una procedura concorsuale e non presuppone lo stato di insolvenza. Scatta per inattività, mancato deposito dei bilanci per un biennio o impossibilità di perseguire lo scopo mutualistico, nell'ambito delle periodiche operazioni sanzionatorie e di "pulizia" del Registro delle imprese gestite dal MIMIT per eliminare gli enti non più attivi. L'effetto immediato del provvedimento è la perdita della personalità giuridica della cooperativa, con cancellazione diretta dal Registro delle imprese e dall'Albo nazionale delle società cooperative.
Dal 21.09 domanda di bonus conciliazione vita-lavoro
Dal 21.09.2026, tramite la piattaforma Restart, le imprese che superano il test online di pre-screening (autovalutazione) su conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it potranno presentare domanda di contributo a fondo perduto. Le risorse ammontano a 7,5 milioni di euro: 3,25 milioni per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher e 4,25 milioni per i servizi di certificazione.
Non soggetta ad Iva la somma di denaro corrisposta nell’accordo transattivo
L'AIDC, nella norma di comportamento n. 239/2026, dissente dalla tesi dell'Agenzia delle Entrate e sostiene che la somma corrisposta alla controparte in un accordo transattivo, affinché desista dal proseguire o instaurare una lite giudiziaria, non è soggetta a IVA: non può considerarsi corrispettivo di una prestazione di servizi (obbligazione di non fare o permettere), mancando la fornitura di un servizio che comporti un consumo, presupposto economico necessario per l'imposta. Nella risposta a interpello n. 145/2021 — e in linea con Assonime, circolare n. 26/2021 — l'Agenzia ha invece ritenuto che la somma versata in esecuzione di accordi transattivi con effetto novativo costituisca il corrispettivo dell'impegno a rinunciare a ogni ulteriore pretesa, ossia di un obbligo di non fare/permettere rilevante ai fini IVA.
Sismabonus per abitazione principale
Con la L. 199/2025 sono state prorogate anche alle spese del periodo d'imposta 2026 le detrazioni "maggiorate": 50% per recupero edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico sulle abitazioni principali, 36% per gli stessi interventi su immobili diversi. La circolare n. 8/E/2025 ha precisato che, per l'aliquota al 50%, il contribuente deve essere titolare dell'immobile all'inizio dei lavori e l'immobile deve risultare abitazione principale al loro termine. Per il sismabonus acquisti e la detrazione per box auto pertinenziale, dove il requisito dell'abitazione principale non è verificabile al "termine dei lavori", l'Agenzia delle Entrate consente di destinare l'immobile a tale uso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo anno di fruizione della detrazione. Chi ha acquistato nel 2025 dovrà quindi adibirlo ad abitazione principale entro il 31.10.2026, pena l'applicazione del 36% in luogo del 50%. Le stesse considerazioni valgono per gli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati ex art. 16-bis, c. 3 TUIR.
Monitoraggio costi black list ai fini della dichiarazione dei redditi
In vista della scadenza dichiarativa, contribuenti e imprese con costi sostenuti presso fornitori domiciliati in Stati che l'Unione Europea considera "non cooperativi" ai fini fiscali dovranno compilare il quadro RF, evidenziando separatamente i costi di cui si chiede la deduzione. Per il periodo d'imposta 2025 i Paesi da monitorare sono 11: Samoa americane, Anguilla, Figi, Guam, Palau, Panama, Federazione russa, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini USA e Vanuatu. Dalla prossima dichiarazione i costi da Figi e Trinidad e Tobago rilevano solo se sostenuti fino al 5.03.2026, mentre per Vietnam e Turks e Caicos l'obbligo scatta dal 6.03.2026.
Scadenze delle rottamazioni
Entro il 30.09.2026 va versata inderogabilmente la seconda rata della rottamazione-quinquies, anche da chi ha saltato la rata di luglio e vuole restare nella procedura agevolata. Entro il 15.10.2026 l'Agenzia delle Entrate dovrà rendere disponibili i prospetti dei carichi potenzialmente definibili ai contribuenti dei Comuni che hanno aderito all'estensione della rottamazione-quinquies ai tributi locali; le domande di adesione si presentano dal 16.10.2026 al 15.12.2026. Entro il 30.11.2026 va versata una delle rate della rottamazione-quater, con 5 giorni di tolleranza.
Nuove scadenze per la detrazione Iva e conseguenze sull’integrativa
L'art. 12 D.Lgs. 148/2026 modifica gli artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972: la detrazione IVA può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, e la registrazione degli acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo alla ricezione della fattura. La formulazione più ampia della norma ridimensiona le recenti conclusioni dell'Agenzia delle Entrate sull'uso delle integrative a favore per detrarre l'IVA in via postuma.