Anticipazioni sulla legge di bilancio 2025
Il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie si divide e dal 1.01.2025 l’aliquota del 50% resterà solo per i lavori attinenti la “prima casa”, mentre per le seconde case l’aliquota seguirà il percorso tracciato in una norma del D.L. 30/2024.
Sanatoria e accesso al CPB
Dal 14.10.2024 i contribuenti troveranno nel cassetto fiscale una scheda di sintesi con la tabella contenente gli elementi informativi utili del contribuente, nonché il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento con un minimo di 1.000 euro per anno.
Versamenti in eccesso dell’acconto del Tfr
In una Faq pubblicata, l’Agenzia delle Entrate ha informato che l'eccedenza del versamento può essere usata in compensazione, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1627. Se le ritenute versate si riferiscono all'anno successivo a quello di maturazione del credito, va indicato il codice tributo 6781.
Versamenti per concordato preventivo
Nella risposta alla Faq n.1 pubblicata sul proprio sito Internet l’8.10.2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che coloro che aderiranno al concordato preventivo, entro il 30.11.2024, dovranno versare almeno la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 20 D.Lgs. 13/2024 ai fini delle imposte sui redditi e quella del 3% ai fini dell'Irap anche se dalla dichiarazione redditi del periodo d'imposta 2023 non emergono importi dovuti a titolo di acconto per il 2024.
CPB e sanatoria precompilata
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione nel Cassetto fiscale delle partite Iva una tabella con i dati di base e il calcolo dell’imposta sostitutiva per permettere la regolarizzazione degli anni 2018-2022
Riversamento agevolato bonus R
Entro il 31.10.2024 è necessario riversare, senza sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e utilizzati fino al 22.10.2021.
Prestazioni di chirurgia estetica
Il D.L. 113/2024, convertito nella L. 7.10.2024, n. 143, modificando l’art. 2-quater, c. 2 D.L. 145/2023, ha affermato che le prestazioni di chirurgia estetica rese prima del 17.12.2023 rimangono definitivamente assoggettate al trattamento Iva applicato a suo tempo dal contribuente.