Incertezza sulla regolarizzazione delle fatture provenienti da fornitori UE con IVA esposta
Possono sorgere problemi nella procedura di fatturazione quando un soggetto passivo IVA che opera in Italia acquista online da un altro soggetto passivo situato in uno Stato dell’Unione Europea beni che si trovano già sul territorio nazionale. In questi casi, può accadere che il fornitore applichi l’IVA come rivalsa, invece di lasciare all’acquirente la responsabilità della tassazione indiretta. Questa situazione nasce spesso perché, al momento dell’ordine online, i dati identificativi dell’acquirente – soprattutto il numero di partita IVA – non vengono comunicati correttamente, facendo sì che la transazione venga considerata come una vendita B2C invece che B2B.
Per fare un esempio, si può prendere il caso di una ditta individuale italiana che acquista prodotti da una società con sede in Germania, effettuando sia l’ordine che il pagamento attraverso il sito web della società. La merce, al momento della vendita, è già presente in Italia presso un centro logistico terzo, e viene consegnata all’acquirente direttamente sul territorio nazionale. In questa situazione si configura una cessione nazionale secondo l’articolo 7-bis del DPR 633/72, anche se a realizzarla è un soggetto non stabilito in Italia.
Secondo quanto previsto dall’articolo 17 comma 2 del DPR 633/72, la ditta italiana è tenuta a gestire l’IVA tramite il meccanismo dell’inversione contabile: deve quindi integrare la fattura ricevuta dal fornitore applicando l’aliquota e l’imposta dovute, registrando il documento sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite (come stabilito dagli articoli 46 e 47 del DL 331/93).
Il reverse charge si applica ogni volta che una transazione rilevante in Italia è effettuata da un operatore estero verso uno stabilito in Italia, anche se il fornitore estero ha una posizione IVA italiana (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta). In alternativa, se il fornitore UE tratta la ditta individuale come un privato invece che come soggetto passivo, può emettere fattura utilizzando la sua partita IVA italiana e addebitare l'IVA (ad esempio al 22%).
Per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97 (da 250 a 10.000 euro) relativa al mancato corretto pagamento del tributo, il cessionario dovrebbe prima di tutto contattare il fornitore, segnalare l’errore e richiedere l’annullamento della fattura errata, chiedendo che venga emessa una nuova fattura tramite la posizione estera, senza indicazione dell’imposta. In questo modo sarà possibile assolvere l’IVA attraverso il reverse charge.
A volte può succedere che la controparte estera non risponda alla richiesta. In questi casi, non è sempre chiaro come il cessionario possa sistemare la propria posizione evitando sanzioni. Poiché mancano indicazioni specifiche, il cessionario potrebbe:
- scegliere di non esercitare la detrazione dell’imposta indebitamente richiesta in rivalsa;
- seguire la procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 46 comma 5 del DL 331/93, pensata per i casi in cui non si riceve la fattura negli acquisti intracomunitari (vedi Guida dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro, versione 1.10 del 1° aprile 2025, p. 18).
Indipendentemente dai potenziali aspetti commerciali associati all’emissione di un’autofattura-denuncia, il cessionario è tenuto, entro il giorno 15 del terzo mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione, a trasmettere telematicamente al Sistema di Interscambio:
- un’autofattura con codice TD20, indicando che l’operazione non è soggetta a IVA (codice N2.1);
- successivamente, un documento con codice TD19 (Integrazione per acquisto beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72), riportando l’importo della relativa imposta.
L'invio del suddetto documento soddisfa anche l'obbligo previsto per l'esterometro (cosiddetta comunicazione delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015), come indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2022. Si precisa che, nell'ambito della procedura descritta, l'imposta corrisposta al fornitore rimane a carico del cessionario.
È opportuno evidenziare che l’art. 6, comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16 dell’11 maggio 2017, permette al cessionario di non procedere alla regolarizzazione dell’operazione. Nel caso in cui il cedente abbia comunque assolto l’imposta, seppur con modalità difformi (ovvero attraverso il sistema ordinario anziché tramite reverse charge), registrando l’operazione sul registro delle vendite ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72 e includendola nella liquidazione periodica, il cessionario mantiene il diritto alla detrazione dell’imposta senza necessità di regolarizzare. In tale situazione, resta applicabile la sanzione amministrativa da 250 a 10.000 euro, per la quale il cedente risponde solidalmente.