fattura elettronica 2026

Nuove specifiche tecniche e-fattura in vigore dal 15 maggio 2026

Le nuove specifiche tecniche, versione 1.9.1, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata alla Fattura elettronica sul sito ufficiale, vengono analizzate e saranno utilizzabili a partire dal 15 maggio 2026. 

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici, la versione aggiornata delle specifiche tecniche del tracciato .xml della fattura elettronica (versione 1.9.1), la cui applicazione è prevista a partire dal 15 maggio 2026. 

Le seguenti modifiche sono state apportate: 

  • Introduzione del nuovo codice di controllo n. 00327 sulle fatture; 
  • Aggiornamento delle procedure di accreditamento per i canali Web Service e SFTP; 
  • Implementazione della nuova codifica all'interno del blocco AltriDatiGestionali, relativa ai corrispettivi fatturati in esenzione da lavoratori sportivi; 
  • Revisione del numero massimo di codici destinatario disponibili. 

Il gruppo IVA 

La disciplina del Gruppo IVA si trova nel Titolo V-bis, dagli articoli 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. n. 633/1972. Il Decreto del 6 aprile 2018 ha definito le modalità di applicazione di queste norme e il Provvedimento del 19 settembre 2018, da ultimo aggiornato il 18 ottobre 2019, ha stabilito le regole per costituire un Gruppo IVA. 

I soggetti passivi che operano nel territorio dello Stato come imprenditori, artisti o professionisti e che rispettano i requisiti finanziari, economici e organizzativi indicati dall'art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972 possono scegliere di diventare un unico soggetto IVA, chiamato Gruppo IVA. Quando viene formato il Gruppo IVA, tutti i membri vengono considerati come un solo soggetto agli effetti dell'IVA, quindi le transazioni interne al gruppo non sono rilevanti ai fini IVA. 

L’adozione dello status di Gruppo IVA si rivela particolarmente vantaggiosa nei casi in cui le operazioni infragruppo comportino una limitazione nella detraibilità dell’IVA, come può verificarsi, ad esempio, nel caso di applicazione del pro-rata. 

Ecco gli elementi principali che vanno inseriti nella fattura: 

  • il numero di partita IVA del cessionario o committente oppure, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, il numero di identificazione IVA assegnato dal relativo Stato; 
  • il codice fiscale, nel caso in cui l’acquirente o committente sia residente o domiciliato in Italia come soggetto privato, quindi non operi nell’ambito di impresa, arte o professione. 

Il campo codice fiscale può essere omesso se l’elemento IdFiscaleIVA è valorizzato; non sono mutuamente esclusivi. 

Le specifiche tecniche stabiliscono che, quando si ha a che fare con un Codice Fiscale legato a un gruppo IVA e manca l'IdFiscaleIVA, il sistema controlla che quel Codice Fiscale appartenga effettivamente a uno dei membri del gruppo. Infatti, per i Gruppi IVA, il Codice Fiscale da inserire deve essere quello di una società partecipante al gruppo stesso. Se viene indicato un Codice Fiscale che è riferito al gruppo IVA anziché a uno dei suoi membri, il file viene respinto con il nuovo codice errore 00327. 

È importante sottolineare che lo scarto si verifica quando, se manca la partita IVA del cessionario o committente, viene inserito il codice fiscale di un gruppo IVA invece di quello di una sua società partecipata. 

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate 

Per fornire una panoramica esaustiva, vengono riportate le due FAQ disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata a Fatture e corrispettivi, sotto la categoria Gruppo IVA. 

DOMANDA: Il gruppo IVA può chiedere un codice destinatario per ciascuna società aderente al gruppo? 

RISPOSTA: Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l’operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”. 

Si ricorda che il Gruppo IVA è un operatore unico ai fini IVA e quindi: le fatture emesse dal Gruppo devono riportare 

– nella sezione cedente/prestatore – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo 

a cui l’operazione è riferibile; le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare – nella sezione cessionario/committente 

– la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile. 

DOMANDA: Se l'incaricato accede al portale Fatture e Corrispettivi con il proprio codice fiscale, opera come incaricato 

indicando come incaricante il codice fiscale della Società partecipante può vedere le fatture elettroniche riportanti 

il codice fiscale della società e la partita IVA del Gruppo IVA? 

RISPOSTA: No, la visualizzazione delle fatture elettroniche, nel portale Fatture e Corrispettivi (F&C), riportanti la partita IVA del Gruppo IVA e il codice fiscale della singola Società partecipante può esser effettuata da un soggetto che è stato “incaricato” dal Gestore incaricati del Gruppo IVA. 

L’Incaricato del Gruppo IVA può accedere al portale F&C usando il proprio codice fiscale e, selezionando come incaricante il codice fiscale del Gruppo IVA, ha la possibilità di visualizzare sia le fatture emesse che quelle ricevute dal Gruppo e da tutte le Società partecipanti. 

Inoltre, si precisa che, per consultare le fatture emesse e ricevute da una Società partecipante prima della formazione del Gruppo IVA, l’Incaricato deve accedere sempre con il proprio codice fiscale ma scegliere come incaricante quello della Società partecipante stessa. 

Accreditamento canali Web Service e SFTP 

Come già accennato, con la versione 1.9.1 delle specifiche tecniche per il formato .xml della fattura elettronica sono incluse anche modifiche alle procedure di accreditamento dei canali Web Service e SFTP. 

Le nuove definizioni nelle specifiche tecniche sono: 

  • Sistema di Accreditamento: consente agli utenti di accreditarsi al SdI tramite una procedura dedicata; 
  • Accordo di servizio: documento prodotto dal Sistema di Accreditamento con le regole sul flusso telematico tra il soggetto trasmittente/ricevente e il SdI. 

Come previsto dalle specifiche tecniche, l'utilizzo dei canali Web Service e SFTP è consentito esclusivamente a seguito del completamento della procedura di accreditamento. La nuova procedura di accreditamento può essere avviata accedendo al seguente link: https://accreditamento.fatturapa.gov.it . 

Le finalità e le modalità di accesso al Sistema di Accreditamento sono descritte sul sito www.fatturapa.gov.it

I passi da seguire sono i seguenti: 

  • accesso al Sistema di Accreditamento; 
  • inserimento dei dati, divisi in: 
  • dati anagrafici del sottoscrittore e del riferimento dell’Accordo di servizio; 
  • dati relativi al canale Web Service o SFTP da accreditare 
  • generazione dei certificati attraverso il caricamento di CSR (Certificate Signing Request) - esclusivamente per il canale WS; 
  • svolgimento dei test di interoperabilità previsti; 
  • presa visione dell’Accordo di Servizio a conclusione del superamento dei test; 
  • richiesta del passaggio in produzione. 

In linea generale, questi aspetti vengono gestiti dalla software house nell'interesse dei propri clienti, quali commercialisti e associazioni; pertanto, si omettono ulteriori dettagli. 

Aggiornato il numero massimo di codici destinatario disponibili 

Il Codice Destinatario serve a identificare il canale telematico su cui inviare la fattura; si tratta di un codice alfanumerico composto da 7 caratteri, che può essere uno dei codici assegnati dal Sistema di Interscambio ai soggetti con un canale accreditato per la ricezione. Questi codici vengono richiesti tramite la funzione "Richiesta codici destinatario B2B" disponibile nel Sistema di Accreditamento. 

Dopo il passaggio in produzione tramite il Sistema di Accreditamento, gli utenti dei canali abilitati alla ricezione sono autorizzati a richiedere i codici destinatario. 

La versione 1.9.1 delle specifiche tecniche ha introdotto una modifica al numero di codici destinatario richiedibili dall’utente, portando il limite massimo a 300. 

Nuova codifica per il blocco AltriDatiGestionali per le fatture degli sportivi 

Il blocco "AltriDatiGestionali" rappresenta una sezione informativa opzionale che consente l'inserimento di dati rilevanti per la gestione automatizzata della fattura elettronica e dei relativi contenuti. Gli elementi inclusi possono essere impiegati per lo scambio di informazioni concordate tra le parti coinvolte. 

Per ogni riga della fattura, si possono aggiungere diversi blocchi "AltriDatiGestionali" senza un limite massimo. L'unica restrizione riguarda la dimensione totale del file della fattura, che non deve superare i 5 MB. 

I lavoratori sportivi 

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, i compensi percepiti per attività di lavoro sportivo dilettantistico, sia in regime di lavoro subordinato che autonomo (incluse collaborazioni coordinate e continuative), non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali fino al limite complessivo di € 15.000. 

Soltanto il reddito che supera i € 15.000 è soggetto a tassazione IRPEF. 

Per indicare correttamente in fattura i compensi relativi al lavoro sportivo dilettantistico, come previsto dall'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, occorre specificare che tali importi sono esenti da tassazione fino a € 15.000 all'anno. Per facilitare questa operazione è stata introdotta la nuova codifica ESENZSPORT nel blocco AltriDatiGestionali. 

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