La registrazione tardiva delle fatture non esclude la dichiarazione integrativa né il recupero dell’IVA
Il documento n. 6 di AIDC Lab, relativo al termine di registrazione delle fatture e alla dichiarazione integrativa, analizza le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello n. 115 del 2025 e n. 479 del 2023, evidenziando che la registrazione del documento IVA è considerata tra gli adempimenti formali. Si osserva che la tardiva registrazione delle fatture passive viene attualmente interpretata come ostacolo alla presentazione della dichiarazione integrativa e, di conseguenza, al recupero dell’IVA.
Nella risposta all’interpello del 17 aprile 2025, n. 115, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il contribuente che, entro la dichiarazione relativa all’anno in cui sorge il diritto di detrazione, non registra le fatture ricevute, manifesta la volontà di rinunciare al diritto di detrazione dell’IVA addebitata, con conseguente decadenza ex tunc del diritto stesso.
In breve, secondo l'Agenzia delle Entrate, il possesso di fatture non registrate in tempo indica sempre una scelta consapevole e non un semplice errore.
L’Agenzia delle Entrate, riprendendo la risposta n. 479 del 18 dicembre 2023, conferma che la dichiarazione integrativa è ammessa solo se il contribuente ha omesso per errore di esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione dopo aver ricevuto e registrato la fattura. L’interpello del 2025 richiama inoltre la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002, che distingue tra errore e semplice ripensamento: nel caso specifico, l’Agenzia aveva negato la possibilità di dichiarazione integrativa a una società che aveva scelto di assoggettare interamente a tassazione le plusvalenze, ritenendo che non fosse presente un errore essenziale ma una libera scelta, condizione che esclude l’accesso alla dichiarazione integrativa.
Nel caso trattato nell’interpello n. 115 del 2025, l’omissione della registrazione di un documento IVA viene considerata come un errore. Se il contribuente si accorge successivamente di aver interpretato in modo non corretto il contenuto di una fattura e i relativi fatti o atti, risulta evidente che ha commesso un errore. Inoltre, il contribuente, in presenza di dubbi sulla detrazione, può comunque procedere alla registrazione delle fatture, anche senza esercitare la detrazione dell’IVA. Pertanto, l’omissione della registrazione costituisce un errore e non può essere assimilata a una scelta tra opzioni alternative previste dalla normativa, cui sia attribuita pari legittimità.
Il documento n. 6 di AIDC Lab, dopo aver illustrato la problematica, solleva alcune riserve sulle conclusioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 115 del 2025 e nella precedente risposta n. 479 del 2023, evidenziando che la registrazione del documento IVA rientra tra gli adempimenti formali.
Secondo AIDC Lab, sulla base dell’orientamento consolidato della Corte di Giustizia UE, se i requisiti sostanziali previsti dalla normativa sono rispettati, il diritto alla detrazione dell’IVA non dovrebbe essere negato esclusivamente per il mancato rispetto degli obblighi formali, compresa la registrazione delle fatture. In altri termini, l’aspetto rilevante è che l’operazione sia reale, lecita e correttamente documentata sotto il profilo sostanziale, indipendentemente da eventuali irregolarità formali. Questo principio trova un limite soltanto nelle omissioni che siano finalizzate a frodare il fisco o eludere gli obblighi tributari, oppure quando la violazione impedisca la dimostrazione del rispetto dei requisiti sostanziali. Solo in tali circostanze il diritto alla detrazione può essere negato.
La Corte di Cassazione ha considerato le mancate registrazioni delle fatture come violazioni formali che non impediscono il diritto alla detrazione, tranne nei casi di frode o evasione. Anche l'Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 1/E del 2018 e n. 328/E del 1997, ha chiarito che la detrazione non dipende dalla tempestiva registrazione delle fatture.
La normativa nazionale prevede l’obbligo di registrare le fatture e i documenti di importazione in un apposito registro prima della liquidazione IVA nella quale si esercita il diritto alla detrazione ed entro il termine previsto per la dichiarazione annuale riferita all’anno di ricezione. Tale obbligo, tuttavia, ha natura meramente formale e di controllo e non costituisce un requisito sostanziale. Pertanto, l’inosservanza del termine stabilito dalla legge non comporta la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA.
La giurisprudenza UE consente agli Stati membri di fissare limiti temporali per la detrazione IVA, escludendone l’esercizio illimitato. In Italia, il termine coincide con quello per notificare rettifiche e accertamenti (art. 57, D.P.R. n. 633/1972). Pertanto, la tardiva registrazione delle fatture passive non preclude la presentazione della dichiarazione integrativa né il recupero dell’IVA.