22 maggio 2026

Assegno inclusione (Adi)

Con la circolare n. 58/2026, l’Inps ha illustrato le novità introdotte dai D.L. 145/2024 e 146/2025 sull’assegno di inclusione (Adi), che amplia la platea dei beneficiari. In particolare, le nuove regole riguardano i titolari dei permessi previsti dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter del D.Lgs. 286/1998, cioè vittime di sfruttamento lavorativo, tratta, violenza domestica o grave sfruttamento. Per questi soggetti l’accesso all’Adi è agevolato: non sono richiesti i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza né quelli economici e patrimoniali, compreso l’Isee.

22 maggio 2026

Prima applicazione del controllo sull’utilizzo dei contributi pubblici

Il Dpcm 26.05.2026, n. 84, sui controlli nell’uso dei contributi pubblici di entità significativa, si applica ai contributi percepiti dal 1.01.2025 e impone una relazione entro il 30.04 dell’anno successivo all’erogazione. Poiché tale termine è già decorso e manca una disciplina transitoria, si pone un problema applicativo. Nella fase iniziale appare quindi ragionevole ritenere che il termine del 30.04 non sia perentorio e che la decorrenza effettiva degli obblighi vada coordinata con le disposizioni attuative del Mef. Anche eventuali valutazioni negative sull’accesso a futuri contributi dovranno tenere conto dell’oggettiva incertezza applicativa iniziale.

22 maggio 2026

Dilazione debiti Inps in 60 rate anche 2 volte

Con la circolare n. 60 del 21.05.2026, l’Inps ha fornito istruzioni sulla L. 203/2024 e sul D.M. 24.10.2025, che consentono rateazioni fino a 36 mesi per debiti fino a 500.000 euro e fino a 60 mesi per importi superiori, rispetto al precedente limite ordinario di 24 mesi. Per i piani già in corso relativi a domande presentate dal 12.01.2025, è possibile chiedere entro il 20.06.2026 la rideterminazione del numero di rate. È inoltre ammessa una seconda dilazione, entro i limiti di 36 o 60 rate, per debiti emersi dopo l’approvazione del piano già concesso o per contribuzione corrente maturata dopo la domanda di dilazione in corso.

22 maggio 2026

Budget di tesoreria

Con un documento del 19.05.2026, il Cndcec e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti evidenziano che il budget di tesoreria non è più un prospetto accessorio, ma uno strumento centrale degli adeguati assetti, del dialogo con le banche e della prevenzione della crisi. Attendere la chiusura del bilancio per valutarne la sostenibilità può essere tardivo, quando la tensione di liquidità si è già tradotta in ritardi di pagamento, peggioramento del rating o maggior rigidità bancaria. Il budget di tesoreria offre quindi una visione prospettica della continuità aziendale, trasformando vendite, acquisti, investimenti, scadenze fiscali e impegni finanziari in una previsione misurabile dei flussi di cassa.

22 maggio 2026

Incumulabilità regime “flat-tax” per lavoratori “impatriati”

Il decreto fiscale convertito in legge dalla Camera rende definitive le modifiche all’art. 1, c. 154, della legge di Bilancio 2017, confermando l’incumulabilità tra il regime della flat tax per i neo-residenti e quello agevolato per i lavoratori impatriati. Viene così ripristinato il divieto di doppio beneficio già previsto dal D.Lgs. 147/2015. La nuova disciplina si applica a chi trasferisce la residenza in Italia dal periodo d’imposta 2027.

22 maggio 2026

Compensazione credito d’imposta Transizione 5.0

Poiché la legge di conversione del D.L. 38/2026 non ha recepito gli emendamenti sul riporto pluriennale del credito d’imposta Transizione 5.0, il credito dovrà essere compensato entro il 31.12.2026, senza possibilità di riportare il residuo. Diventa quindi essenziale una pianificazione fiscale che privilegi tutte le scadenze compensabili del 2026.

22 maggio 2026

Rottamazione-quinquies

L’art. 1, c. 95, L. 199/2025 prevede la decadenza dalla rottamazione-quinquies in caso di omesso o insufficiente versamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive nel piano rateale o dell’ultima rata. A differenza delle precedenti rottamazioni, non era prevista la tolleranza di 5 giorni dalla scadenza ordinaria. Il decreto fiscale ripristina però tale margine per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata del piano. Per le altre rate, la tolleranza non è necessaria, perché la decadenza scatta solo con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive e il mancato versamento di una singola rata può quindi essere sanato entro la scadenza della successiva.

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