bonus barriere architettoniche

Limite di spesa Bonus barriere architettoniche

Con la risposta all'interpello n. 89 del 7 aprile 2025, in tema di bonus barriere architettoniche e ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione del 75%, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora l'intervento riguardi "edifici unifamiliari", ossia una singola unità immobiliare di qualsiasi categoria catastale, la detrazione è applicabile per un ammontare di spesa non superiore a 50.000 euro riferito alla singola unità immobiliare distintamente accatastata.

Inoltre, con la stessa risposta all'interpello n. 89 del 7 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione del 75% e al limite di spesa per un complesso edilizio composto da due unità immobiliari che non dispongono di accessi autonomi dall'esterno.

L'articolo 119-ter del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella versione in vigore fino al 29 dicembre 2023, stabilisce che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è riconosciuta ai contribuenti una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è prevista nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione è prevista anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali all'abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, in caso di sostituzione dell'impianto, sono comprese le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Per accedere alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

In sede di assemblea condominiale, è necessaria una maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

L'articolo 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha modificato la disciplina della detrazione in questione a partire dal 30 dicembre 2023, limitando l'ambito oggettivo dell'agevolazione agli interventi riguardanti scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Il comma 3 di tale articolo prevede che le disposizioni precedenti si applicano alle spese sostenute per gli interventi per i quali, in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto:

  • sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Con riferimento alle disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 212 del 2023 e dalla circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, nonché dalla guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024", è stato chiarito che:

  • Per accedere alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, al fine di superare ed eliminare le barriere architettoniche negli edifici già esistenti;
  • Dato che la norma fa riferimento agli interventi su ''edifici già esistenti'' senza ulteriori specificazioni, si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, a condizione che rispettino i criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

In merito all'ammontare massimo delle spese detraibili, la normativa stabilisce che, nel caso di interventi su «edifici unifamiliari», ossia una singola unità immobiliare appartenente a qualsiasi categoria catastale, la detrazione è concessa per un importo massimo di «euro 50.000» per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata.

Categoria
bonus

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