scadenza bonus 4.0

La scadenza per le comunicazioni del bonus 4.0 è stata prorogata al 31 marzo

Il DM 28 gennaio 2026, pubblicato ieri sul sito del MIMIT, ha stabilito che la scadenza per inviare le comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 conclusi entro il 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077) è stata prorogata al 31 marzo 2026. Questo decreto modifica l’articolo 2, comma 4, del DM 15 maggio 2025, sostituendo la precedente scadenza fissata al 31 gennaio.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha specificato che le aziende che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, dispongono di tempo fino al 31 marzo per inviare la comunicazione di completamento. Le imprese che, invece, hanno ricevuto dal GSE la notifica di nuova disponibilità di risorse sono tenute a trasmettere la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta notificazione e, successivamente, la comunicazione di completamento entro il 31 marzo.

Nella giornata di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre FAQ, fornendo dettagliate indicazioni riguardo la corretta compilazione del modello F24 per l'accesso al credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali 4.0, con riferimento a specifiche casistiche.

Un primo esempio riguarda il credito d’imposta applicabile agli investimenti terminati nel 2024. In particolare, al MIMIT/GSE è stata inviata la comunicazione relativa al completamento dell’investimento in beni strumentali, come previsto dall’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, indicando il 2024 come anno di conclusione. Il credito d’imposta 6936 verrà utilizzato in tre rate annuali: 2024, 2025 e 2026.

La prima quota del credito d’imposta è stata utilizzata nel 2024, indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e come anno di riferimento il 2024. Per usufruire della seconda quota, è stato inserito nello stesso modello il codice tributo 6936 e l’anno di riferimento 2025, ma il modello F24 è stato scartato. Si richiede quindi quale sia il codice tributo corretto e quale anno di riferimento occorra indicare nel modello F24 per poter usufruire della seconda quota, e se sia ancora possibile farlo nel 2026.

L’Agenzia precisa che il comma 1059 dell’art. 1 della Legge 178/2020 dispone che il credito d’imposta Transizione 4.0 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, suddiviso in tre quote annuali di pari importo. Inoltre, la risoluzione n. 25/2024 stabilisce che, nella compilazione dell’F24, debba essere indicato come “anno di riferimento” quello relativo al completamento dell’investimento agevolato, così come riportato nella comunicazione trasmessa al MIMIT/GSE.

Pertanto, qualora l’impresa abbia indicato il 2024 come anno di completamento degli investimenti nella comunicazione al MIMIT/GSE, sarà necessario, per usufruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026, riportare nel modello F24 il codice tributo 6936, specificando sempre il 2024 come anno di riferimento (anno di completamento). Si precisa inoltre che la quota annuale può essere utilizzata anche negli anni successivi rispetto a quello in cui ne è consentita la fruizione.

Un’ulteriore casistica concerne gli investimenti completati nel 2025. In questo scenario, è stato effettuato un investimento in beni strumentali 4.0 tramite il versamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2024, con relativo ordine accettato dal venditore. L’investimento si è concluso nel 2025 e la comunicazione di completamento è stata regolarmente trasmessa al MIMIT/GSE, indicando come anno di riferimento il 2025 e prevedendo la fruizione del credito d’imposta (codice tributo 6936) in tre quote: nel 2025, 2026 e 2027. La prima quota è stata utilizzata nel 2025, riportando nel modello F24 il codice tributo 6936 e l’anno 2025. Si richiede di precisare quale anno sia corretto indicare nel modello F24 per la fruizione della seconda quota nel 2026 e della terza nel 2027. Inoltre, si domanda se sia possibile recuperare la seconda quota nel 2027 qualora non venga utilizzata nell’anno precedente.

L’Agenzia ha chiarito che, se l’impresa comunica al MIMIT/GSE il 2025 come anno di completamento degli investimenti, dovrà inserire nel modello F24 il codice tributo 6936 e indicare sempre il 2025 come anno di riferimento per usufruire della seconda quota dal 2026 e della terza quota dal 2027. Inoltre, la quota annuale può essere utilizzata anche negli anni successivi a quello in cui diventa disponibile.

Nel caso in cui vengano effettuati pagamenti di acconti inferiori al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2024 e/o l’ordine non sia stato accettato dal venditore, trova applicazione la disciplina prevista all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024; il versamento tramite modello F24 dovrà conformarsi alle istruzioni indicate nella risoluzione n. 41/2025. Nel modello F24, l’anno di riferimento da indicare sarà sempre quello di completamento, ovvero 2025, anche in presenza di utilizzo delle quote di credito negli anni successivi, e dovrà essere utilizzato il codice tributo 7077. Le stesse modalità di versamento si applicano agli investimenti avviati e conclusi nel 2025.

Infine, viene esaminata la situazione relativa agli investimenti completati nel 2026. In particolare, si considera un investimento in beni strumentali 4.0 avviato nel 2025 e concluso l'anno successivo, con il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo d'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2025 e un ordine accettato dal venditore. Si pone quindi il quesito sulla possibilità di usufruire della prima quota già nel 2026 e su quale anno e codice tributo riportare nel modello F24. L’Agenzia chiarisce che tale fattispecie è regolata dall’articolo 1, comma 446, della Legge 207/2024, e che per il versamento tramite F24 occorre attenersi alle istruzioni della risoluzione n. 41/2025.

Se entro il 31 dicembre 2025 sono stati versati acconti pari almeno al 20% del costo d’acquisto e l’ordine è stato accettato dal venditore, e se l’investimento si conclude entro il 30 giugno 2026, si può usufruire della prima quota già nel 2026, mentre la seconda e la terza quota saranno disponibili rispettivamente dal 2027 e dal 2028. È possibile utilizzare ciascuna quota anche negli anni seguenti rispetto a quello di competenza. Nel modello F24 si deve inserire il codice tributo 7077, indicando sempre come anno di riferimento quello di completamento comunicato al MIMIT/GSE, cioè il 2026: questo stesso anno va riportato anche per le quote utilizzate negli anni successivi.

Se entro il 31 dicembre 2025 gli acconti versati sono inferiori al 20% del costo e/o l’ordine non è stato accettato, oppure l’investimento si completa dopo il 30 giugno 2026, il credito d’imposta non spetta.

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bonus

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