
Le nuove istruzioni per il deposito dei bilanci
Il nuovo Manuale operativo Unioncamere per predisporre il deposito dei bilanci al Registro delle imprese, è consultabile dal 5.05.2025 sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it. Il Manuale serve ad agevolare il lavoro di società e professionisti chiamati ad adempiere all’obbligo di deposito, nonché a creare linee guida uniformi a livello nazionale.
Tra le novità recepite nelle nuove disposizioni, vi è quella dei nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, introdotti dall’art. 16 del D.lgs. 125/2024. I nuovi limiti sembrano potersi applicare già ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.
Gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (c.d. “ETS commerciali”), devono depositare il bilancio d’esercizio entro 60 giorni dall’approvazione (invece che al 30 giugno) come previsto dall’art. 48 comma 3 del D.lgs. 117/2017, modificato dall’art. 4 della L. 104/2024. Lo stesso termine va onorato da parte delle imprese sociali per il deposito del bilancio sociale.
Visto poi l’entrata in vigore del D.lgs. 125/2024, vengono recepite le novità in materia di rendicontazione di sostenibilità anche se, per i bilanci 2024, queste riguardano solamente le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) ed enti di interesse pubblico.
Le nuove linee guida confermano che anche per il deposito dei bilanci 2024 vada utilizzata la tassonomia versione PCI 2018-11-04, la stessa adoperata nel periodo 2018-2023. Unioncamere sottolinea però che a partire dal bilancio d’esercizio al 31.12.2024, hanno l’obbligo di utilizzare il formato XBRL anche i Confidi minori, compresi quelli che esercitano operazioni di erogazione del credito, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 256 lett. c) della L. 178/2020, secondo quanto previsto dal DM 20 agosto 2021 e che concedono finanziamenti agevolati a valere sulle risorse erogate, in attuazione dell’art. 1 comma 54 della L. 147/2013, ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. b) del DM 9 dicembre 2022.
La guida affronta poi gli aspetti relativi al mancato deposito del bilancio oltre che del deposito dell’elenco soci in ipotesi di operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale e di trasferimento di azioni a vario titolo.
Considerando poi la nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1.01.2025 e adottata operativamente a partire dal 1.04.2025, Unioncamere ha chiarito che la stessa può essere già indicata nei depositi XBRL del 2025, anche se non ci sono impedimenti all’utilizzo della codifica precedente.
Infine, per quanto riguarda la validità della firma digitale, il Manuale chiarisce come il bilancio e tutti i documenti accompagnatori, sottoscritti digitalmente in modalità CAdES, vadano sottoposti al controllo di validità della firma. La domanda di deposito viene infatti respinta in caso di riscontro di firma “non valida”.