Bilancio 2025: inizio della copertura delle perdite del periodo Covid
L'approvazione del bilancio 2025 avvenuta questa primavera introduce una novità: il 2025 è il primo anno in cui, se si è beneficiato della relativa disposizione, diventa obbligatorio coprire la perdita d'esercizio generata nel 2020.
L’art. 6 del D.L. 23/2020 ha stabilito che, per le perdite registrate negli anni 2020, 2021 e 2022, non si applicano gli articoli del Codice Civile che normalmente richiedono interventi quando le perdite riducono il capitale sociale di oltre un terzo o lo portano al di sotto del minimo previsto dalla legge.
La disapplicazione è stata accordata fino al quinto esercizio per evitare che l’emergenza Covid costringesse le aziende a ricapitalizzare o liquidare. Le perdite dovute al Covid dovevano essere indicate in nota integrativa, specificandone origine e motivazioni.
Pertanto, il 2025 corrisponde al quinto anno consecutivo rispetto alla perdita registrata nel 2020. Analogamente, il 2026 servirà a coprire la perdita del 2021 e, infine, il 2027 sarà utilizzato per quella del 2022.
Se a causa della perdita del 2020 il capitale sociale risultante dal bilancio al 31.12.2025 scende sotto il limite legale minimo, l’assemblea che approva quel bilancio dovrà adottare una delle seguenti soluzioni: ridurre e poi aumentare il capitale sociale riportandolo sopra il minimo richiesto dalla legge, oppure trasformare la società, oppure procedere allo scioglimento della stessa.
Se la perdita del 2020 è già stata coperta negli anni precedenti, non sono necessarie ulteriori azioni con l'approvazione del bilancio 2025, che costituisce comunque la scadenza ultima per la copertura.
Le disposizioni che nel 2020 si potevano disapplicare e che ora, con l’approvazione del bilancio 2025, richiedono un controllo sistematico sono le seguenti (ad esempio per una Srl):
- art. 2482-bis c.c., perdite superiori a un terzo del capitale sociale. Qualora, entro l'esercizio successivo, la perdita non venga ridotta a meno di un terzo, è necessario convocare l'assemblea per approvare il bilancio e procedere alla riduzione del capitale in misura proporzionale alle perdite accertate;
- art. 2482-ter c.c., perdite che portano il capitale al di sotto del minimo legale. Se, in seguito a perdite superiori a un terzo, il capitale risulta inferiore al minimo previsto dall’art. 2463, n. 4) c.c., gli amministratori devono tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare sia la riduzione sia il contestuale aumento del capitale a una cifra non inferiore al predetto minimo, salvo la possibilità di procedere alla trasformazione della società;
- art. 2484, n. 4) c.c., causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. La società viene sciolta se il capitale scende al di sotto del minimo legale, eccetto il caso in cui gli amministratori provvedano immediatamente a convocare l’assemblea e deliberino la riduzione e il conseguente aumento del capitale ad almeno il livello minimo previsto.
Se invece non ci sono perdite degli anni precedenti da coprire e il 2025 si chiude con un utile d’esercizio, sarà possibile scegliere, in modo alternativo o anche combinato, tra queste opzioni:
- assegnare una quota dell’utile alla riserva legale: almeno il 5% fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale come previsto dall’art. 2430 c.c., oppure, per le Srl a capitale ridotto, accantonare almeno il 20% dell’utile a riserva legale fino a quando, insieme al capitale sociale, non si raggiungono i 10.000 euro (art. 2463, comma 5 c.c.), destinando l’eventuale restante ad altre riserve;
- distribuire l’utile ai soci;
- utilizzare l’utile per coprire perdite di esercizi precedenti;
- riportare l’utile all’esercizio successivo.
Quando si decide di distribuire utili ai soci, è necessario registrare il verbale della delibera entro 30 giorni dalla data dell’assemblea. Prima di effettuare la registrazione, bisogna pagare un’imposta di registro pari a 200 euro e un’imposta di bollo di 16 euro. La registrazione va fatta tramite il modello RAP, da inviare online all’Agenzia delle Entrate.