bilanci 2025

Bilanci 2025: focus sull’affrancamento delle riserve

Anche per il 2025, gli adempimenti connessi all’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta richiedono un attento coordinamento tra bilancio e dichiarazione. In questa direzione incidono sia i recenti aggiornamenti dell’OIC 25, sia alcuni orientamenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, sebbene permangano profili ancora dubbi. 

Per individuare il bilancio in cui rilevare gli effetti dell’operazione, occorre partire dall’art. 4, comma 1, del DM 27 giugno 2025: l’agevolazione si perfeziona con l’indicazione delle riserve affrancate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Ne consegue che il bilancio chiamato a recepire l’affrancamento è quello dell’esercizio in corso alla data in cui l’operazione si considera perfezionata in tale accezione. 
In pratica, per una società “solare” che ha esercitato l’opzione entro il 31 ottobre 2025 nel modello REDDITI SC 2025 (periodo 2024), l’affrancamento va recepito nel bilancio al 31 dicembre 2025; analogamente, se l’opzione è esercitata entro il 31 ottobre 2026 nel modello REDDITI SC 2026 (periodo 2025), avvalendosi della proroga di cui all’art. 1, commi 44-45, della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), gli effetti vanno recepiti nel bilancio al 31 dicembre 2026. 

Ciò premesso, con riferimento al caso più frequente di affrancamento delle riserve di rivalutazione, il nuovo § 65A dell’OIC 25 chiarisce che, contabilmente, l’operazione si rileva riducendo le riserve per un importo pari al debito per l’imposta sostitutiva del 10%. La società può scegliere quali riserve ridurre: non è obbligata a decurtare la riserva oggetto di affrancamento, né paiono sussistere vincoli fiscali, trattandosi di utilizzi diversi dalla distribuzione ai soci. Inoltre, si ritiene che l’affrancamento non modifichi le modalità di utilizzo e la distribuibilità “civilistica” delle riserve già in sospensione (circ. Assonime n. 14/2025, § 3.2); di ciò occorre dare evidenza nei prospetti sulle riserve della Nota integrativa. 

Secondo l’OIC 25 (§ 65A), l’affrancamento delle riserve comporta l’obbligo di annullare, a contropartita del debito per imposta sostitutiva, una riserva di patrimonio netto, “dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite”. Il tema riguarda solo le imprese che, in presenza di riserve in sospensione, hanno stanziato un fondo per imposte differite in funzione della probabilità di distribuirle ai soci. In mancanza di indicazioni specifiche del principio contabile, la circ. Assonime n. 14/2025 (§ 3.2) propone di imputare la differenza tra fondo imposte differite e debito per imposta sostitutiva del 10% a riduzione delle riserve, senza effetti sul risultato d’esercizio. 

Il principale profilo critico riguarda il raccordo con il prospetto del patrimonio netto del modello REDDITI SC, ambito in cui nel tempo si sono registrati comportamenti non uniformi. In particolare, non era chiaro se il prospetto dovesse essere compilato nella dichiarazione dell’annualità cui si riferisce l’affrancamento oppure in quella successiva, nella quale l’opzione si considera esercitata. 

Con la risposta a interpello n. 27/2026, l’Agenzia delle Entrate ha avallato la prima soluzione, chiarendo che, ai fini fiscali, l’affrancamento delle riserve esistenti al 31 dicembre 2024 retroagisce alla stessa data (e non al 1° gennaio 2025). Di conseguenza, il passaggio delle riserve dalla sospensione d’imposta ad altra natura doveva già emergere nel prospetto del patrimonio netto (quadro RS) del modello REDDITI SC 2025. Ciò muove dall’assunto che, diversamente dal bilancio, nella dichiarazione – dove l’opzione è esercitata nel quadro RQ – la retroattività degli effetti può essere fatta valere integralmente. 

Sebbene l’interpello non affronti il punto, poiché l’affrancamento si consolida con la presentazione della dichiarazione, nel modello REDDITI SC 2026 sembrerebbe opportuno indicare la riduzione della riserva a fronte del debito per imposta sostitutiva. Se tale riduzione fosse già riportata nel prospetto del modello REDDITI SC 2025, verrebbe meno l’allineamento con il bilancio al 31 dicembre 2025, nel quale la riserva affrancata dovrebbe risultare ancora iscritta per l’intero importo. 
Resta comunque possibile (senza che ciò dovrebbe comportare censure) una scelta diversa, volta a recepire integralmente l’affrancamento nel prospetto del patrimonio netto del modello REDDITI SC 2026 (riferito al 2025), evidenziando sia il cambio di natura fiscale della riserva sia la riduzione per l’imposta del 10%.

Categoria
contabilità

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