Applicazione del reverse charge per operazioni con clienti non stabiliti in Italia
Il meccanismo del reverse charge si applica anche quando il cessionario o committente non è stabilito in Italia, purché specifiche disposizioni individuino espressamente il debitore d’imposta, anche per operazioni tra soggetti entrambi stabiliti. Secondo l’art. 17, comma 2, DPR 633/72, così come modificato dal D.Lgs. 18/2010, gli adempimenti relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio italiano da soggetti non stabiliti verso soggetti passivi residenti sono a carico dei cessionari o committenti.
Questa norma estende i casi in cui si applica il reverse charge obbligatorio. In queste situazioni, contrariamente alle regole generali del primo comma dell'articolo 17 del DPR 633/72, l'obbligo di versare l'imposta non è a carico di chi vende o presta il servizio, ma ricade invece su chi acquista o commissiona il bene o servizio.
Dal 1° gennaio 2010, l'IVA sulle vendite di beni e sui servizi che, ai fini fiscali, sono rilevanti sul territorio italiano e vengono forniti da soggetti non residenti in Italia, deve essere sempre pagata dal cliente italiano se è un soggetto passivo stabilito in Italia che agisce per lavoro, arte o professione. In questi casi si applica il meccanismo del reverse charge, anche se il fornitore è comunque identificato ai fini IVA in Italia, attraverso identificazione diretta o rappresentante fiscale (vedi risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2010, n. 89).
Se si verifica sia la condizione che il cedente/prestatore sia non residente, sia quella che il cessionario/committente sia stabilito in Italia, l'obbligo di applicare l'imposta grava solo su quest'ultimo, purché sia un soggetto passivo e agisca come operatore economico, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 2 del DPR 633/72. Con la risoluzione n. 15 del 20 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che un documento emesso con la partita IVA italiana del rappresentante fiscale (o tramite identificazione diretta) di un soggetto passivo di un altro Stato UE o extra-UE, per una cessione di beni o servizi a un soggetto passivo italiano, non è valido come fattura ai fini IVA. In questi casi, occorre invece richiedere la fattura direttamente al cedente/prestatore estero.
Secondo l'art. 17, comma 2 del DPR 633/72, il cedente o prestatore non residente non è obbligato a emettere la fattura utilizzando il numero di identificazione IVA italiano, anche se lo possiede. Se la fattura non viene ricevuta dal cedente o prestatore di un altro Stato UE, il cessionario o committente italiano deve, come previsto dagli artt. 46 comma 5 e 47 comma 1 del DL 331/93, emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo all'operazione. Quest'autofattura deve poi essere annotata sia entro il termine di emissione che con riferimento al mese precedente.
Il documento di prassi ha chiarito che, quando si tratta di cessioni o prestazioni territorialmente rilevanti in Italia, il cedente o prestatore non residente può, per proprie necessità, emettere verso il cessionario o committente italiano un documento che non ha rilevanza ai fini IVA. In questo documento deve essere specificato che l’imposta relativa all’operazione sarà a carico del cessionario o committente. L’articolo 17, comma 2 del DPR 633/72, indica anche le modalità con cui il cessionario o committente italiano deve applicare l’imposta, distinguendo tra i casi in cui il cedente/prestatore sia stabilito in un altro Stato UE oppure fuori dalla UE.
Nel caso di un fornitore dell’Unione Europea, l’acquirente o committente italiano deve integrare e registrare la fattura ricevuta dal cedente o prestatore seguendo la procedura prevista dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93 relativa agli acquisti intracomunitari di beni.
Al contrario, se si acquistano beni o servizi rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE, l’acquirente o committente italiano deve sempre provvedere all’emissione dell’autofattura.
Dal 1° luglio 2022, per l’esterometro:
- Il committente invia tramite Sistema di Interscambio il TipoDocumento TD17 per i servizi acquistati dall’estero; il documento è recapitato solo all'emittente, che integra la fattura con l'IVA.
- Il cessionario prepara un documento con i dati dell'integrazione e della fattura estera, inviandolo tramite Sistema di Interscambio con il TipoDocumento TD19, recapitato solo all'emittente.
La trasmissione dei TipiDocumento “TD17” e “TD19” permette di adempiere agli obblighi di integrazione/autofatturazione secondo l'art. 17 c. 2 DPR 633/72. In deroga a questo articolo, il reverse charge si applica anche se il cessionario/committente non è stabilito in Italia, purché sia individuato come debitore d’imposta da norme speciali. Questo vale ad esempio per alcune operazioni previste dai commi quinto, sesto e settimo dell’art. 17 e per le cessioni di rottami ai sensi dei commi settimo e ottavo dell’art. 74 DPR 633/72.
In linea con l'obiettivo di contrastare le frodi alla base di queste disposizioni, è stato stabilito che esse si applicano quando il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta non sia già designato come cessionario o committente da altre norme.
In sintesi, il debitore dell'imposta deve essere individuato nel cessionario o committente, qualora questi sia soggetto passivo IVA, anche se privo di sede o stabile organizzazione in Italia. Questo vale indipendentemente dal fatto che il cedente o prestatore abbia la propria sede o una stabile organizzazione in Italia, e prescinde dalla sua identificazione ai fini IVA sul territorio nazionale.
Per rispettare questo obbligo, il cessionario o committente che non ha una sede o una stabile organizzazione in Italia deve identificarsi ai fini IVA nel territorio italiano oppure nominare un rappresentante fiscale.