reverse charge

L’omissione reverse charge si può regolarizzare

A partire dal 1.02.2024, con la versione 1.8, sono in vigore le nuove specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica e alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Il “tipo documento” TD28 deve essere utilizzato ai fini del c.d. “esterometro”:

  • in caso di acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino documentati da fattura analogica;
  • nel caso in cui il cessionario/committente nazionale riceva dal fornitore non stabilito una fattura cartacea emessa con partita IVA italiana dove anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile (art. 17 comma 2 DPR 633/72), l’imposta è stata addebitata in via di rivalsa erroneamente (Considerando che la versione 1.8 fa riferimento al formato analogico, se la fattura irregolare viene inviata allo SDI, l’emissione del documento TD28 non sarebbe richiesta).

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente affermato che non è possibile regolarizzare la mancata applicazione del reverse charge inviando allo SDI il documento TD28: al cessionario/committente si applica una sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, mentre il fornitore è ritenuto corresponsabile dell’operazione. L’imposta applicata erroneamente può comunque essere detratta, in quanto il documento rileva ai fini delle imposte. 

Considerando il principio base di personalità delle sanzioni, colui che riceve l’errata fattura dovrebbe poter sanare la propria posizione perché, in caso contrario, sarebbe responsabile di un errato comportamento altrui. Come precisato nella circolare n. 12/2008 al paragrafo 10.3, nel reverse charge, il cessionario/committente è il vero debitore d’imposta.

L’art. 6 comma 9-bis quarto periodo del D.lgs. 471/97 consente di non applicare le sanzioni, se il cessionario/committente che non riceve la fattura, entro quattro mesi dall’operazione o che abbia ricevuto un documento non corretto avverta “l’Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura (...) o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile”. Il successivo comma 9-bis.1 affronta il caso dell’errato assolvimento dell’IVA da parte del cedente/prestatore, stabilendo però una sanzione meno gravosa rispetto a quanto previsto dal comma 9-bis.

Se il cessionario/committente non ottiene dal cedente/prestatore l’emissione corretta della fattura in regime di inversione contabile, dovrebbe poter regolarizzare l’operazione entro i 30 giorni successivi alla data di emissione della fattura irregolare inviando allo SDI un “tipo documento” TD20. Il documento, in via elettronica o analogica, deve essere annotato nel registro delle vendite e in quello degli acquisti e l’imposta deve essere liquidata. 

Nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, l’Agenzia consente l’utilizzo di questa procedura solo nel caso si proceda a regolarizzare il corrispettivo delle fatture Ue (art. 46 comma 5 del DL 331/93). Viene inoltre precisato che solo con la trasmissione dei file TD17, TD18 o TD19 è possibile adempiere agli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, in quanto l’emissione dell’autofattura tipo TD20 non basta.

Infine, dato che l’Agenzia non fa alcun riferimento alla regolarizzazione prevista al comma 9-bis1 nelle istruzioni fornite sull’uso del codice TD20, si potrebbe ipotizzare che il cessionario/committente non possa regolarizzare una violazione che deriva dall’errato comportamento del cedente/prestatore senza oneri, in quanto si dovrebbe trasmettere allo SDI il documento TD28 con la sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, da versare anche tramite il ravvedimento operoso.

Categoria
esterometro

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