Spazi di convenienza disponibili per chi presenta il modello REDDITI 2025 dopo il 29 gennaio
Secondo l’art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97, chi omette la dichiarazione dei redditi è soggetto a una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Diversamente, se la dichiarazione viene presentata in ritardo oltre i 90 giorni, l’art. 1 comma 1-bis dello stesso decreto stabilisce una sanzione pari al 75%, purché la dichiarazione sia trasmessa senza controlli fiscali in corso e nei termini previsti per l’accertamento.
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi può essere sanata esclusivamente entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione, beneficiando della riduzione della sanzione per omessa dichiarazione a 1/10, come disposto dall’art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 472/97. Considerando che il termine per la presentazione del modello REDDITI 2025 (relativo all’anno 2024) è scaduto il 31 ottobre 2025, la possibilità di regolarizzare l’omissione si è definitivamente conclusa il 29 gennaio 2026.
Anche qualora il contribuente non abbia provveduto al ravvedimento entro il 29 gennaio, può risultare comunque conveniente procedere con la presentazione della dichiarazione. Come previsto dall'art. 1, comma 1-bis del DLgs. 471/97, è applicata una sanzione ridotta al 75% (anziché quella ordinaria del 120%) nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre i 90 giorni, purché in assenza di controlli fiscali e entro i termini di accertamento.
Inoltre, secondo l'articolo 13 comma 2 del DLgs. 74/2000, se il contribuente invia la dichiarazione omessa entro la scadenza prevista per quella dell'anno successivo, senza che siano stati avviati controlli amministrativi o penali e provvede al pagamento di imposte, interessi e sanzioni, il reato di omessa dichiarazione non viene punito.
Il mancato invio della dichiarazione, quando l’importo supera i 50.000 euro previsti come soglia di punibilità, costituisce un reato secondo l’articolo 5 del DLgs. 74/2000.
In sintesi, una volta trascorsi i 90 giorni per il ravvedimento operoso (cioè dopo il 29/1/2026 per il modello REDDITI 2025 riferito all'anno 2024):
- Se il modello REDDITI 2025 viene presentato (insieme al pagamento di imposte, sanzioni e interessi) entro la scadenza per il modello REDDITI 2026 (riferito all'anno 2025) e non ci sono stati controlli fiscali o penali, non si incorre nella punibilità penale; inoltre, la sanzione amministrativa applicata è del 75% anziché del 120%.
- Se il modello REDDITI 2025 viene trasmesso entro il termine previsto per l'accertamento, senza controlli fiscali (quindi entro il 31 dicembre 2032), anche in questo caso si applica la sanzione del 75% invece che quella del 120%.
In merito alla causa di non punibilità penale, la prassi ha chiarito che è consentito procedere al pagamento in autoliquidazione della sanzione anche oltre il termine di 90 giorni, senza applicazione della riduzione prevista per il ravvedimento operoso. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli né specificato il tasso di interesse da applicare (circ. Agenzia Entrate 12 maggio 2022 n. 11), che dovrebbe corrispondere al tasso da accertamento pari al 4% (art. 2 del DM 21/5/2009), diverso dal tasso legale previsto esclusivamente per le ipotesi di ravvedimento.
La sanzione applicabile, secondo la normativa vigente, è pari al 75%. In particolare, qualora le imposte vengano versate oltre i 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione, le sanzioni risultano essere proporzionali, con aliquote fissate al 120% oppure, laddove la dichiarazione omessa sia presentata prima dell'avvio della fase di controllo, al 75%, come indicato nella risposta all'interpello Agenzia delle Entrate del 20/10/2023 n. 450. È opportuno precisare che tale sanzione può essere ridotta sino a un quarto ai sensi dell’art. 7, comma 4, del DLgs. 472/97 (Corte Cost. 17/03/2023 n. 46).
Le osservazioni precedentemente formulate sono applicabili anche alla dichiarazione IVA e alla dichiarazione del sostituto d’imposta. È importante sottolineare che la L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto un nuovo periodo all’art. 5, comma 1, del DLgs. 471/97 in materia di omessa dichiarazione IVA. In particolare, viene stabilito che “In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del DPR 26/10/1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1”. Tale indicazione riguarda la sanzione applicata a seguito della liquidazione automatica relativa all’omessa dichiarazione IVA (prevista dalla L. 199/2025, che ha inserito l’art. 54-bis.1 nel DPR 633/72).
Nel caso di liquidazione automatica, la sanzione per omessa dichiarazione proporzionale viene applicata esclusivamente sulle imposte ancora dovute, escludendo dal calcolo le imposte già versate, anche se il pagamento è avvenuto oltre i 90 giorni.