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Quali sono le implicazioni fiscali della mancata iscrizione al RUNTS?

L’iscrizione al RUNTS è opzionale e va considerata soprattutto per accedere alle agevolazioni fiscali che richiedono la qualifica di ETS. Tuttavia, anche se non esiste un obbligo formale di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore, nella maggior parte dei casi gli enti non commerciali dovranno comunque procedere con l’iscrizione per evitare conseguenze fiscali rilevanti. Quali sono queste conseguenze? 

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà pienamente in vigore la riforma del Terzo settore prevista dal D.Lgs. n. 117/2017, dopo l’approvazione definitiva della Commissione europea. Per usufruire delle agevolazioni fiscali, l’ente deve ottenere la qualifica di ETS, che richiede sia il possesso dei requisiti sostanziali previsti dal Codice del Terzo settore, sia l’iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore). 

Mancata iscrizione al RUNTS: quali conseguenze? 

Non tutti, tuttavia, hanno compreso appieno le implicazioni derivanti dall’entrata in vigore della riforma. L’iscrizione al RUNTS è spesso percepita come una semplice opportunità per accedere alle agevolazioni fiscali; di conseguenza, si potrebbe erroneamente ritenere che un Ente abbia la facoltà di rinunciarvi non iscrivendosi nel registro, disapplicando così la riforma. In realtà, tale interpretazione non risponde al quadro normativo. 

Benchè la normativa non preveda un obbligo esplicito di iscrizione al RUNTS, tale adempimento risulta di fatto indispensabile al fine di evitare rilevanti conseguenze di natura fiscale.

L’affermazione diventa più comprensibile se si tiene conto che, a partire dal 1° gennaio 2026, l’art. 148 del TUIR riguardante la decommercializzazione dei proventi di alcune prestazioni sarà sostanzialmente limitato e utilizzabile solo in casi eccezionali. Nello specifico, l’art. 89, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce quanto segue:

“All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse".

In via preliminare, si rileva che le associazioni sindacali e di categoria risultano esplicitamente escluse dall'ambito applicativo della riforma, come previsto dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. A tali soggetti non può essere riconosciuta la qualifica di ETS. Ne consegue che, anche successivamente all’entrata in vigore della riforma, essi potranno continuare a beneficiare della disciplina relativa alla decommercializzazione dei proventi.

La nuova previsione di cui all’art. 148 del TUIR, nella versione aggiornata, non contempla più le associazioni culturali. A seguito della piena entrata in vigore della riforma (prevista per il 1° gennaio 2026), tali enti non potranno più avvalersi dell’art. 148 del TUIR. Pertanto, la maggior parte delle prestazioni che fino al 31 dicembre 2025 possono essere classificate come non commerciali assumeranno natura commerciale a partire dal 2026. 

I benefici dell’iscrizione al RUNTS 

Tuttavia, se l’ente è iscritto al RUNTS, non cambierà nulla di significativo. Sia gli ETS non commerciali che quelli commerciali possono infatti essere iscritti al registro, permettendo la coesistenza delle due tipologie di enti. In questi casi, non si applica l’art. 149 del TUIR, intitolato “Perdita della qualifica di ente non commerciale”. Al contrario, un ente non commerciale che non sia iscritto al RUNTS manterrà tale qualifica, ma sarà soggetto alle regole dell’articolo 149. Questo articolo stabilisce, al primo comma, che “indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta”. 

Di conseguenza, a seguito della disapplicazione della norma che, nella sua nuova versione, risulta sostanzialmente indebolita e non più valida (dal 1° gennaio 2026) per le associazioni culturali, i proventi che non saranno più considerati decommercializzati supereranno spesso le entrate istituzionali. È quindi probabile che l’Agenzia delle Entrate avvii controlli su queste organizzazioni, con l’effetto di far perdere loro la qualifica di enti non commerciali. 

È pertanto chiaro che l’iscrizione al RUNTS e la relativa applicazione della riforma costituiscono formalmente una facoltà. Tuttavia, nella pratica, per evitare le potenziali conseguenze derivanti da un accertamento fiscale, la maggior parte degli enti non commerciali sarà sostanzialmente tenuta a procedere con l’iscrizione al RUNTS.

Categoria
fisco

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