settore turistico 2026

Limiti e obblighi sulle operazioni in contanti nel settore turistico

Gli operatori del settore turistico che ricevono pagamenti in contanti da soggetti stranieri sono tenuti a trasmettere i dati relativi entro il 10 aprile 2026 (per comunicazioni mensili) oppure entro il 20 aprile 2026 (per comunicazioni trimestrali). A partire dal 2026, il limite per la comunicazione è stato elevato da 1.000 a 5.000 euro. 

Le norme sui limiti all’uso del contante vietano trasferimenti in contanti e di titoli al portatore (in euro o altre valute) tra persone fisiche o giuridiche quando l’importo totale è pari o superiore a 5.000 euro (art. 49 D.Lgs. 231/2007). Questo limite, aumentato da 2.000 a 5.000 euro a partire dal 1° gennaio 2023 (art. 1 c. 384 L. 197/2022), è attualmente in vigore. 

I trasferimenti oltre il limite sono vietati anche se suddivisi in pagamenti più piccoli, considerati frazionamenti artificiosi, e possono avvenire solo tramite banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e di pagamento. 

La normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante prevede una deroga specifica per il settore del turismo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2012. In particolare, gli operatori del commercio al dettaglio nonché le agenzie di viaggio e turismo sono autorizzati a effettuare transazioni di vendita di beni e servizi tramite pagamento in contanti nei confronti di persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana e residenza al di fuori del territorio nazionale, fino a un massimo di 15.000 euro. 

  • Tale deroga è tuttavia soggetta al rispetto dei seguenti obblighi: 
  • Il cedente è tenuto, al momento della transazione, ad acquisire copia del passaporto del cessionario o committente, unitamente a una autocertificazione che attesti la cittadinanza estera e la residenza fuori dal territorio dello Stato; 
  • Entro il primo giorno lavorativo successivo alla transazione, il cedente deve versare il denaro contante incassato su un conto corrente intestato presso un operatore finanziario, presentando copia della ricevuta relativa alla comunicazione preventiva trasmessa all'Agenzia delle Entrate, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge n. 16/2012. 

Gli operatori turistici devono anche inviare ogni anno una comunicazione all'Agenzia delle Entrate se acquistano beni o servizi da persone fisiche non italiane residenti fuori dallo Stato e pagano in contanti almeno 1.000 euro per singola operazione (art. 3 c. 2-bis DL 16/2012). 

A partire dal 1° gennaio 2026, il limite menzionato è stato aumentato a 5.000 euro secondo l’art. 1 comma 437 della Legge 199/2025, uniformandolo al limite generale previsto dall’art. 49 del Decreto Legislativo 231/2007. 

Pertanto, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2-bis dell’articolo 3, le agenzie e i commercianti del settore turistico possono effettuare pagamenti in contanti fino a un massimo di 15.000 euro, a patto che rispettino gli adempimenti previsti. Tuttavia, è obbligatorio comunicare ogni anno all’Amministrazione Finanziaria tutte le operazioni con importo pari o superiore a 5.000 euro (oppure 1.000 euro fino al 2025). 

Gli operatori del settore turistico devono inviare la comunicazione polivalente compilando il frontespizio e il quadro TU, quando ricevono pagamenti in contanti da clienti stranieri che risiedono fuori dal territorio dello Stato per l'acquisto di beni o servizi. 

Nel dettaglio, devono effettuare la comunicazione indicata: 

  • Agenzie di viaggio e turismo che organizzano pacchetti turistici comprendenti viaggi, vacanze, tour tutto compreso e servizi collegati; 
  • Gli operatori che svolgono attività di commercio al minuto o attività simili legate al turismo, ossia chi: 
  • opera nel settore del commercio al dettaglio, anche in locali aperti al pubblico, spacci interni, distributori automatici, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 
  • fornisce servizi alberghieri e somministra alimenti e bevande nei pubblici esercizi; 
  • offre servizi di trasporto di persone, veicoli e bagagli; 
  • presta altri servizi d’impresa sia in locali aperti al pubblico, sia in forma ambulante, sia presso l’abitazione dei clienti; 
  • effettua operazioni esenti elencate nei numeri da 1) a 5) e nei numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10 del DPR 633/72. 

La comunicazione polivalente delle operazioni in contanti legate al turismo del 2025 va inviata all’Amministrazione Finanziaria: 

  • entro il 10 aprile 2026 per chi liquida l’IVA mensilmente; 
  • entro il 20 aprile 2026 per chi liquida l’IVA trimestralmente. 

La periodicità della liquidazione IVA deve essere valutata in base alla situazione del contribuente nell'anno in cui viene trasmessa la comunicazione, così da determinare il termine per l'invio del modello. 

Come già detto, i soggetti obbligati devono compilare il modello di comunicazione polivalente approvato dal Provvedimento AE 2013/94908, includendo sia il frontespizio che il quadro TU. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente online, direttamente dal soggetto obbligato oppure tramite intermediari autorizzati. In caso di mancata comunicazione, si applica una sanzione amministrativa che va da 250 a 2.000 euro (art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 471/1997). 

Categoria
fisco

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